LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2011, n. 1
PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DA PARTE DEGLI OPERATORI DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Riferimenti passivi - norma modificata da:
INDICE
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Obbligo di presentazione del DURC
Art. 3 - Documenti sostitutivi del DURC
Art. 4 - Rateizzazione del debito contributivo
Art. 5 - Validità del documento
Art. 6 - Sanzioni
Art. 7 - Acquisizione in via telematica del DURC da parte delle pubbliche amministrazioni locali
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto
1. La presente legge, nell'ambito delle competenze regionali in materia di commercio ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione , e in attuazione dell'articolo 28, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59 ), disciplina l'obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.
Art. 2
Obbligo di presentazione del DURC
1. Il rilascio e la reintestazione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sono soggette alla presentazione del DURC, di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)).
2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio o della reintestazione dell'autorizzazione il Comune, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, verifica la sussistenza del documento. L'obbligo della presentazione del DURC si applica anche agli operatori del commercio su aree pubbliche che hanno ottenuto il rilascio o la reintestazione dell'autorizzazione precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.
3. Le imprese non ancora iscritte al Registro delle Imprese alla data di rilascio o di reintestazione dell'autorizzazione o per le quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, presentano il DURC entro centottanta giorni dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese.
4. La reintestazione dell'autorizzazione per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda è subordinata alla presentazione del DURC da parte del cessionario e del cedente, con le modalità previste nella presente legge.
5. La partecipazione a fiere e mercati su aree pubbliche da parte di soggetti abilitati in altre Regioni è subordinata alla presentazione del DURC o della documentazione sostitutiva di cui all'articolo 3 della presente legge, se tali documenti, nella Regione in cui si è ottenuto il titolo abilitativo, non costituiscono un presupposto per l'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche.
Art. 3
(aggiunto comma 2 bis da art. 40 L.R. 21 dicembre 2012, n. 19)
Documenti sostitutivi del DURC
1. Nei casi in cui il richiedente non è soggetto all'iscrizione all'INAIL, gli adempimenti di cui all'articolo 2 sono assolti con la presentazione del certificato di regolarità contributiva emesso dall'INPS.
2. Le imprese comunitarie possono presentare documentazione equivalente al DURC o al Certificato di regolarità contributiva rilasciata nello Stato membro d'origine.
2 bis. Le imprese assolvono agli adempimenti di cui alla presente legge mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante la propria regolarità contributiva INPS e INAIL. Il Comune è tenuto ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 .
Art. 4
Rateizzazione del debito contributivo
1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS e dall'INAIL la rateizzazione del debito contributivo.
Art. 5
Validità del documento
1. Ai fini della presente legge e fino all'entrata in vigore di diversa disposizione statale, il DURC e il certificato di regolarità contributiva hanno la validità prevista dall'articolo 41, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Art. 6
(aggiunti commi 2 bis. e 4 bis. da art. 9 L.R. 24 maggio 2013, n. 4), poi sostituito comma 2 bis. da art. 36 L.R. 18 luglio 2014, n. 17, infine aggiunto comma 4 ter. da art. 4 L.R. 30 luglio 2015, n. 15 )
Sanzioni
1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 3, l'autorizzazione è revocata in caso di mancata presentazione, nei termini ivi previsti, del DURC o della documentazione sostitutiva di cui all'articolo 3.
2. Nell'ipotesi di cui articolo 2, comma 2, l'autorizzazione è sospesa per sei mesi in caso di mancata presentazione, nei termini ivi previsti, del DURC o della documentazione sostitutiva di cui all'articolo 3.
2 bis. Se durante il periodo di sospensione l'interessato presenta una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la propria regolarità contributiva, la sospensione si intende revocata, comunque non prima di un mese dalla data di inizio della sanzione. In questo caso il Comune prende atto della dichiarazione sostitutiva e la sottopone al controllo di veridicità ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 .
3. Le assenze maturate durante il periodo di sospensione dell'autorizzazione non si computano ai fini della revoca di cui all'articolo 5 della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ).
4. L'autorizzazione è revocata qualora, decorsi i sei mesi di sospensione di cui al comma 2, l'interessato non abbia regolarizzato la propria posizione con la presentazione del DURC o della documentazione sostitutiva di cui all'articolo 3.
4 bis. Fatte salve le conseguenze previste dalla normativa statale in caso di presentazione di documentazione mendace, nei casi in cui emerga la non veridicità del contenuto della documentazione sostitutiva del DURC di cui al presente articolo, il dichiarante decade dal beneficio conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera.
4 ter. I titoli abilitativi sospesi o revocati sono ritirati nella loro versione originale dagli uffici che hanno adottato il provvedimento di sospensione o revoca e dagli organi incaricati della vigilanza e del controllo delle disposizioni in materia di commercio. I titoli abilitativi ritirati sono trasmessi al Comune che ha adottato il provvedimento di sospensione o revoca. In caso di sospensione, i titoli abilitativi sono riconsegnati all'intestatario qualora vengano meno le circostanze che avevano determinato la sospensione stessa.
Art. 7
Acquisizione in via telematica del DURC da parte delle pubbliche amministrazioni locali
1. La Regione, in attuazione della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11, "Sviluppo regionale della società dell'informazione" e, in particolare, del principio della semplificazione dei rapporti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, nonché dell'ampliamento dell'offerta di servizi pubblici integrati e in conformità ai principi ed ai requisiti prescritti dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), in particolare del dettato dell'articolo 50, al fine di rendere possibile l'acquisizione in via telematica del DURC da parte dei sistemi informatici delle Amministrazioni pubbliche locali, promuove apposite forme di raccordo con le amministrazioni periferiche dello Stato, con il sistema delle autonomie locali e, più in generale, con tutti i soggetti pubblici e privati e con le associazioni degli operatori operanti sul territorio regionale.
2. La Regione, d'intesa con i Comuni, entro un anno dalla piena operatività del disposto di cui al comma 1, regolamenta ed esonera, con proprio atto, gli operatori del commercio sulle aree pubbliche dalla presentazione del DURC ai fini delle autorizzazioni di cui all'articolo 2.