LEGGE REGIONALE 24 luglio 2009, n. 11
NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, ISTITUTO PREVISTO DALLA LEGGE 9 GENNAIO 2004, N. 6
BOLLETTINO UFFICIALE n. 129 del 24 luglio 2009
INDICE
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Divulgazione, formazione ed aggiornamento
Art. 3 - Funzioni di coordinamento e monitoraggio
Art. 4 - Norma finanziaria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto delle disposizioni della legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel Libro Primo, Titolo XII, del Codice civile del Capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del Codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali), in conformità ai principi e agli indirizzi di cui alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), con la presente legge detta norme per la promozione e la valorizzazione dell'amministrazione di sostegno, al fine di garantirne una efficace attuazione sul territorio regionale, nonché di promuovere il ricorso a tale strumento di tutela da parte dei soggetti legittimati.
Art. 2
Divulgazione, formazione ed aggiornamento
1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione, in raccordo, nelle forme consentite, con altri Enti o Autorità, nonché con i soggetti del privato sociale interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, promuove e sostiene la conoscenza e la divulgazione dell'amministrazione di sostegno, nonché la formazione, l'aggiornamento ed il supporto tecnico-informativo degli amministratori di sostegno.
2. La Regione dà attuazione a quanto previsto dal comma 1 individuando adeguati servizi ed iniziative a supporto dell'amministrazione di sostegno nell'ambito della programmazione regionale del sistema integrato degli interventi socio-sanitari, in un quadro di azioni omogenee sul territorio regionale.
3. Tra i servizi e le iniziative di cui al comma 2 può essere compresa anche l'istituzione a livello provinciale di elenchi dei soggetti disponibili ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno e la creazione di strutture di consulenza in materia legale, economica, sociale e sanitaria alle quali gli amministratori di sostegno possono rivolgersi per le esigenze legate al loro operato.
4. Per le caratteristiche degli elenchi di cui al comma 3, anche al fine di precisare il profilo del potenziale amministratore di sostegno riguardo le sue attitudini, le sue competenze e le sue precise disponibilità, la Giunta regionale può emanare specifiche indicazioni previo parere della commissione assembleare competente.
Art. 3
Funzioni di coordinamento e monitoraggio
1. La Regione promuove il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali ed il privato sociale per l'attuazione delle disposizioni della presente legge ed effettua il monitoraggio degli interventi posti in essere a livello regionale e locale. A tal fine, entro diciotto mesi dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni, la Giunta regionale presenta alla Commissione assembleare competente una relazione contenente lo stato di attuazione degli interventi previsti, ricostruendo, in collaborazione con altri Enti ed Autorità, secondo le modalità previste al comma 1 dell'articolo 2, gli elementi informativi generali, con particolare riguardo:
a) alla tipologia e alle caratteristiche dei beneficiari e degli amministratori;
b) a come l'utilizzo degli strumenti previsti abbia inciso sull'andamento delle richieste di nomina e sulle modalità di scelta degli amministratori.
2. In occasione della presentazione della relazione, la Commissione convoca rappresentanze dei diversi soggetti istituzionali e del privato sociale ed individua modalità di informazione ai cittadini degli elementi acquisiti.
Art. 4
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 recante "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.