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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 03 marzo 2016, n. 2

NORME REGIONALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEGLI ESERCIZI FARMACEUTICI E DI PRENOTAZIONI DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 57 del 3 marzo 2016

Art. 13
Orari e turni di apertura e chiusura delle farmacie
1. Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie, stabiliti ai sensi del presente articolo, costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. È facoltà della farmacia aprire in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione al Comune e informi l'utenza mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.
2. L'orario minimo feriale e diurno settimanale non può essere inferiore a trentasei ore.
3. Il Comune fissa gli orari minimi di apertura giornaliera delle farmacie, sentito il competente servizio dell'Azienda USL, l'Ordine provinciale dei farmacisti e le organizzazioni di categoria interessate.
4. L'Azienda USL, sentiti i Comuni interessati, l'Ordine provinciale dei farmacisti e le organizzazioni di categoria interessate, stabilisce i turni diurni, notturni e festivi per garantire l'assistenza farmaceutica nel territorio di propria competenza. Comuni confinanti possono richiedere all'Azienda USL che la definizione di tali turni avvenga sull'insieme delle farmacie comprese nel loro territorio.
5. Il servizio farmaceutico prestato in turno è di norma effettuato a battenti aperti, fatta salva la possibilità del Comune di stabilire la modalità di effettuazione dei turni notturni secondo le modalità previste al comma 6.
6. Il Comune ha facoltà di stabilire che il turno notturno di cui al comma 5 possa essere effettuato:
a) a battenti chiusi, purché sia assicurata la presenza di un farmacista all'interno dei locali della farmacia o in locali ubicati nello stesso stabile;
b) per chiamata telefonica del farmacista, attivabile anche tramite il citofono della farmacia, garantendo risposta immediata e consegna dei farmaci entro un tempo massimo di trenta minuti dall'avvio della chiamata.
7. Il farmacista che svolge il turno notturno secondo le modalità previste al comma 6 ha l'obbligo di dispensare i medicinali richiesti, nonché dispositivi medici, latte e alimenti per la prima infanzia, prodotti destinati ad un'alimentazione particolare. La corresponsione del diritto addizionale spetta al farmacista secondo quanto disposto dall'articolo 8 del decreto del Ministro della Sanità del 18 agosto 1993 (Approvazione della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali).
8. La Regione, avvalendosi dell'Azienda USL, vigila sul corretto funzionamento del servizio per chiamata telefonica in reperibilità, con facoltà di sospenderne la possibilità per le farmacie inadempienti, fino al ripristino delle modalità indicate al comma 6, lettera b).
9. L'indicazione dei turni delle farmacie deve comprendere denominazione, indirizzo e numero di telefono con cui contattare il farmacista in reperibilità. L'indicazione del numero telefonico è condizione per la concessione del turno notturno nella modalità di cui al comma 6, lettera b).
10. È fatto obbligo a tutte le farmacie di esporre in modo visibile dall'esterno i turni con le informazioni richieste al comma 9.
11. L'Azienda USL pubblicizza i turni tramite il portale informativo di cui all'articolo 12.
12. Entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto obbligo alle farmacie di dotarsi di croce verde. Per le farmacie collocate in aree extraurbane tale croce verde deve essere luminosa, con l'obbligo di tenerla accesa nelle ore notturne. Il Comune può stabilire il medesimo obbligo per le farmacie situate nelle aree urbane.

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