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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 10 marzo 2008, n. 5

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE BOTTEGHE STORICHE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 37 del 10 marzo 2008

Art. 6
Controlli e sanzioni
1. L'amministrazione comunale può disporre, anche avvalendosi delle proprie strutture di polizia locale, ispezioni e controlli ai locali qualificati come "Bottega storica" al fine di accertare la sussistenza ed il mantenimento dei requisiti di concessione del marchio.
2. In caso di utilizzo abusivo del marchio di "Bottega storica" da parte di chi non è iscritto o sia stato cancellato dall'Albo è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500 a Euro 2.000.
3. Il procedimento per l'applicazione della sanzione pecuniaria è disciplinato dalla legge regionale in materia di sanzioni amministrative.
4. Il Comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1984 n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), applica le sanzioni amministrative ed introita i proventi.
5. In caso di utilizzo abusivo del marchio di "Bottega storica", il Comune ordina al trasgressore la rimozione entro un termine prefissato e ne vieta l'utilizzo in qualsiasi forma.

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