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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 20 maggio 2021, n. 4

LEGGE EUROPEA PER IL 2021

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 28 dicembre 2021, n. 19

Capo III
Disposizioni in materia di Rete natura 2000
Art. 25

(Modificato comma 1 da art. 7 L.R. 28 dicembre 2021, n. 19)

Enti gestori dei Siti della Rete natura 2000
1. La gestione dei Siti della Rete natura 2000 ricompresi anche solo parzialmente in una o più aree protette è di competenza degli Enti gestori di tali aree, ognuno per il territorio di propria competenza. La gestione delle porzioni dei Siti della Rete Natura 2000 esterne alle aree protette nazionali è di competenza della Regione salvo diverso specifico accordo fra l’Ente gestore dell’area protetta nazionale e la Regione.
2. La gestione dei Siti della Rete natura 2000 esterni alle aree protette è di competenza della Regione.
3. Ai fini dell’attribuzione delle competenze ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo:
a) tra le aree protette non vanno considerate le aree di riequilibrio ecologico di cui all’ articolo 4, comma 1, lett. e), della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei Siti della Rete natura 2000);
b) nel territorio delle aree protette vanno ricomprese le aree contigue dei parchi come perimetrate dai rispettivi provvedimenti istitutivi e strumenti di pianificazione.
Art. 26

(Modificato comma 2 da art. 8 L.R. 28 dicembre 2021, n. 19)

Valutazione di incidenza
1. La valutazione di incidenza, prevista dall’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 Sito esterno (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), è effettuata dall’Ente gestore del Sito della Rete natura 2000 interessato.
2. Nel caso in cui i piani, i programmi, i progetti e gli interventi indicati dall’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 Sito esterno interessino più Siti della Rete natura 2000, la valutazione di incidenza è effettuata dall’Ente gestore di ciascun Sito per il territorio di propria competenza. Qualora vi siano più Enti gestori, la valutazione di incidenza è effettuata dall’Ente gestore maggiormente interessato dal piano, dal progetto o dall’intervento, acquisiti i pareri degli altri enti gestori interessati.
3. La valutazione di incidenza è effettuata dalla Regione, acquisito il parere dell’Ente di gestione dell’area protetta, nel caso in cui i piani, i programmi, i progetti e gli interventi indicati dall’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 Sito esterno riguardino il territorio di aree protette esterne ai Siti della Rete natura 2000 e il Sito interessato sia gestito dalla Regione.
4. Le procedure di valutazione di incidenza di cui all’ articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 Sito esterno sono ricomprese nell’ambito della Valutazione ambientale strategica (VAS) e della Valutazione di impatto ambientale (VIA) secondo le modalità indicate dall’ articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Sito esterno (Norme in materia ambientale).
Art. 27
Proroga delle disposizioni transitorie per il riordino territoriale nel settore delle aree naturali protette di cui all’ articolo 8 della legge regionale n. 23 del 2019 (Misure urgenti per la definizione di interventi da avviare nell’esercizio finanziario 2019)
1. Al fine di implementare il processo di attuazione del riordino territoriale in materia di aree naturali protette previsto dalla legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), la Regione contribuisce per il 2021 al finanziamento della quota spettante alla Città metropolitana di Bologna e alle Province ai sensi dell’ articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano).
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, per l’esercizio 2021, la Regione fa fronte nell’ambito delle risorse già autorizzate nell’ambito della Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali, Programma 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali del bilancio di previsione per l’esercizio 2021-2023.
Art. 28
Abrogazioni di leggi regionali
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a)
articoli 5 , 6 , 7 e 8 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
b)
lettere c) e g) del comma 2, dell’articolo 3, della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano);
c)
lettere b) ed e) del comma 2, dell’articolo 18 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni);
d)
articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 22 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016);
e)
articolo 22 della legge regionale 30 maggio 2016, n. 9 (Legge comunitaria regionale per il 2016);
f)
articolo 14 della legge regionale 30 luglio 2019, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021).

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