LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2015, n. 18
ASSESTAMENTO E PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017
BOLLETTINO UFFICIALE n. 268 del 21 ottobre 2015
INDICE
Art. 1 - Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale
Art. 2 - Residui attivi e passivi dopo il riaccertamento straordinario dei residui
Art. 3 - Saldo finanziario dell'esercizio precedente
Art. 4 - Stato di previsione delle entrate
Art. 5 - Stato di previsione delle spese
Art. 6 - Mutui e prestiti. Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2015
Art. 7 - Bilancio pluriennale
Art. 8 - Modifica della legge regionale n. 3 del 2015
Art. 9Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a fondi e interventi per l'emergenza abitativa
Art. 10Intervento straordinario a sostegno delle imprese di allevamento di mitili finalizzato alla mitigazione degli impatti arrecati dagli eccezionali eventi meteo-marini avversi verificatisi nel mese di febbraio 2015
Art. 11 - Digitalizzazione sale cinematografiche
Art. 12 - Contributo straordinario a BolognaFiere S.p.A. per allestimento aula speciale nel processo cd "Aemilia"
Art. 13 - Costituzione fondo di garanzia finalizzato al ripristino delle attività produttive colpite dagli eventi atmosferici del 13 e 14 settembre 2015 nelle province di Piacenza e Parma
Art. 14Società Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l.
Art. 15 - Contributo finanziario del fondo di solidarietà dell'Unione europea
Art. 16 - Promozione di attività culturali
Art. 17 - Entrata in vigore
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale
1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2015, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2014. Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2015, sono rappresentate nell'allegato 1 alla presente legge.
Art. 2
Residui attivi e passivi dopo il riaccertamento straordinario dei residui
1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2015, sono stati rideterminati e aggiornati in conformità ai corrispondenti dati risultanti dal riaccertamento straordinario dei residui approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 1061 del 27 luglio 2015 (Riaccertamento straordinario dei residui e adempimenti conseguenti - allegato D). Le differenze fra l'ammontare dei residui rideterminati a seguito del riaccertamento straordinario e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2015, sono rappresentate nell'allegato 2 alla presente legge.
Art. 3
Saldo finanziario dell'esercizio precedente
1. A seguito della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2014 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1061 del 2015 di riaccertamento straordinario dei residui, il saldo finanziario negativo dell'esercizio precedente è determinato in euro 1.483.054.074,17 (Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto). Tale saldo risulta dalla differenza tra il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, dopo il riaccertamento straordinario dei residui, pari a euro 449.484.207,60, e le quote vincolate, reiscritte alla competenza 2015 con il bilancio di previsione 2015 e con la deliberazione di riaccertamento straordinario, pari a euro 1.802.876.462,85, e accantonate, pari a euro 129.661.818,92.
Art. 4
Stato di previsione delle entrate
1. Nello stato di previsione delle entrate per l'esercizio finanziario 2015 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella n. 1.
2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate risulta diminuito di euro 11.523.146,28, quanto alla previsione di competenza, e aumentato di euro 3.691.457,63, quanto alla previsione di cassa.
Art. 5
Stato di previsione delle spese
1. Nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2015 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella n. 2.
2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle spese risulta diminuito di euro 11.523.146,28, quanto alla previsione di competenza, e aumentato di euro 3.691.457,63, quanto alla previsione di cassa.
Art. 6
Mutui e prestiti. Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2015
1. Per effetto delle variazioni apportate alle previsioni di ricorso al credito risultanti dall'allegata tabella 1 - Variazioni alle previsioni dell'entrata - il mutuo autorizzato dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale 30 aprile 2015, n. 4 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017), di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2015, è aumentato di euro 35.531.197,71.
2. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui all'articolo 16, comma 2, della legge regionale n. 4 del 2015 è ridotto di euro 111.217.162,87.
Art. 7
Bilancio pluriennale
1. Al bilancio pluriennale relativo al triennio 2015-2017, approvato dall'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2015, sono apportate le variazioni indicate nelle apposite tabelle n. 1 e n. 2 allegate alla presente legge.
Art. 8
Modifica della legge regionale n. 3 del 2015
1. La tabella A, di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 3 del 2015 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 (Legge finanziaria 2015)), è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.
2.
