LEGGE REGIONALE 03 marzo 2016, n. 2
NORME REGIONALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEGLI ESERCIZI FARMACEUTICI E DI PRENOTAZIONI DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 20
Norme di prima applicazione e norme transitorie
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni sono tenuti a ridisegnare, in base alla definizione di cui all'articolo 3, la propria pianta organica, tenendo conto anche dell'individuazione delle eventuali nuove farmacie da istituire.
2. La Regione subentra nei procedimenti amministrativi in corso presso le Province dalla data dell'effettivo trasferimento delle relative risorse strumentali.