Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share

LEGGE REGIONALE 13 maggio 2024 , n. 2

CONTRASTO DELL’ABBANDONO SPORTIVO IN ETÀ ADOLESCENZIALE E GIOVANILE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2017, N. 8 (NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE) E ALLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2008, N. 14 (NORME IN MATERIA DI POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 144 del 13 maggio 2024

INDICE

Espandere area cap1 Capo I - Riconoscimento del diritto alla partecipazione alla pratica sportiva e azioni di prevenzione e contrasto dell’abbandono sportivo
Espandere area cap2 CAPO II - Modifiche di norme regionali
Espandere area cap3 CAPO III - Disposizioni finali
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Capo I
Riconoscimento del diritto alla partecipazione alla pratica sportiva e azioni di prevenzione e contrasto dell’abbandono sportivo
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, in coerenza con lo Statuto e nel quadro di attuazione della legge regionale 31 maggio 2017, n. 8 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive), persegue strategie e azioni dirette a rafforzare ulteriormente le condizioni necessarie a garantire il diritto alla partecipazione alla pratica sportiva e a contrastare l’abbandono sportivo in particolare da parte degli adolescenti, dei giovani e delle persone in condizioni di fragilità o di svantaggio sociale o economico.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione opera in collaborazione con gli enti locali, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paraolimpico (CIP), le federazioni riconosciute, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, le istituzioni scolastiche, le università, i soggetti accreditati per la gestione della formazione professionale, le agenzie educative, l’associazionismo sportivo, le società sportive dilettantistiche, i servizi sociali territoriali nonché altri soggetti pubblici e privati interessati.
3. Nell’attuazione della presente legge la Regione assume a riferimento la Carta Etica dello Sport, approvata con deliberazione dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna 8 marzo 2022, n. 73 (L.R. n. 8 del 2017 - art. 2, comma 3 – Carta Etica dello Sport della Regione Emilia-Romagna), ai sensi dell’ articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 8 del 2017.
Art. 2
Interventi
1. La Regione, per le finalità di cui all’articolo 1, promuove e sostiene:
a) progetti rivolti a prevenire l’abbandono sportivo, in particolare di soggetti a rischio di emarginazione, con particolare attenzione alla popolazione giovanile in età scolastica, ai minori e alle persone in condizioni di fragilità o di svantaggio sociale ed economico al fine di favorirne l'integrazione;
b) la progettazione, l’innovazione, l’adozione e la diffusione di formule organizzative che favoriscano la partecipazione alle attività fisiche e motorie, sia per il settore non agonistico giovanile sia per quello agonistico, con iniziative e misure orientate a corrispondere ai bisogni specifici dei ragazzi, ivi incluso un adeguato supporto psicologico volto a sostenere la continuazione della pratica sportiva;
c) azioni dirette alla prevenzione e al contrasto dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (DNA) o di ritiro sociale nonché azioni dirette a promuovere corretti stili di vita, anche al fine di ridurre i rischi di disagio sociale;
d) iniziative dirette alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo, sia in relazione ai loro effetti rispetto al rischio di abbandono sportivo sia in relazione al ruolo che la pratica sportiva può esercitare nel superamento delle discriminazioni e dei rischi di marginalità e nell’educazione alla legalità;
e) iniziative dirette al contrasto degli stereotipi e delle discriminazioni di genere, in relazione alle possibili implicazioni sul rischio di abbandono sportivo, in applicazione della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere) e della legge regionale 1 agosto 2019, n. 15 (Legge regionale contro le discriminazioni e le violenze determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere);
f) azioni finalizzate alla promozione delle attività sportive e motorie per le persone con disabilità, siano esse intellettive o fisiche;
g) iniziative specifiche dirette al contrasto delle discriminazioni di ogni tipo in riferimento al loro impatto sui rischi di abbandono sportivo;
h) avvalendosi dei soggetti di cui all’ articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 8 del 2017, attività di analisi, studio e ricerca dell’abbandono sportivo, delle condizioni e dei contesti delle sue manifestazioni e dei fenomeni che ne sono alla base o che ne conseguono, con specifica attenzione alle aree di maggiore fragilità;
