LEGGE REGIONALE 03 ottobre 2023 , n. 13
MISURE URGENTI A SOSTEGNO DELLE COMUNITÀ E DEI TERRITORI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA COLPITI DAI RECENTI EVENTI EMERGENZIALI
(1)
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 14 giugno 2024, n. 7
INDICE
Art. 1 - Finalità
Art. 2
Misure finanziarie per i fondi oggetto di liberalità a sostegno di cittadini, imprese, altri soggetti privati ed enti locali colpiti dagli eventi alluvionali nel territorio emiliano-romagnolo nel mese di maggio 2023
Art. 3 - Disposizioni tributarie in materia di tassa automobilistica
Art. 4 - Contributo straordinario agli enti locali colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nel luglio 2023
Art. 5 - Interventi straordinari a sostegno delle imprese dell’acquacoltura a fronte dell’emergenza dovuta alla diffusione del “granchio blu”
Art. 6 - Disposizioni in merito alle limitazioni alla circolazione dei veicoli
Art. 7 - Clausola valutativa
Art. 8 - Disposizioni finanziarie
Art. 9 - Entrata in vigore
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1.
La presente legge è finalizzata a sostenere le comunità e i territori della Regione Emilia-Romagna colpiti dai recenti eventi emergenziali, dettando, allo scopo, misure urgenti per fronteggiare le conseguenze derivanti dalle calamità naturali e dagli altri fenomeni meteorologici avversi che, a causa della loro eccezionale intensità, hanno procurato gravi danni a persone, beni e attività, anche economiche.
Art. 2
(inserita lett. a bis) comma 1 da art. 26 L.R. 14 giugno 2024, n. 7)
Misure finanziarie per i fondi oggetto di liberalità a sostegno di cittadini, imprese, altri soggetti privati ed enti locali colpiti dagli eventi alluvionali nel territorio emiliano-romagnolo nel mese di maggio 2023
1.
La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a promuovere misure di sostegno nei territori colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023, per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena) e del 23 maggio 2023 (Estensione degli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023), a favore:
a)
dei cittadini residenti che, alla data del 1° maggio 2023, siano stati intestatari di veicoli danneggiati dagli eventi alluvionali di cui al presente comma;
a bis)
dei cittadini residenti che, alla data del 1° maggio 2023, risultavano proprietari di immobili a uso residenziale per i quali abbiano acquistato o acquistino sistemi o dispositivi di protezione finalizzati a prevenire o mitigare gli effetti di eventi alluvionali;
b)
delle famiglie e delle persone, residenti o con dimora principale, abituale o prevalente nei medesimi territori, in particolari situazioni di fragilità economica e sociale e delle famiglie e dei nuclei in cui siano presenti persone con disabilità;
c)
delle imprese o altri soggetti privati che operano nei medesimi territori e che hanno subito danni a causa degli eventi alluvionali di cui al presente comma;
d)
degli enti locali delle aree interessate dagli eventi alluvionali per interventi straordinari relativi, in particolare, a beni immobili pubblici adibiti a scuole, a impianti sportivi e a strutture dedicate ad attività culturali e sociali.
2.
Per le misure di cui al comma 1 la Regione può trasferire le necessarie risorse agli enti locali e alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura affinché provvedano alla loro realizzazione.
3.
La Giunta regionale, con propri atti, stabilisce criteri, condizioni e modalità:
a)
per il riparto delle risorse da destinare alle misure di sostegno di cui al comma 1, sentita la competente commissione assembleare;
b)
per la realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1, definendo altresì le condizioni per la concessione degli indennizzi alle attività economiche nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Art. 3
Disposizioni tributarie in materia di tassa automobilistica
1.
Ai soggetti, intestatari o utilizzatori di veicoli, residenti o aventi sede legale o operativa al 1° maggio 2023 nei territori colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei Ministri del 4 e del 23 maggio 2023, è riconosciuto, su istanza di parte, il diritto al rimborso della tassa automobilistica, versata nell’anno di imposta 2023, qualora abbiano consegnato il veicolo per la demolizione, in conseguenza dei danni subiti dall’alluvione, a un centro autorizzato o ad un concessionario auto entro il 20 novembre 2023 e l’annotazione della radiazione del veicolo stesso risulti trascritta al Pubblico Registro Automobilistico entro la medesima data.
