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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 1 luglio 2024, n. 11

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA "FONDAZIONE MUSEO PER LA MEMORIA DI USTICA” E ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 214 dell' 1 luglio 2024

INDICE

Espandere area cap1 Capo I - Fondazione Museo per la memoria di Ustica
Espandere area cap2 Capo II - Altre disposizioni urgenti
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Capo I
Fondazione Museo per la memoria di Ustica
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, in coerenza con gli obiettivi che ispirano prioritariamente la propria azione e in attuazione delle proprie politiche sociali e di promozione e sostegno della cultura ai sensi della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna), al fine di favorire la diffusione e promozione della memoria per la strage di Ustica del 27 giugno 1980, con la presente legge disciplina la propria partecipazione alla “Fondazione Museo per la memoria di Ustica”.
Art. 2
Partecipazione alla “Fondazione Museo per la memoria di Ustica”
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata, ai sensi dell' articolo 64, comma 3, dello Statuto regionale, a partecipare alla “Fondazione Museo per la memoria di Ustica” , quale fondatore.
2. Per la partecipazione di cui al comma 1, la Regione è autorizzata a conferire al patrimonio della Fondazione un apporto iniziale una tantum pari a 25.000,00 euro, da erogare nel corso dell’esercizio finanziario 2024.
3. La Regione è autorizzata a concedere alla Fondazione un contributo annuale il cui importo è stabilito per un importo massimo di 125.000,00 euro per l’esercizio 2024 e di 150.000 euro per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026. Per gli esercizi successivi il contributo viene stabilito nell’ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.
4. La Fondazione è tenuta a presentare alla Regione, entro il 30 novembre di ogni anno, un documento previsionale programmatico dell’attività relativa all’esercizio successivo.
5. La Regione, allo scopo di garantire la continuità dei programmi della Fondazione, concede e liquida annualmente alla Fondazione stessa, in un'unica soluzione, il contributo di cui al comma 3.
6. La Fondazione è tenuta a presentare alla Regione, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza, il bilancio di esercizio e una relazione sulla gestione che illustri gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati.
7. La partecipazione della Regione alla Fondazione è subordinata alla permanenza delle seguenti condizioni:
a) che lo statuto e le iniziative della Fondazione siano conformi ai principi dello Statuto della Regione Emilia-Romagna;
b) che la Fondazione non persegua fini di lucro;
c) che la Fondazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica.
8. Il Presidente della Giunta, o un suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione alla Fondazione e ad esercitare i diritti connessi.
9. La Giunta regionale nomina i rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione secondo quanto previsto dallo statuto della Fondazione medesima.
Art. 3
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 2, comma 2, nel limite massimo di 25.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2024, e agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 2, comma 3, nel limite massimo di 125.000,00 euro per l’esercizio 2024 e di 150.000,00 euro per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi, “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti”.
2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie per l’attuazione del comma 1.
3. Per gli esercizi successivi al 2026, agli oneri derivanti dalla partecipazione alla Fondazione di cui all’articolo 2, comma 3, la Regione fa fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall' articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 Sito esterno e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno).
Capo II
Altre disposizioni urgenti
Art. 4
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 17 luglio 2023, n. 8 (Norme in materia di opere relative a reti ed impianti elettrici e semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione elettrica e delle procedure riguardanti le reti e gli impianti di distribuzione di energia elettrica non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale. Abrogazione della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10(Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative)) è aggiunto il seguente:
“2 bis. Allo scopo di favorire la conoscibilità delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica esistenti e di quelle di cui sia programmata la realizzazione ai fini del loro coordinamento con le scelte di pianificazione urbanistica, le informazioni e gli elaborati di cui al presente articolo e il loro aggiornamento sono fornite anche alle amministrazioni comunali, che aggiornano tempestivamente la Tavola dei vincoli di cui all’ articolo 37 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio). I gestori della rete di distribuzione presentano al Comune le informazioni e gli elaborati di cui al presente articolo a corredo delle istanze di Autorizzazione Unica, delle Denunce di Inizio Lavori (DIL) e delle Autocertificazioni, ove non siano stati resi disponibili in precedenza. Nelle more dell’approvazione dei Piani Urbanistici Generali (PUG), i Comuni provvedono all’immediata pubblicazione delle informazioni e degli elaborati ricevuti nel proprio sito web istituzionale, nella sezione dedicata alla pianificazione urbanistica.”.
Art. 5
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale n. 8 del 2023 è inserito il seguente:
“4 bis. Gli interventi soggetti a Denuncia di Inizio Lavori (DIL) e ad Autocertificazione sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica. La localizzazione individuata nel progetto presentato è idonea qualora, nella dettagliata relazione allegata alla Denuncia di Inizio Lavori (DIL) e alla Autocertificazione, il tecnico abilitato asseveri:
a) che l’intervento non risulti in contrasto con le previsioni degli strumenti di pianificazione vigenti e dei piani il cui iter approvativo sia stato avviato, ai sensi dell’ articolo 45, comma 2, della legge regionale n. 24 del 2017, e non presenti cause di incompatibilità con gli insediamenti esistenti e gli usi ammessi;
b) l’osservanza della disciplina di tutela paesaggistica e ambientale stabilita dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) e dalla pianificazione territoriale regionale e d’area vasta, ferma restando l’acquisizione di autorizzazioni, nulla osta, pareri e atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento;
c) il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo di protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, in materia di gestione delle terre e rocce da scavo e in materia di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni.”.
Art. 6
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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