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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 20 maggio 2021, n. 4

LEGGE EUROPEA PER IL 2021

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 28 dicembre 2021, n. 19

Art. 37
Contributo regionale per l’acquisto di autoveicoli ecologici
1. Ferma restando la validità delle domande presentate in attuazione dall’ articolo 9 della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 30 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2020-2022. Legge di stabilità Regionale 2020) per i 24 mesi successivi alla loro presentazione, in applicazione del comma 3 dell’articolo 19 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 32 (Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso), lo scorrimento delle relative graduatorie è attuato con le risorse di cui al presente articolo.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, la Regione farà fronte mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 29 dicembre 2020, n. 13 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023), nell'ambito della Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità, Programma 1 Trasporto ferroviario, a valere sulla legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale). La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.

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