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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 aprile 2011, n. 2

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1991, N. 24 "DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 16 DICEMBRE 1985, N. 752 Sito esterno"

BOLLETTINO UFFICIALE n. 51 del 5 aprile 2011

Art. 17
1.
Al comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale n. 24 del 1991 dopo le parole
"di cui alla presente legge."
sono aggiunte le seguenti
"Sono invitati permanenti i Comuni e gli Enti gestori dei parchi e delle riserve naturali presenti sul territorio provinciale.".
2.
Dopo il comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale n. 24 del 1991 è aggiunto il seguente:
"3 bis. La Commissione si riunisce almeno una volta all'anno ed ogniqualvolta lo richieda il suo Presidente o almeno un quinto dei suoi membri.".
3.
Al comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole
"determinate dall'ente delegato"
sono sostituite dalle seguenti
"disciplinate da apposito regolamento provinciale adottato previo parere della Commissione stessa.".