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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2011, n. 1

PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DA PARTE DEGLI OPERATORI DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

Art. 6

(aggiunti commi 2 bis. e 4 bis. da art. 9 L.R. 24 maggio 2013, n. 4), poi sostituito comma 2 bis. da art. 36 L.R. 18 luglio 2014, n. 17, infine aggiunto comma 4 ter. da art. 4 L.R. 30 luglio 2015, n. 15 )

Sanzioni
1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 3, l'autorizzazione è revocata in caso di mancata presentazione, nei termini ivi previsti, del DURC o della documentazione sostitutiva di cui all'articolo 3.
2. Nell'ipotesi di cui articolo 2, comma 2, l'autorizzazione è sospesa per sei mesi in caso di mancata presentazione, nei termini ivi previsti, del DURC o della documentazione sostitutiva di cui all'articolo 3.
2 bis. Se durante il periodo di sospensione l'interessato presenta una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la propria regolarità contributiva, la sospensione si intende revocata, comunque non prima di un mese dalla data di inizio della sanzione. In questo caso il Comune prende atto della dichiarazione sostitutiva e la sottopone al controllo di veridicità ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 Sito esterno.
3. Le assenze maturate durante il periodo di sospensione dell'autorizzazione non si computano ai fini della revoca di cui all'articolo 5 della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 Sito esterno).
4. L'autorizzazione è revocata qualora, decorsi i sei mesi di sospensione di cui al comma 2, l'interessato non abbia regolarizzato la propria posizione con la presentazione del DURC o della documentazione sostitutiva di cui all'articolo 3.
4 bis. Fatte salve le conseguenze previste dalla normativa statale in caso di presentazione di documentazione mendace, nei casi in cui emerga la non veridicità del contenuto della documentazione sostitutiva del DURC di cui al presente articolo, il dichiarante decade dal beneficio conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera.
4 ter. I titoli abilitativi sospesi o revocati sono ritirati nella loro versione originale dagli uffici che hanno adottato il provvedimento di sospensione o revoca e dagli organi incaricati della vigilanza e del controllo delle disposizioni in materia di commercio. I titoli abilitativi ritirati sono trasmessi al Comune che ha adottato il provvedimento di sospensione o revoca. In caso di sospensione, i titoli abilitativi sono riconsegnati all'intestatario qualora vengano meno le circostanze che avevano determinato la sospensione stessa.

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