LEGGE REGIONALE 30 settembre 2024, n. 13
AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2025
BOLLETTINO UFFICIALE n. 306 del 30 settembre 2024
INDICE
Art. 1 - Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno 2025
Art. 2 - Entrata in vigore
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno 2025
1.
Ai sensi dell'
articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ) e dell'
articolo 68, comma 2 dello Statuto , dal 1° gennaio 2025 e fino al momento dell'entrata in vigore della legge di approvazione del Bilancio di previsione 2025-2027, e comunque non oltre il 30 aprile 2025, è autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio sulla base degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2025 nel bilancio di previsione 2024-2026 come modificato dai provvedimenti di variazione adottati nel corso dell’anno 2024.
2.
Durante l’esercizio provvisorio si applicano i principi applicati della contabilità finanziaria di cui al paragrafo n. 8 dell’allegato n. 4/2 al
decreto legislativo n. 118 del 2011 .
3.
L’autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 è estesa all’Assemblea legislativa regionale e agli enti e organismi strumentali della Regione.
Art. 2
Entrata in vigore
1.
La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2025.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.