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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 10 marzo 2008, n. 5

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE BOTTEGHE STORICHE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 37 del 10 marzo 2008

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Requisiti delle botteghe storiche e dei mercati storici
Art. 3 - Individuazione delle botteghe storiche e dei mercati storici
Art. 4 - Status di "Bottega storica" o "Mercato storico"
Art. 5 - Interventi di restauro conservativo e valorizzazione
Art. 6 - Controlli e sanzioni
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna promuove la conoscenza e la valorizzazione delle attività commerciali ed artigianali aventi valore storico, artistico, architettonico ed ambientale, che costituiscono testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale e mercatale locale.
2. Le attività commerciali ed artigianali di cui al comma 1 vengono definite, agli effetti della presente legge, "Bottega storica" o "Mercato storico".
Art. 2
Requisiti delle botteghe storiche e dei mercati storici
1. Ai fini della presente legge, gli esercizi commerciali al dettaglio o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, le imprese artigianali e i mercati su aree pubbliche, per essere definiti "Bottega storica" e "Mercato storico", devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:
a) svolgimento della medesima attività da almeno cinquanta anni continuativi, nello stesso locale o nella stessa area pubblica, anche se con denominazioni, insegne, gestioni o proprietà diverse, a condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie;
b) collegamento funzionale e strutturale dei locali e degli arredi con l'attività svolta, al fine di dare il senso di un evidente radicamento nel tempo dell'attività stessa; i locali in cui viene esercitata l'attività devono avere l'accesso su area pubblica oppure su area privata gravata da servitù di pubblico passaggio;
c) presenza nei locali, negli arredi, sia interni che esterni, e nelle aree, di elementi di particolare interesse storico, artistico, architettonico e ambientale, o particolarmente significativi per la tradizione e la cultura del luogo.
2. Il periodo di cui al comma 1, lettera a), può essere riferito anche alle attività svolte, con le caratteristiche previste, in locali adiacenti o nelle immediate vicinanze della sede originaria, a seguito di trasferimento per cause di forza maggiore o per ampliamento.
3. In deroga al disposto di cui al comma 1, lettera a), lo status di "Bottega storica" può essere riconosciuto anche ad esercizi operanti da almeno venticinque anni, quando si tratti di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande recanti la denominazione "Osteria".
Art. 3
Individuazione delle botteghe storiche e dei mercati storici
1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, adotta apposita deliberazione contenente i criteri e le modalità di rilevazione dei dati e delle informazioni relative alle botteghe storiche e ai mercati storici.
2. Le Province possono integrare, entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 1, i criteri e le modalità fissati dalla Giunta regionale, con elementi di particolare interesse per la realtà territoriale di competenza.
3. I Comuni provvedono, entro centoventi giorni dalla data di adozione della deliberazione di cui al comma 2 o, in mancanza del provvedimento della Provincia, dalla data di adozione della deliberazione di cui al comma 1, sulla base della metodologia di rilevamento definita dalla Giunta regionale, tenuto conto delle integrazioni effettuate dalle Province, alla individuazione delle botteghe e dei mercati storici presenti nel proprio territorio e li iscrivono in un apposito Albo comunale.
4. L'Albo comunale può essere integrato a seguito di istanza di iscrizione inoltrata dai soggetti interessati.
5. Le modalità di tenuta dell'Albo comunale sono definite nelle deliberazioni di cui ai commi 1 e 2.
6. La Regione provvede, con deliberazione della Giunta regionale, ad approvare i marchi di "Bottega storica" e di "Mercato storico" che sono conferiti alle attività commerciali ed artigiane ed ai mercati inseriti nell'Albo comunale di cui al comma 3, definendo i contenuti minimi essenziali del marchio, le modalità e le forme di utilizzazione dello stesso.
Art. 4
Status di "Bottega storica" o "Mercato storico"
1. Lo status di "Bottega storica" o di "Mercato storico" è collegato al mantenimento delle caratteristiche morfologiche dei locali, delle vetrine e delle insegne, degli elementi di arredo, esterno ed interno presenti al momento dell'iscrizione all'Albo.
2. Qualora vengano meno le condizioni che ne hanno determinato l'iscrizione o a seguito di richiesta del titolare dell'attività il Comune procede alla cancellazione dall'Albo.
3. Non possono fregiarsi della qualifica di "Bottega storica" o di "Mercato storico" e della possibilità di esporre il relativo marchio distintivo le attività commerciali ed artigiane che:
a) non siano iscritte all'Albo di cui all'articolo 3, comma 3;
b) siano state cancellate dall'Albo sopraindicato.
4. Il Comune può disporre per le botteghe storiche ed i mercati storici iscritti all' Albo le misure di cui all'articolo 8, comma 8, della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 Sito esterno).
5. Ai fini della concessione dei contributi di cui alla legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49), la Regione attribuisce titolo di priorità agli interventi riguardanti le botteghe storiche ed i mercati storici.
Art. 5
Interventi di restauro conservativo e valorizzazione
1. I proprietari e i gestori delle botteghe storiche presentano al Comune proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione della struttura edilizia o degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e ogni altro elemento di decoro.
2. L'amministrazione comunale valuta se gli interventi di cui al comma 1 possano alterare l'immagine storica e tradizionale dell'esercizio. Nel caso detti interventi siano considerati tali da pregiudicare i requisiti originari per l'appartenenza all'Albo di cui all'articolo 3, comma 3, l'amministrazione ne dà comunicazione all'interessato entro novanta giorni dal ricevimento della proposta di cui al comma 1, indicando, ove ciò sia possibile, le modifiche che si rendano necessarie per evitare l'alterazione dei requisiti originari. Nel caso in cui l'interessato decida comunque di procedere agli interventi programmati senza conformarsi alle indicazioni ricevute, il Comune dispone la cancellazione dell'esercizio dall'Albo.
Art. 6
Controlli e sanzioni
1. L'amministrazione comunale può disporre, anche avvalendosi delle proprie strutture di polizia locale, ispezioni e controlli ai locali qualificati come "Bottega storica" al fine di accertare la sussistenza ed il mantenimento dei requisiti di concessione del marchio.
2. In caso di utilizzo abusivo del marchio di "Bottega storica" da parte di chi non è iscritto o sia stato cancellato dall'Albo è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500 a Euro 2.000.
3. Il procedimento per l'applicazione della sanzione pecuniaria è disciplinato dalla legge regionale in materia di sanzioni amministrative.
4. Il Comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1984 n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), applica le sanzioni amministrative ed introita i proventi.
5. In caso di utilizzo abusivo del marchio di "Bottega storica", il Comune ordina al trasgressore la rimozione entro un termine prefissato e ne vieta l'utilizzo in qualsiasi forma.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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