LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2011, n. 1
PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DA PARTE DEGLI OPERATORI DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 7
Acquisizione in via telematica del DURC da parte delle pubbliche amministrazioni locali
1. La Regione, in attuazione della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11, "Sviluppo regionale della società dell'informazione" e, in particolare, del principio della semplificazione dei rapporti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, nonché dell'ampliamento dell'offerta di servizi pubblici integrati e in conformità ai principi ed ai requisiti prescritti dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), in particolare del dettato dell'articolo 50, al fine di rendere possibile l'acquisizione in via telematica del DURC da parte dei sistemi informatici delle Amministrazioni pubbliche locali, promuove apposite forme di raccordo con le amministrazioni periferiche dello Stato, con il sistema delle autonomie locali e, più in generale, con tutti i soggetti pubblici e privati e con le associazioni degli operatori operanti sul territorio regionale.
2. La Regione, d'intesa con i Comuni, entro un anno dalla piena operatività del disposto di cui al comma 1, regolamenta ed esonera, con proprio atto, gli operatori del commercio sulle aree pubbliche dalla presentazione del DURC ai fini delle autorizzazioni di cui all'articolo 2.