i) attività di informazione istituzionale, divulgazione e sensibilizzazione su temi inerenti alla presente legge anche attraverso specifiche campagne di comunicazione;
j) azioni dirette alla creazione, all’innovazione e allo sviluppo di nuove collaborazioni e reti tra le associazioni territoriali, sportive, giovanili o di volontariato e le istituzioni scolastiche operanti nell’istruzione secondaria, nonché gli enti accreditati per la gestione della formazione professionale (IeFP), al fine di prevenire e mappare la dispersione sportiva, ivi compresi strumenti che suggeriscano agli adolescenti un cambio di disciplina alternativo all’abbandono sportivo;
k) azioni dirette allo sviluppo della consapevolezza negli operatori dei rischi connessi alla dispersione sportiva e al potenziamento delle competenze per anticiparla e risolverla, prevedendo, a tale fine, anche percorsi formativi rivolti a insegnanti, educatori, educatori sportivi o allenatori e ai genitori sulle indicazioni operative per prevenire l’abbandono sportivo giovanile, anche in riferimento all’insorgere di disturbi dell’alimentazione e della nutrizione (DNA) o di fenomeni di ritiro sociale, e favorire la trasferibilità delle abilità dallo sport alla vita;
l) progetti di sostegno psicologico sportivo professionale rivolti ai giovani per contrastare il fenomeno dell’abbandono della pratica sportiva;
m) progetti rivolti in particolare ai giovani che vivono in contesti di disagio sociale ed economico al fine di favorire integrazione e coesione sociale e di sostenere percorsi di educazione alla legalità, anche attraverso la promozione delle attività di presidi sportivi ed educativi in aree, quartieri e contesti connotati da perifericità o da criticità e problematiche sociali;
n) progetti diretti a consentire la mobilità, autonoma o attraverso figure di accompagnamento, di adolescenti e giovani verso le strutture o gli spazi ove si realizzano attività sportive, fisiche e motorie, ovvero la riqualificazione di quartieri e periferie attraverso progetti di attività sportive e motorie, anche in relazione ad hub urbani e di prossimità.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove e favorisce il coinvolgimento dell’ordine degli psicologi e dei soggetti associativi rappresentativi delle specifiche competenze tecniche necessarie alla migliore realizzazione degli interventi previsti.
3. Le attività di cui al comma 1, lettera d) sono svolte perseguendo il raccordo con le attività dell’Osservatorio del sistema sportivo regionale di cui all’ articolo 6 della legge regionale n. 8 del 2017 e dell’Osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani istituito ai sensi dell’ articolo 7 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni).
Art. 3
Programmazione
1. Le iniziative per rafforzare ulteriormente le condizioni necessarie a garantire il diritto alla partecipazione alla pratica sportiva, per prevenire e per contrastare l’abbandono sportivo, in particolare da parte degli adolescenti, dei giovani e delle persone in condizioni di fragilità o di svantaggio sociale o economico, sono sostenute, oltre che con le attività specifiche previste nella presente legge, anche attraverso i programmi, gli strumenti e le misure messe in campo dalle seguenti leggi e programmazioni regionali:
a) il Piano triennale dello sport di cui all’ articolo 3 della legge regionale n. 8 del 2017;
b) gli interventi e i servizi previsti dalla legge regionale n. 14 del 2008, tra cui quelli previsti, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, dal programma per la promozione e la tutela dei diritti, la protezione e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva e il sostegno alla genitorialità e, ai sensi dell’articolo 33, dalle linee di indirizzo a favore dei giovani;
c) il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali integrato con il Piano sanitario regionale di cui all’ articolo 27 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
d) gli interventi di cui al Titolo III della legge regionale 13 aprile 2023, n. 3 (Norme per la promozione ed il sostegno del terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva);
e) gli interventi e i servizi in materia di diritto allo studio universitario di cui alla legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l’alta formazione);
f) le misure e gli interventi previsti dalla legge regionale n. 6 del 2014;
g) le politiche e gli interventi in materia di formazione e istruzione professionale di cui alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro).
