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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 20 maggio 2021, n. 4

LEGGE EUROPEA PER IL 2021

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 28 dicembre 2021, n. 19

Capo II
Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2020, n. 9 (Disciplina delle assegnazioni delle concessioni di derivazioni idroelettriche con potenza nominale superiore a 3000 kW e determinazioni di canoni)
Art. 9
1.
All’articolo 3, comma 2, ultimo periodo della legge regionale n. 9 del 2020, le parole
“, salvo indennizzo”
sono soppresse.
Art. 10
1.
All’ articolo 11, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 9 del 2020, le parole “
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT)”
sono sostituite dalle parole
“ai sensi dell’articolo 14, comma 3;”.
Art. 11
1.
All’ articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 9 del 2020, dopo le parole
“18 mesi”
sono aggiunte le parole
“, fatta salva l’applicazione di un termine inferiore qualora la normativa statale sopravvenuta preveda termini inferiori in materia di VIA.”.
Art. 12
1.
All’ articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 9 del 2020, dopo la parola
“BURERT”
sono aggiunte le parole
“, nonché nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana oltre che nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea a seconda che si tratti di concessione di rilevanza nazionale o anche transfrontaliera”.
Art. 13
1.
All’ articolo 15, comma 1, della legge regionale n. 9 del 2020, la parola
“definisce”
è sostituita dalla parola
“prevede”
e le parole
“con particolare riguardo”
sono sostituite dalla parola
“relativi”.
Art. 14
1.
All’ articolo 16, comma 1, della legge regionale n. 9 del 2020, la parola
“definisce”
è sostituita con la parola
“prevede”
e le parole
“con particolare riferimento ai seguenti aspetti”
sono sostituite dalle parole
“relativi a”.
Art. 15
1.
All’ articolo 17 della legge regionale n. 9 del 2020, la parola
“definisce”
è sostituita con la parola
“prevede”
e le parole
“con particolare riferimento ai seguenti aspetti”
sono sostituite dalla parola
“relativi”.
Art. 16
1.
All’ articolo 18, comma 2, della legge regionale n. 9 del 2020, le parole
“, in particolare,”
sono soppresse.
Art. 17
1.
All’ articolo 19 della legge regionale n. 9 del 2020, il comma 3 è soppresso.
Art. 18
1.
All’ articolo 21, comma 2, della legge regionale n. 9 del 2020, le parole
“lettere c) e d)”
sono sostituite dalle parole
“alla lettera d)”.
Art. 19
1.
All’ articolo 27, comma 2, della legge regionale n. 9 del 2020, dopo le parole
“210 giorni”
sono aggiunte le parole
“fatta salva l’applicazione di un termine inferiore qualora la normativa statale sopravvenuta preveda termini inferiori in materia di VIA”.
Art. 20
1. All’ articolo 29 della legge regionale n. 9 del 2020, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2, le parole
“tenuto conto della facoltà di incremento prevista all’articolo 9”
sono sostituite dalle parole
“in conformità all’articolo 14, comma 1, lettera a)”
;
b)
al comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:
“Il provvedimento è pubblicato integralmente nei siti web della Regione e di ARPAE e, per estratto, nelle forme previste dall’articolo 14 comma 3”.
Art. 21
1.
All’ articolo 30, comma 2, della legge regionale n. 9 del 2020, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente:
“Il bando di gara può prevedere limitazioni all’avvalimento delle capacità di altri soggetti sulla base di opportune valutazioni in coerenza con quanto previsto in materia dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Sito esterno”.
Art. 22
1.
All’ articolo 34, comma 2, della legge regionale n. 9 del 2020, dopo le parole
“per l’anno successivo”
sono aggiunte le parole
“, valutate le linee guida dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) in materia.”.
Art. 23
1.
All’ articolo 37 della legge regionale n. 9 del 2020, le parole
“del Piano di tutela delle acque,”
sono sostituite dalle parole
“dei piani di gestione distrettuali o dei piani di tutela”.
Art. 24
1.
All’ articolo 39, comma 3, della legge regionale n. 9 del 2020, le parole
“in quanto compatibili”
sono soppresse.

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