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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 03 marzo 2016, n. 2

NORME REGIONALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEGLI ESERCIZI FARMACEUTICI E DI PRENOTAZIONI DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 dicembre 2016, n. 25

L.R. 1 agosto 2017, n. 18

Art. 16
Vigilanza sulle farmacie
1. L'attività ispettiva di vigilanza e di controllo sulle farmacie, anche relativamente al servizio di consegna a domicilio di farmaci, è esercitata dai competenti servizi dell'Azienda USL.
2. Le ispezioni ordinarie e straordinarie alle farmacie di cui alla vigente normativa vengono effettuate da un farmacista assistito da un medico del Dipartimento di sanità pubblica e da personale amministrativo appartenenti all'Azienda USL.
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il personale addetto ricopre la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale e gode della autonomia tecnico-funzionale necessaria a garantire indipendenza alle attività di vigilanza.

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