Art. 4
Contributi regionali
1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione, nell’ambito delle proprie funzioni, a seguito di avviso pubblico che definisce gli interventi e le iniziative finanziabili, gli ambiti prioritari, i criteri per l’attribuzione dei contributi, le eventuali premialità aggiuntive rispetto a quella prevista dal comma 3, la rendicontazione delle spese sostenute e l’effettuazione dei relativi controlli, concede contributi ai soggetti di cui al comma 2.
2. Possono essere beneficiari dei contributi di cui al presente articolo:
a) le società sportive dilettantistiche e le associazioni sportive dilettantistiche;
b) gli enti di promozione sportiva;
c) il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);
d) il Comitato italiano paraolimpico (CIP);
e) le associazioni benemerite riconosciute dal Comitato italiano paraolimpico e che associno persone con disabilità;
f) le federazioni sportive riconosciute e le discipline sportive associate;
g) gli enti locali e altri soggetti pubblici;
h) le istituzioni scolastiche riconosciute dal competente Ministero.
I soggetti di cui alle lettere b), c), d) ed f) possono operare anche attraverso le loro articolazioni territoriali.
3. Costituiscono elemento di premialità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo, al quale possono aggiungersi le ulteriori premialità eventualmente individuate dalla Giunta ai sensi del comma 1 :
a) la progettazione e la realizzazione di interventi in forma integrata fra i beneficiari di cui al comma 2 e con le università, i soggetti accreditati per la gestione della formazione professionale, le agenzie educative, i servizi sociali territoriali, nonché altri soggetti pubblici e privati interessati, in particolare per progetti rivolti a persone con disabilità;
b) l’ideazione e la realizzazione di interventi, in particolare attraverso progetti di rete con le autonomie scolastiche, le università e gli enti locali, diretti all’estensione delle modalità di utilizzo o al prolungamento del calendario e dell’orario degli impianti sportivi, autonomi o interni a scuole e università, anche attraverso soluzioni organizzative innovative.
CAPO II
Modifiche di norme regionali
Art. 5
1.
Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2), è inserita la seguente:
“c-bis) promozione di strategie e azioni dirette a rafforzare ulteriormente le condizioni necessarie a garantire il diritto alla partecipazione alla pratica sportiva e a contrastare l’abbandono sportivo;”.
Art. 6
1. All’ articolo 13 della legge regionale n. 14 del 2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) del comma 1 le parole:
 “, in collaborazione con gli enti locali, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il Comitato italiano paraolimpico, le amministrazioni scolastiche, gli enti di promozione sportiva, le associazioni sportive iscritte al registro regionale delle associazioni di promozione sociale, contrastando l'abbandono precoce della pratica sportiva”
sono soppresse;
b)
dopo la lettera a) del comma 1 è inserita la seguente:
“a bis) strategie e azioni dirette a rafforzare ulteriormente le condizioni necessarie a garantire il diritto alla partecipazione alla pratica sportiva e a contrastare l’abbandono sportivo;” ;
c)
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“ 2 bis). Le azioni di cui al comma 1 sono svolte ricercando la collaborazione con gli enti locali, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paraolimpico (CIP), le federazioni riconosciute, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, le istituzioni scolastiche, le università, i soggetti accreditati per la gestione della formazione professionale, le agenzie educative, l’associazionismo sportivo, le società sportive dilettantistiche, i servizi sociali territoriali nonché altri soggetti pubblici e privati interessati.”.
Art. 7
1.
Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 41 della legge regionale n. 14 del 2008 , dopo le parole:  
“di miglioramento degli stili di vita”
sono aggiunte le seguenti: 
“, perseguendo strategie e azioni dirette a prevenire e contrastare l’abbandono sportivo”.
