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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 03 marzo 2016, n. 2

NORME REGIONALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEGLI ESERCIZI FARMACEUTICI E DI PRENOTAZIONI DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI

Capo II
Procedimento di formazione e revisione della pianta organica
Art. 3
Definizione di pianta organica
1. Ai fini della presente legge, per pianta organica si intende la suddivisione del territorio comunale in circoscrizioni perimetrate sulla base di univoche indicazioni topografiche, ad ognuna delle quali afferisce una sede farmaceutica.
2. La pianta organica si forma applicando i criteri demografico, topografico, urbanistico e del decentramento delle farmacie, come previsti dalla disciplina statale.
3. La pianta organica indica ogni farmacia specificando se è rurale o urbana.
Art. 4
Procedimento di revisione della pianta organica
1. Su impulso della Regione, entro il mese di febbraio di ciascun anno pari, il Comune avvia il procedimento di revisione della propria pianta organica e, applicando i criteri demografico, topografico, urbanistico e del decentramento, come definiti dalla disciplina statale, elabora un progetto che può essere di revisione o di conferma della pianta organica esistente. Nel progetto il Comune indica anche le sedi farmaceutiche sulle quali intende esercitare il diritto di prelazione, nei limiti della metà delle sedi vacanti e di nuova istituzione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475 Sito esterno (Norme concernenti il servizio farmaceutico).
2. Il Comune, elaborato il progetto, lo trasmette all'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio per acquisirne entro trenta giorni il parere previsto dalla legislazione statale.
3. Il Comune, acquisito il parere previsto al comma 2, ovvero trascorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla data in cui l'Ordine provinciale dei farmacisti ha ricevuto la richiesta di parere, trasmette il progetto all'Azienda USL entro il 30 giugno.
4. L'Azienda USL, entro novanta giorni dal ricevimento del progetto, svolge il controllo preventivo sullo stesso, verificando la corretta applicazione da parte del Comune dei criteri di cui al comma 1 e, in caso positivo, esprime la propria approvazione. L'Azienda USL può altresì proporre al Comune variazioni al progetto al fine di realizzare una migliore collocazione degli esercizi farmaceutici. In caso di silenzio il Comune procede prescindendo dall'approvazione.
5. Nei casi in cui l'Azienda USL non ritenga di poter esprimere la propria approvazione, indica al Comune gli aspetti del progetto da modificare, assegnando un termine massimo di trenta giorni per adeguare il progetto. Il progetto, così come modificato, deve essere trasmesso all'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio.
6. L'Azienda USL verifica che il Comune abbia modificato il progetto in coerenza alle indicazioni date e, in caso positivo, esprime il proprio assenso. Nel caso in cui l'Azienda USL verifichi che il Comune non ha modificato il progetto secondo le indicazioni date, trasmette alla Regione l'atto comunale e la propria proposta di modifica, ai fini degli adempimenti di cui al comma 9.
7. Il Comune, acquisita l'approvazione dell'Azienda USL:
a) adotta la nuova pianta organica esplicitando le sedi disponibili per il privato esercizio e quelle sulle quali intende esercitare il diritto di prelazione, oppure conferma la pianta organica preesistente;
b) pubblica la pianta organica sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) e la trasmette alla Regione e all'Azienda USL.
8. L'Azienda USL, nel caso in cui un Comune non abbia trasmesso alcun progetto entro il 30 giugno, come previsto dal comma 3, ne dà immediata comunicazione alla Regione.
9. La Regione, nelle ipotesi previste ai commi 6 e 8, indice una conferenza di servizi che si conclude con l'adozione della pianta organica definitiva.
10. Il procedimento di revisione della pianta organica si conclude entro il mese di dicembre dello stesso anno pari.
Art. 5

(prima aggiunto comma 1 bis da art. 12 L.R. 1 agosto 2017, n. 18, poi abrogato da art. 13 L.R. 10 dicembre 2019, n. 29)

Apertura delle farmacie comunali
1. Il Comune deve aprire la farmacia sulla quale ha indicato di voler esercitare il diritto di prelazione entro il termine di un anno dall'approvazione della pianta organica, dandone comunicazione alla Regione. Decorso tale termine senza che il Comune abbia aperto la farmacia, esso decade dalla titolarità della sede stessa e la Regione la assegna mediante la procedura concorsuale di cui all'articolo 6.
1 bis. abrogato.
Art. 6

(sostituito comma 1 da art. 13 L.R. 1 agosto 2017, n. 18)

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche
1. Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione ha luogo mediante concorso indetto ed espletato ogni quattro anni dalla Regione per l'intero territorio regionale.
2. Le modalità di svolgimento del concorso e la nomina della Commissione giudicatrice sono disciplinate in base alla normativa statale vigente.
3. Ai componenti e al segretario della Commissione giudicatrice sono corrisposti un compenso e un rimborso forfettari per spese di viaggio, vitto e alloggio i cui importi sono determinati nell'atto di nomina della Commissione medesima.
4. Per le cause di incompatibilità dei componenti della Commissione giudicatrice e del segretario si applicano le disposizioni attuative dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).
5. Ai fini della partecipazione al concorso di cui al presente articolo, i candidati sono tenuti a versare alla Regione un contributo di 50,00 euro non rimborsabile, per spese istruttorie e per le prestazioni amministrative necessarie all'espletamento della procedura concorsuale.
6. Dopo la conclusione dei lavori della Commissione giudicatrice, la Regione approva la graduatoria, provvede all'interpello e all'assegnazione delle sedi, dandone comunicazione alle Aziende USL e ai Comuni interessati per i provvedimenti di competenza.
7. Il termine per l'apertura delle sedi farmaceutiche è stabilito in centottanta giorni dalla data di notifica dell'assegnazione della sede stessa al vincitore, a pena di decadenza dall'assegnazione. Dopo aver dichiarato la decadenza, la Regione utilizza la graduatoria precedentemente approvata per il subentro di un nuovo candidato.
Art. 7

(prima aggiunto comma 4 bis da art. 37 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14 poi abrogato da art. 13 L.R. 10 dicembre 2019, n. 29)

Farmacie nei luoghi ad alto transito
1. La Giunta regionale, a seguito dell'approvazione da parte dei Comuni delle rispettive piante organiche, con apposita delibera, previo parere della competente Commissione assembleare, individua il numero massimo di sedi farmaceutiche aggiuntive previste dall'articolo 1 bis della legge n. 475 del 1968 Sito esterno, sulla base del numero complessivo di sedi farmaceutiche sul territorio regionale, comprensivo delle sedi di nuova istituzione.
2. Entro il limite del numero massimo individuato ai sensi del comma 1, la Regione, anche su richiesta del Comune interessato, sentita l'Azienda USL e avvalendosi del suo supporto tecnico, può istituire ulteriori farmacie:
a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri;
b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri.
3. L'istituzione di tali farmacie, in quanto funzionale ai luoghi ad alto transito di cui al comma 2, non comporta delimitazione di sede farmaceutica ai sensi dell'articolo 4, comma 1, salvo il rispetto delle distanze minime previste.
4. Le sedi non assegnate ai Comuni, oppure assegnate ai Comuni ma non aperte entro un anno dalla data di esercizio della prelazione, vengono assegnate mediante concorso ai sensi dell'articolo 6.
4 bis. abrogato

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