L'articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2015 è sostituito dal seguente:
"Art. 6
Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale
1. Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), sono disposte, per gli esercizi 2015 e 2016, le seguenti autorizzazioni di spesa, a valere sui capitoli di seguito indicati, afferenti alla U.P.B. 1.4.2.2.13863 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale:
a) capitolo U39186:
- esercizio 2015 | Euro 140.000,00, |
- esercizio 2016 | Euro 272.750,00; |
b) capitolo U39187:
- esercizio 2015 | Euro 5.000,00, |
- esercizio 2016 | Euro 20.500,00; |
c) capitolo U39191:
- esercizio 2015 | Euro 17.000,00 |
- esercizio 2016 | Euro 31.800,00.". |
3.
Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 3 del 2015 l'importo di
"euro 5.697.534,17"
è sostituito dal seguente: "euro 8.197.534,17".
4.
L'articolo 10 della legge regionale n. 3 del 2015 è sostituito dal seguente:
"Art. 10
Quota del Fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione per la realizzazione di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale
1. L'autorizzazione di spesa per lo sviluppo di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale (SSR), ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), gestiti direttamente a livello regionale attraverso una quota di finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) riservata alla gestione sanitaria accentrata, viene determinata, per l'esercizio finanziario 2015, in euro 46.993.830,00, così articolati:
a) acquisto di beni e servizi, a valere sui capitoli U51614-U51581-U51583-U51585-U51587-U51592-U51596-U51598, afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18000, per euro 19.498.723,30;
b) trasferimenti correnti, a valere sui capitoli U51616 e U51600 afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18000, per euro 25.195.106,70;
c) acquisto di beni, a valere sul capitolo U52302 afferente alla U.P.B. 1.5.1.3.19030, per euro 2.300.000,00.".
5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 3 del 2015 è elevata, per il solo esercizio 2015, ad euro 30.000.000,00 al fine di assicurare copertura finanziaria agli oneri derivanti dal pagamento, da parte delle Aziende sanitarie regionali, degli indennizzi per emotrasfusi ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nonché agli oneri a carico dei bilanci 2015 delle Aziende sanitarie regionali derivanti dall'erogazione di prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza.
6.
Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 3 del 2015 l'importo di
"euro 3.000.000,00"
è sostituito dal seguente: "euro 4.000.000,00".
7.
Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 3 del 2015 dopo le parole
"obiettivi"
sono soppressi i numeri "9 e 10,".
Art. 9
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a fondi e interventi per l'emergenza abitativa
1. La Regione è autorizzata a partecipare alla costituzione di un fondo, per l'importo complessivo di euro 200.000,00, destinato alla morosità incolpevole, atto a:
a) garantire i crediti assunti dalle banche nei confronti degli inquilini che sottoscrivono con i proprietari degli immobili un'intesa per la sospensione dell'esecuzione delle procedure di sfratto;
b) concedere contributi a favore di inquilini che versano in una situazione di inadempienza all'obbligo di pagamento del canone di locazione;
c) concedere contributi per favorire l'accesso e la permanenza negli alloggi degli inquilini di alloggi di proprietà di privati, nonché per favorire la mobilità nel settore della locazione.
2. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità e i criteri di attribuzione dei finanziamenti di cui al presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte, per l'esercizio 2015, mediante l'autorizzazione di spesa pari ad euro 200.000,00, a valere sul capitolo U32059 nell'ambito della U.P.B. 1.4.1.2.12290 - Sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione.
Art. 10
Intervento straordinario a sostegno delle imprese di allevamento di mitili finalizzato alla mitigazione degli impatti arrecati dagli eccezionali eventi meteo-marini avversi verificatisi nel mese di febbraio 2015
1. La Regione è autorizzata a concedere un contributo straordinario alle imprese emiliano-romagnole di allevamento di mitili finalizzato alla mitigazione degli impatti negativi dagli eccezionali eventi meteo-marini avversi verificatisi nel mese di febbraio 2015, per l'esercizio 2016 per complessivi euro 300.000,00.
2. L'ammontare degli aiuti, i criteri e le modalità di erogazione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal Regolamento (UE) 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte, per l'esercizio 2016, mediante l'autorizzazione di spesa pari ad euro 300.000,00 a valere sul capitolo U78603 afferente alla U.P.B. 1.4.2.2.13750 - Interventi nel settore della pesca.
Art. 11
Digitalizzazione sale cinematografiche
1. La Regione sostiene il passaggio alla tecnologia digitale delle sale cinematografiche gestite da enti locali, fondazioni, associazioni e altri enti con finalità sociale, culturale, ricreativa e sportiva, non costituiti in forma di impresa.