Art. 8
1.
Al comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale n. 6 del 2014 dopo le parole:  
“la partecipazione equa di donne e uomini, ragazze e ragazzi, bambine e bambini a tutti gli sport fuori dagli stereotipi di discipline considerate tradizionalmente femminili o maschili”
sono inserite le seguenti:  
“, anche attraverso strategie e azioni dirette a prevenire e contrastare l’abbandono sportivo, in particolare da parte degli adolescenti e dei giovani”.
Art. 9
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 8 del 2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) le parole:
  “, anche contrastandone l’abbandono precoce”
sono soppresse;
b)
alla lettera a) dopo le parole:
“gli enti di promozione sportiva e le istituzioni scolastiche”
sono aggiunte le seguenti:  
“, le università, i soggetti accreditati per la gestione della formazione professionale, le agenzie educative”
;
c)
dopo la lettera k) è aggiunta la seguente:
“k bis) promozione e sostegno di strategie e azioni dirette a contrastare l’abbandono sportivo in particolare da parte degli adolescenti, dei giovani e delle persone in condizioni di fragilità o di svantaggio sociale o economico.”.
Art. 10
1.
Dopo la lettera e) del comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale n. 8 del 2017, è aggiunta la seguente:
“e bis) azioni dirette alla prevenzione e al contrasto dell’abbandono sportivo in particolare da parte degli adolescenti, dei giovani e delle persone in condizioni di fragilità o di svantaggio sociale o economico, anche attraverso la progettazione, l’innovazione, l’adozione e la diffusione di formule organizzative che favoriscano la partecipazione alle attività fisiche e motorie, con specifica attenzione alla promozione delle attività sportive e motorie per le persone con disabilità, alla prevenzione e al contrasto dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (DNA), dei fenomeni di ritiro sociale, del bullismo e del cyberbullismo nonché degli stereotipi di genere e delle discriminazioni di genere.”.
CAPO III
Disposizioni finali
Art. 11
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel sostenere le finalità di cui all’articolo 1. A tal fine, la Giunta presenta alla Commissione assembleare competente, con cadenza triennale, una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
a) attuazione e realizzazione dei progetti rivolti a prevenire l’abbandono sportivo con specifica attenzione alla popolazione giovanile in età adolescenziale, ai minori e alle persone in condizioni di svantaggio sociale ed economico;
b) incentivazione e creazione di nuove collaborazioni e reti tra le associazioni sportive, giovanili o di volontariato e gli istituti scolastici secondari di secondo grado al fine di prevedere e mappare la dispersione sportiva;
c) attività formative rivolte a insegnanti, educatori, educatori sportivi o allenatori e genitori e atleti per prevenire l’abbandono sportivo, evidenziando le iniziative relative all’insorgere di disturbi dell’alimentazione e della nutrizione (DNA) o di fenomeni di ritiro sociale;
d) campagne di comunicazione e sensibilizzazione sulla conoscenza e l’analisi del fenomeno dell’abbandono sportivo e sui temi di cui alla presente legge;
e) eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della presente legge.
2. Le competenti strutture dell’Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
Art. 12
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 4, la Regione fa fronte:
a) per l’esercizio 2024, nel limite massimo di 250.000,00 euro mediante fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi - Titolo 1 Spese correnti, “Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026;
b) per l’esercizio 2025, per 150.000,00 euro mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale n. 8 del 2017 nell'ambito della Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero - Programma 1 Sport e tempo libero;
c) per l’esercizio 2026, per 100.000,00 euro mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale n. 8 del 2017 nell'ambito della Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero - Programma 1 Sport e tempo libero. 
La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie.
2. Per gli esercizi successivi al 2026, agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’ articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge possono concorrere altresì le risorse dei Fondi strutturali europei assegnati alla Regione Emilia-Romagna. 
Art. 13
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Espandi Indice