LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2011, n. 1
PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DA PARTE DEGLI OPERATORI DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 24 del 10 febbraio 2011
Art. 6
Sanzioni
1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 3, l'autorizzazione è revocata in caso di mancata presentazione, nei termini ivi previsti, del DURC o della documentazione sostitutiva di cui all'articolo 3.
2. Nell'ipotesi di cui articolo 2, comma 2, l'autorizzazione è sospesa per sei mesi in caso di mancata presentazione, nei termini ivi previsti, del DURC o della documentazione sostitutiva di cui all'articolo 3.
3. Le assenze maturate durante il periodo di sospensione dell'autorizzazione non si computano ai fini della revoca di cui all'articolo 5 della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
).

4. L'autorizzazione è revocata qualora, decorsi i sei mesi di sospensione di cui al comma 2, l'interessato non abbia regolarizzato la propria posizione con la presentazione del DURC o della documentazione sostitutiva di cui all'articolo 3.