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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 maggio 2024, n. 4

INTERVENTI URGENTI A FAVORE DI SETTORI SPECIFICI DEL COMPARTO AGRICOLO E AGROALIMENTARE E DELL’ACQUACOLTURA 

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 14 giugno 2024, n. 7

INDICE

Espandere area cap1 Capo I - Interventi settoriali
Espandere area cap2 Capo II - Disposizioni finali
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Capo I
Interventi settoriali
Art. 1
Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della patata
1. Al fine di sostenere il mantenimento della produzione pataticola, la Regione è autorizzata, per la campagna 2024, a concedere aiuti per superfici coltivate a patata, a fronte dell'utilizzo di tubero seme certificato, per un importo massimo di 700.000,00 euro nell’esercizio finanziario 2024.
2. I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dalla normativa europea contenente la disciplina per gli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.
3. La tipologia degli impegni che le imprese agricole devono utilizzare e le relative procedure di controllo, nonché ogni altro adempimento connesso all'attivazione dell'intervento di cui al presente articolo, sono fissati nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.
4. All’erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna, di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)), previa approvazione di apposita convenzione ai sensi dell’ articolo 2, comma 4 della medesima legge regionale.
Art. 2
Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione del riso
1. Al fine di incentivare il mantenimento della produzione risicola sul territorio regionale, la Regione è autorizzata, per la campagna 2024, a concedere aiuti per superfici coltivate a riso da pila e da semente, a fronte dell’utilizzo di sementi certificate, per un importo massimo di 500.000,00 euro nell’esercizio finanziario 2024.
2. I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dalla normativa europea contenente la disciplina per gli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.
3. La tipologia degli impegni cui le imprese agricole devono assoggettarsi e le relative procedure di controllo, nonché ogni altro adempimento connesso all’attivazione dell’intervento di cui al presente articolo, sono fissati nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.
4. All’erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna, di cui alla legge regionale n. 21 del 2001, previa approvazione di apposita convenzione ai sensi dell’ articolo 2, comma 4 della medesima legge regionale.
Art. 3
Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero
1. Al fine di sostenere il mantenimento della produzione bieticola sul territorio regionale, la Regione è autorizzata, per le campagne 2024, 2025 e 2026, a concedere aiuti per superfici coltivate a barbabietola da zucchero, a fronte dell'adozione di tecniche di avvicendamento colturale, per un importo massimo di 1.000.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2024 e di 1.500.000,00 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026.
2. I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dalla normativa europea contenente la disciplina per gli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.
3. La tipologia degli impegni cui le imprese agricole devono assoggettarsi e le relative procedure di controllo, nonché ogni altro adempimento connesso all'attivazione dell'intervento di cui al presente articolo, sono fissati nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.
4. All'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna, di cui alla legge regionale n. 21 del 2001, previa approvazione di apposita convenzione ai sensi ai sensi dell’ articolo 2, comma 4 della medesima legge regionale.
Art. 4
Contributi a sostegno dei contratti di distretto
1. La Regione è autorizzata a concedere, nell’anno 2024, contributi ai soggetti firmatari dei contratti di distretto, beneficiari delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 22 luglio 2019, n. 7775 (Criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo), per un importo massimo di 300.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2024.
2. I criteri e le modalità di erogazione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della disciplina europea relativa agli aiuti di Stato.
Art. 5

(modificati commi 1 e 2 da art. 34  L.R. 14 giugno 2024, n. 7)

Interventi straordinari per il contenimento della diffusione invasiva del granchio blu
1. Al fine di contenere la diffusione invasiva del granchio blu, la Regione può concedere contributi alle imprese del settore dell’acquacoltura titolari di concessioni di aree demaniali, per un importo massimo di 1.000.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2024, per l’attività di trasporto e smaltimento del prodotto raccolto non soggetto a commercializzazione , svolta nell'anno 2024 .
2. L'ammontare degli aiuti, i criteri e le modalità di erogazione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della disciplina europea relativa agli aiuti di Stato.
Art. 6
Completamento degli interventi sui mercati riservati alla vendita diretta dei prodotti agricoli
1. Al fine di permettere l’erogazione dei contributi per la realizzazione degli interventi di cui all’ articolo 20 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)), per i Comuni che non hanno concluso i progetti entro il 31 dicembre 2023 è disposta, per l’esercizio finanziario 2024, un’autorizzazione di spesa nel limite massimo di 270.000,00 euro.
Art. 7
Potenziamento dei piani di controllo delle specie con abitudini fossorie e del cinghiale
1. Al fine di potenziare i piani di controllo delle specie con abitudini fossorie e del cinghiale previsti in attuazione dell’ articolo 16 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria), l’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 4 della legge regionale 27 ottobre 2022, n. 17 (Interventi urgenti a sostegno del settore agricolo, agroalimentare, ittico e delle bonifiche), per l’esercizio finanziario 2024, è incrementata di 285.000,00 euro.
Capo II
Disposizioni finali
Art. 8
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 1, nel limite massimo di 700.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2024, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata per 500.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2024 dai fondi a tale scopo accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri fondi – Titolo 1 Spese correnti “Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026, e per 200.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2024, mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 28 dicembre 2023, n. 19 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2024-2026), a valere sulla legge regionale n. 8 del 1994, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 2 Caccia e pesca.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 2, nel limite massimo di 500.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2024, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri fondi – Titolo 1 Spese correnti “Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 3, nel limite massimo di 1.000.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2024 e di 1.500.000,00 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri fondi – Titolo 1 Spese correnti “Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 4, nel limite massimo di 300.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2024, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata per 300.000,00 euro mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale n. 19 del 2023 , a valere sulla legge regionale 21 marzo 1995, n. 16 (Promozione economica dei prodotti agricoli ed alimentari regionali), nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 5, nel limite massimo di 1.000.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2024, la Regione fa fronte mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale n. 19 del 2023 nell'ambito della Missione 20 - Fondi e accantonamenti, Programma 1 - Fondo di riserva.
6. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 6, nel limite massimo di 270.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2024, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata per 55.000,00 euro mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale n. 19 del 2023 , a valere sulla legge regionale n. 8 del 1994 , nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 2 Caccia e pesca, e per 215.000,00 euro mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale n. 19 del 2023 , a valere sulla legge regionale 15 novembre 2021, n. 15 (Revisione del quadro normativo per l’esercizio delle funzioni amministrative nel settore agricolo e agroalimentare. Abrogazione della legge regionale n. 15 del 1997 (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della l.r. 27 agosto 1983, n. 34 )) nell’ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca – Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare.
7. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 7, nel limite massimo di 285.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2024, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale n. 19 del 2023 , a valere sulla legge regionale n. 8 del 1994 .
8. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie per l’attuazione dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
Art. 9
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

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