2. Al fine di provvedere alla conclusione delle procedure di cui al comma 1, già avviate nel corso dell'esercizio 2013, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere contributi straordinari per l'esercizio 2016 per complessivi euro 500.000,00 agli enti gestori delle sale cinematografiche.
3. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione ai beneficiari dei contributi di cui al comma 2.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte, per l'esercizio 2016, mediante l'autorizzazione di spesa pari a euro 500.000,00 a valere sull'U.P.B. 1.3.2.2.7200 - Programma regionale attività produttive.
Art. 12
Contributo straordinario a BolognaFiere S.p.A. per allestimento aula speciale nel processo cd "Aemilia"
1. La Regione, nel perseguimento delle proprie finalità di sviluppo economico e sociale del territorio, a cui contribuisce in misura rilevante il funzionamento dei servizi della giustizia, sia civile che penale, è autorizzata a concedere un contributo straordinario di euro 748.000,00 alla società BolognaFiere S.p.A. così come individuata dal Ministero della Giustizia, per la realizzazione delle necessarie opere di allestimento dell'aula speciale, presso il padiglione n. 19 nell'ambito del quartiere fieristico bolognese, per la celebrazione dell'udienza preliminare nel procedimento penale cd "Aemilia".
2. La Giunta regionale definisce le modalità di gestione amministrativa contabile per la concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte, per l'esercizio 2015, mediante l'autorizzazione di spesa pari a euro 450.000,00 e, per l'esercizio 2016, mediante l'autorizzazione di spesa pari a euro 298.000,00, a valere sul capitolo U02742 afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3832 - Iniziative e progetti nel campo della promozione e diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.
Art. 13
Costituzione fondo di garanzia finalizzato al ripristino delle attività produttive colpite dagli eventi atmosferici del 13 e 14 settembre 2015 nelle province di Piacenza e Parma
1. Al fine di favorire il ripristino delle attività produttive colpite dagli eccezionali eventi atmosferici del 13 e 14 settembre 2015 nelle province di Piacenza e Parma, la Regione è autorizzata a costituire un fondo di garanzia straordinario destinato a garantire finanziamenti alle imprese colpite da tali eventi.
2. La Regione affida la gestione delle risorse secondo i criteri e le modalità definiti dalla Giunta, per gli scopi e nelle forme di cui al comma 1, a favore di imprese danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche del 13 e 14 settembre 2015.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte, per l'esercizio finanziario 2015, mediante un'autorizzazione di spesa pari ad euro 200.000,00 e, per l'esercizio finanziario 2016, mediante un'autorizzazione di spesa pari a euro 800.000,00, a valere sul capitolo U23138, afferente alla U.P.B. 1.3.2.3.8300 - Programma regionale attività produttive e promozione di investimenti.
Art. 14
Società Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l.
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare all'aumento del capitale sociale della Società Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l., della quale è già socio ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 39 (Acquisizione da parte della Regione Emilia-Romagna delle quote della Società "Ferrovie Emilia-Romagna Società a responsabilità limitata"), per l'importo massimo di euro 5.100.000,00.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte, per l'esercizio finanziario 2015, mediante un'autorizzazione di spesa pari ad euro 5.100.000,00, a valere sul capitolo U43673, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16508 - Investimenti nel settore delle ferrovie regionali.
Art. 15
Contributo finanziario del fondo di solidarietà dell'Unione europea
1. In seguito al trasferimento del contributo finanziario del fondo di solidarietà dell'Unione europea per finanziare operazioni di emergenza e recupero a seguito della catastrofe causata dalle inondazioni in Italia, di cui alla Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 6318 del 10 settembre 2015, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile, organismo responsabile del coordinamento dell'attuazione, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile l'importo di euro 11.132.237,00, a valere sul capitolo U48222, nell'ambito dell'U.P.B. 1.4.4.3.17500 Interventi di ripristino e prevenzione danni - Risorse statali.
Art. 16
Promozione di attività culturali
1. La Regione Emilia Romagna è autorizzata a trasferire alle Province e alla Città metropolitana di Bologna risorse per sostenere il funzionamento degli enti, fondazioni, associazioni e altre istituzioni operanti in ambito culturale.
2. La Giunta regionale, con propri atti, definisce modalità e priorità per il trasferimento delle risorse.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte, per l'esercizio finanziario 2015, mediante un'autorizzazione di spesa pari a euro 800.000,00, a valere sul capitolo U70683, afferente alla U.P.B. 1.5.6.2.27100 - Promozione di attività culturali.
Art. 17
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Annessi: