LEGGE REGIONALE 08 aprile 2022, n. 4
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ CON LA POPOLAZIONE DELL'UCRAINA
BOLLETTINO UFFICIALE n. 97 dell' 8 aprile 2022
INDICE
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Misure finanziarie per i fondi oggetto di liberalità
Art. 3 - Clausola valutativa
Art. 4 - Entrata in vigore
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1.
La presente legge è finalizzata a creare un meccanismo di sostegno alle popolazioni civili colpite dalla guerra che si è determinata in Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022. I destinatari sono la popolazione ucraina, i profughi e gli sfollati provenienti da tale Paese accolti e stabiliti sul territorio regionale. Si prevedono interventi a carattere umanitario, di cooperazione, di ricostruzione, di assistenza sociale e sanitaria, di alfabetizzazione linguistica e integrazione sociale, di supporto educativo ai minori. Il supporto regionale si indirizza in via prioritaria nei confronti dei minori, delle donne, delle persone disabili, delle persone anziane e di ogni soggetto in condizione di fragilità e vulnerabilità.
Art. 2
Misure finanziarie per i fondi oggetto di liberalità
1.
La Giunta regionale è autorizzata ad attuare interventi di cui all’articolo 1 della presente legge e i soggetti attuatori, di cui ai punti seguenti, saranno individuati sulla base della qualità delle iniziative promosse e della loro capacità operativa fra:
a)
soggetti della cooperazione internazionale individuati dalla
legge regionale 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi per la cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace);
b)
enti locali, enti del terzo settore, centri di servizio per il volontariato, enti ed associazioni iscritte al registro di cui all'
articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) ed enti religiosi civilmente riconosciuti, organizzazioni della società civile, per attività di assistenza e supporto alle vittime della guerra in Ucraina accolte in Emilia-Romagna, in complementarità con il sistema istituzionale di accoglienza.
2.
Agli oneri di cui al comma 1 la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dalle risorse trasferite, con specifico vincolo di destinazione e nel limite dell’importo versato, dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, dalla stessa introitate tramite la raccolta fondi "emergenza Ucraina" in cui confluiscono i proventi derivanti da pubbliche sottoscrizioni. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con propri atti, alle necessarie variazioni di bilancio.
Art. 3
Clausola valutativa
1.
L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale presenta alla commissione assembleare competente una relazione informativa, trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, e di seguito con cadenza annuale relativamente altresì all’utilizzo delle risorse erogate. Per le attività di aiuto umanitario e cooperazione internazionale in Ucraina, la relazione verrà prodotta contestualmente alla relazione annuale prevista dall’
articolo 10 della legge regionale n. 12 del 2002.
La clausola valutativa si applica sino a che risulteranno realizzati gli interventi di cui alla presente legge.
In particolare, la relazione dovrà contenere dati e informazioni su:
a)
elenco delle iniziative che hanno ricevuto i finanziamenti di cui all’articolo 2 della presente legge;
b)
tipologia, entità e soggetti beneficiari dei contributi erogati;
c)
eventuali criticità riscontrate e particolari situazioni di carattere internazionale, nazionale, regionale e locale, che possano compromettere le finalità e l’attuazione della presente legge.
2.
Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione integrata della presente legge.
Art. 4
Entrata in vigore
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel bollettino telematico della Regione Emilia-Romagna.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.