LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2023, n. 19
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2024-2026
BOLLETTINO UFFICIALE n. 366 del 28 dicembre 2023
INDICE
Art. 1 - Stati di previsione delle entrate e delle spese
Art. 2 - Allegati al bilancio
Art. 3 - Fondo di riserva del bilancio di cassa
Art.4 - Attuazione del
titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011
Art. 5 - Rinuncia all'esecuzione di crediti di modesta entità
Art. 6 - Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui e prestiti già autorizzati negli anni precedenti
Art. 7 - Autorizzazione all'indebitamento per il programma triennale degli investimenti
Art. 8 - Disposizioni relative all'accensione di anticipazioni di cassa
Art. 9 - Entrata in vigore
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Stati di previsione delle entrate e delle spese
1.
Per l’esercizio finanziario 2024 sono rispettivamente previste entrate di competenza per 17.126.973.975,54 euro e di cassa per 18.555.136.411,09 euro e autorizzati impegni di spesa per 17.126.973.975,54 euro e pagamenti per 18.512.995.060,31 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
2.
Per l’esercizio finanziario 2025 sono rispettivamente previste entrate di competenza per 16.370.209.529,03 euro e autorizzati impegni di spesa per 16.370.209.529,03 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
3.
Per l’esercizio finanziario 2026 sono rispettivamente previste entrate di competenza per 15.985.278.604,58 euro e autorizzati impegni di spesa per 15.985.278.604,58 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
Art. 2
Allegati al bilancio
1.
Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:
a)
il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 1);
b)
il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);
c)
il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);
d)
i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);
e)
il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 5);
f)
il prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 6);
g)
il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione ed elenco analitico delle quote accantonate (a/1) (allegato 7);
h)
il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 8);
i)
il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 9);
j)
il prospetto dei limiti di indebitamento (allegato 10);
k)
la nota integrativa (allegato 11) recante i riferimenti di cui ai successivi allegati 14 e 16;
l)
l’elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 12);
m)
l’elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 13);
n)
l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con risorse disponibili (allegato 14);
o)
l’elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2024-2026 quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio (allegato 15);
p)
l’elenco degli impegni assunti negli esercizi precedenti al 2016 finanziati mediante ricorso all’indebitamento (allegato 16);
q)
l’elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i fondi speciali (allegato 17).
Art. 3
Fondo di riserva del bilancio di cassa
1.
Il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio 2024 è determinato per l'esercizio medesimo in euro 800.000.000,00.
Art.4
Attuazione del
titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011
1.
Per l’attuazione del
titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, con proprio atto, le variazioni inerenti la gestione sanitaria per l’iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese.
Art. 5
Rinuncia all'esecuzione di crediti di modesta entità
1.
È autorizzata la rinuncia ai crediti che la Regione vanta in materia di entrate di natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento sia valutato eccessivo rispetto all'ammontare delle singole partite di credito, ed a condizione che queste ultime non superino singolarmente la somma di euro 15,00.
Art. 6
Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui e prestiti già autorizzati negli anni precedenti
1.
In applicazione dell’
articolo 40, comma 2, del d.lgs. n. 118/2011 è autorizzato, per l’anno 2024, il ricorso al debito, per far fronte ad effettive esigenze di cassa, fino all’importo complessivo di euro 400.296.295,76, a copertura del presunto disavanzo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2023 determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati dall’
articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2022, n. 25 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025) rideterminati dall’
articolo 5 della legge regionale 28 luglio 2023, n. 11 (Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025).
2.
I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 6,5 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di venti anni.
3.
È autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024.
4.
La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui e prestiti obbligazionari predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.
5.
Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante l’iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti. La Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite.
6.
L’onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, trova la copertura nel bilancio di previsione, nell’ambito degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di spesa, distinti per quota di rimborso di interessi e del capitale, afferenti alla Missione 50, Programmi 1 e 2.
7.
Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2026 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.
8.
Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo risultino meno onerose di quanto previsto al comma 6, o che le operazioni stesse in tutto o in parte debbano essere dilazionate nel tempo, o avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.
9.
Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie.
Art. 7
Autorizzazione all'indebitamento per il programma triennale degli investimenti
1.
Per l'attuazione del programma regionale degli investimenti è autorizzato il ricorso all’indebitamento rispettivamente per euro 94.118.409,04 nel 2024,euro 86.957.805,60nel 2025 ed euro 113.124.362,69 nel 2026, per far fronte a effettive esigenze di cassa, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, in particolare degli
articoli 40 e
62 del d.lgs. n. 118 /2011, dell’
articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’
articolo 81, sesto comma, della Costituzione ) e dell’articolo 3, commi da 16 a 21 bis, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004)).
2.
I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 6,50 per cento annuo e per la durata non superiore alla vita utile dell'investimento.
3.
È autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione 2024-2026.
4.
La Giunta regionale è autorizzata a contrarre l’indebitamento con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dal presente articolo.
5.
Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti. La Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite.
6.
L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo trova la copertura nel bilancio di previsione 2024-2026, nell'ambito degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di spesa, distinti per quota di rimborso di interessi e del capitale, afferenti alla Missione 50 Debito pubblico, Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari e Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari.
7.
Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2026 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.
8.
Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al comma 1 risultino meno onerose di quanto previsto al presente articolo, o che le operazioni stesse in tutto o in parte debbano essere dilazionate nel tempo, o avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sull'entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.
9.
Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie.
Art. 8
Disposizioni relative all'accensione di anticipazioni di cassa
1.
La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto l'accensione di anticipazioni di cassa per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, disponendo nello stesso atto le conseguenti variazioni di bilancio.
Art. 9
Entrata in vigore
1.
La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2024.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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