Art. 4
Contributo straordinario agli enti locali colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nel luglio 2023
1.
La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere contributi straordinari a favore dei Comuni (compresi nell’allegato A parte integrante) dei territori colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nel mese di luglio 2023, in riferimento ai quali sono stati dichiarati lo stato di crisi regionale con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 luglio, n. 122 (Dichiarazione dello stato di crisi regionale per gli eventi meteorologici che nel mese di luglio 2023 hanno colpito i territori delle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena e Ravenna) e, successivamente, lo stato di emergenza con la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 al 27 luglio 2023 nel territorio delle Province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì Cesena).
2.
I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi nel limite massimo di euro 3.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2023 e sono finalizzati ad assicurare il sostegno economico alle imprese, ai cittadini e agli altri soggetti privati che operano o che hanno sede, residenza, dimora principale, abituale o prevalente nei territori colpiti, per i danni subiti a causa degli eventi di cui al comma 1.
3.
I criteri di ripartizione delle risorse tra i Comuni beneficiari e le modalità di concessione dei contributi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale che definisce altresì le condizioni per la concessione delle misure di sostegno a favore delle imprese, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Art. 5
Interventi straordinari a sostegno delle imprese dell’acquacoltura a fronte dell’emergenza dovuta alla diffusione del “granchio blu”
1.
Al fine di sostenere in via straordinaria il comparto dell’acquacoltura a fronte dei danni cagionati dalla diffusione invasiva del “granchio blu” , la Regione può concedere contributi alle imprese titolari di concessioni di aree demaniali, nel limite massimo di euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2023, per le perdite di produzione subite e per gli oneri di smaltimento del pescato non soggetto a commercializzazione.
2.
L'ammontare degli aiuti, i criteri e le modalità di erogazione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della disciplina europea relativa agli aiuti “de minimis”.
Art. 6
Disposizioni in merito alle limitazioni alla circolazione dei veicoli
1.
Le limitazioni strutturali ed emergenziali alla circolazione dei veicoli diesel euro 4 e le limitazioni emergenziali alla circolazione dei veicoli diesel euro 5 previste dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell’aria non si applicano ai cittadini residenti nei Comuni il cui territorio sia integralmente ricompreso nell’elenco di cui all’
allegato 1 del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61 (Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi), convertito con modificazioni dalla
legge 31 luglio 2023, n. 100 , fino al 31 marzo 2024.
Art. 7
Clausola valutativa
1.
L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, con cadenza semestrale, la Giunta trasmette alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
a)
quali interventi siano stati realizzati in attuazione della presente legge;
b)
l’ammontare delle risorse stanziate ed erogate con indicazione dei soggetti pubblici e privati beneficiari;
c)
le eventuali criticità emerse nel corso dell’attuazione della presente legge.
Art. 8
Disposizioni finanziarie
1.
Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 2 la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dalle risorse trasferite, con specifico vincolo di destinazione e nel limite dell’importo versato, dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, dalla stessa introitate tramite la raccolta fondi "Un aiuto per l’Emilia-Romagna" in cui confluiscono i proventi derivanti da pubbliche sottoscrizioni.
2.
Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 3, 4 e 5 rispettivamente nel limite massimo di euro 1.000.000,00, euro 3.000.000,00 ed euro 1.000.000,00, per l’esercizio finanziario 2023, la Regione fa fronte mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla
legge regionale 27 dicembre 2022, n. 25 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025) nell'ambito della Missione 20 - Fondi e accantonamenti, Programma 1 - Fondo di riserva.
3.
La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie per l’attuazione dei commi 1 e 2.
Art. 9
Entrata in vigore
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Annessi:
Note del Redattore:
Pubblicazione successivamente integrata con Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 18/10/2023, n. 289