LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2011, n. 1
PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DA PARTE DEGLI OPERATORI DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 5
Validità del documento
1. Ai fini della presente legge e fino all'entrata in vigore di diversa disposizione statale, il DURC e il certificato di regolarità contributiva hanno la validità prevista dall'articolo 41, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).