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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 30 maggio 2024, n. 6

PROMOZIONE DELLA VENDITA DI PRODOTTI SFUSI E ALLA SPINA SUL TERRITORIO REGIONALE DELL’EMILIA-ROMAGNA PER RIDURRE LA PRODUZIONE DI RIFIUTI DA IMBALLAGGIO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 160 del 31 maggio 2024

INDICE

Art. 1 - Obiettivi e finalità
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Promozione della vendita di prodotti sfusi e alla spina
Art. 4 - Funzioni della Regione
Art. 5 - Agevolazione concedibile
Art. 6 - Modalità di erogazione del contributo
Art. 7 - Causa di revoca del contributo
Art. 8 - Monitoraggio
Art. 9 - Clausola valutativa
Art. 10 - Disposizioni finanziarie
Art. 11 - Entrata in vigore
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Obiettivi e finalità
1. Con la presente legge la Regione promuove il consumo consapevole e responsabile e incentiva modalità di vendita e acquisto di prodotti alimentari e non alimentari finalizzate a ridurre la produzione di rifiuti da imballaggio di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b) della Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
2. In base ai principî previsti dalla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni (Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare. Per un'Europa più pulita e più competitiva) e nel rispetto della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 (Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)), della deliberazione della Giunta regionale 11 novembre 2019, n. 2000 (Strategia regionale per la riduzione dell'incidenza delle plastiche sull'ambiente) e della deliberazione dell’Assemblea legislativa 12 luglio 2022, n. 87 (Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027 (PRRB)), la Regione promuove un modello di produzione e consumo orientato alla prevenzione nella produzione dei rifiuti.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) “prodotti sfusi” : i prodotti alimentari e non alimentari offerti in vendita al consumatore non preimballati o imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore;
b) “prodotti alla spina” : i prodotti liquidi sfusi attinti direttamente dai grossi recipienti che li contengono;
c) “prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero” : i prodotti di cui all’ articolo 2, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 2022, n. 61 Sito esterno (Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta);
d) “prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta” : i prodotti di cui all’ articolo 2, comma 1, lettera b) della legge n. 61 del 2022 Sito esterno;
e) “esercizio di vicinato” : esercizio commerciale di cui all’ articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 Sito esterno (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’ articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 Sito esterno);
f) “media struttura di vendita al dettaglio” : esercizio commerciale di cui all’ articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 114 del 1998 Sito esterno;
g) “grande struttura di vendita al dettaglio” : esercizio commerciale di cui all’ articolo 4, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 114 del 1998 Sito esterno;
h) “green corner” : spazio dedicato alla vendita di prodotti sfusi e alla spina in esercizi commerciali già esistenti.
Art. 3
Promozione della vendita di prodotti sfusi e alla spina
1. La Regione, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità di cui all’articolo 1 e di quanto stabilito dall’ articolo 7 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 Sito esterno (Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria e proroga del termine di cui all’ articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 Sito esterno, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 Sito esterno) convertito, con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 Sito esterno, promuove:
a) la vendita di prodotti sfusi e alla spina, in particolare di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e da filiera corta, all’interno degli esercizi commerciali di cui all’ articolo 4, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto legislativo n. 114 del 1998 Sito esterno, in spazi dedicati (green corner) dotati di appositi contenitori e distributori;
b) l’apertura di nuovi esercizi che prevedano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi e alla spina, in particolare di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e da filiera corta.
2. La vendita di cui al comma 1 è consentita nel rispetto della normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di etichettatura.
Art. 4
Funzioni della Regione
1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, la Regione incentiva con appositi contributi regionali, tramite un bando annuale rivolto agli esercenti, la realizzazione di spazi dedicati alla vendita di prodotti sfusi e alla spina, denominati “green corner”, in esercizi commerciali già esistenti o l’apertura di punti vendita che prevedano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi e alla spina, in particolare prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e da filiera corta.
2. La Regione pubblica sul proprio sito internet istituzionale l’elenco dei green corner e dei punti vendita di prodotti sfusi e alla spina presenti sul territorio regionale.
3. La Regione promuove iniziative di informazione e sensibilizzazione sui vantaggi ambientali ed economici della vendita di prodotti sfusi e alla spina e di divulgazione dei green corner e dei punti vendita di prodotti sfusi e alla spina presenti sul territorio regionale.
Art. 5
Agevolazione concedibile
1. Il contributo di cui all’articolo 4, comma 1 concorre all’ammontare della spesa, da documentare, sostenuta nell’anno di riferimento indicato nel bando per un importo massimo di 5.000,00 euro per ciascun esercente, come definito dall’articolo 3, comma 1, lettera a) o per l’apertura di nuovo esercizio destinato esclusivamente alla vendita di prodotti sfusi o alla spina.
2. Il contributo è corrisposto, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti, secondo l’ordine di presentazione delle domande ammissibili e sino ad esaurimento delle risorse destinate dal bando.
3. Sono considerate ammissibili le spese sostenute per:
a) l’adeguamento dei locali, quali la progettazione e la realizzazione nel punto vendita dello spazio dedicato;
b) l’acquisto di attrezzature funzionali alla vendita di prodotti sfusi, comprese le attrezzature funzionali alla igienizzazione/sanificazione dei contenitori, l’arredamento o allestimento del punto vendita o dello spazio dedicato;
c) le iniziative di informazione, comunicazione e pubblicizzazione dell’iniziativa.
4. Il contributo è concesso alle seguenti condizioni:
a) le spese di cui al comma 3 siano sostenute nell’anno di riferimento indicato nel bando. Per la documentazione delle spese sostenute, l’effettività e l’attinenza si richiamano le disposizioni di cui all’ articolo 3, commi 4 e 5 del decreto Sito esterno del Ministro della transizione ecologica 22 settembre 2021 (Misure per l’incentivazione della vendita di prodotti sfusi e alla spina);
b) siano rispettate le condizioni e i limiti del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 Sito esterno e 108 del trattato Sito esterno sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” ;
c) i green corner allestiti all’interno degli esercizi commerciali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) presentino le seguenti caratteristiche:
1) superficie pari o superiore al 15 per cento della superficie commerciale totale in cui si effettua la vendita direttamente al consumatore per gli esercizi di vicinato;
2) superficie pari o superiore al 20 per cento della superficie commerciale totale in cui si effettua la vendita direttamente al consumatore per gli esercizi di media struttura di vendita al dettaglio;
3) superficie pari o superiore al 30 per cento della superficie commerciale totale in cui si effettua la vendita direttamente al consumatore per gli esercizi di grande struttura di vendita al dettaglio;
d) i contenitori forniti dall’esercente siano riutilizzabili e rispettino la normativa vigente relativa ai materiali a contatto con alimenti. Al consumatore è consentito l’utilizzo di contenitori propri nel rispetto di quanto stabilito dall’ articolo 7, comma 1 bis del decreto-legge n. 111 del 2019 Sito esterno.
5. L’attività di vendita di cui all’articolo 3, comma 1 è esercitata per un periodo minimo di tre anni dalla concessione del contributo, pena la decadenza del medesimo.
6. Il contributo economico è alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa nazionale o europea.
Art. 6
Modalità di erogazione del contributo
1. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti la procedura per l’assegnazione del contributo, i contenuti della domanda, le disposizioni per la verifica dello svolgimento dell’attività di vendita per un periodo minimo di tre anni dalla concessione del contributo, i casi di revoca dello stesso, nonché quanto necessario ai fini del monitoraggio delle azioni di cui all’articolo 8.
Art. 7
Causa di revoca del contributo
1. È disposta la revoca del contributo nel caso in cui sia accertata, anche dopo la concessione dello stesso, l’insussistenza dei requisiti.
2. La Regione può disporre attività di controllo e verifiche sugli interventi finanziati.
Art. 8
Monitoraggio
1. Ai fini del mantenimento del contributo, i beneficiari presentano, entro il 31 gennaio di ogni anno e per i successivi tre anni dalla concessione del contributo, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Sito esterno (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), contenente i seguenti dati:
a) quantitativi (chilogrammi, litri) e tipologia dei prodotti sfusi e alla spina venduti;
b) quantitativi dei contenitori riutilizzabili forniti al consumatore;
c) stima di riduzione degli imballaggi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b) della Direttiva 94/62/CE.
Art. 9
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza biennale dalla pubblicazione del primo bando, la Giunta regionale presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:
a) l’ammontare delle risorse stanziate ed erogate;
b) l’elenco dei soggetti, suddivisi per Provincia, beneficiari dei contributi regionali;
c) il monitoraggio della distribuzione dei punti vendita sul territorio regionale e l’indicazione delle tipologie dei prodotti sfusi e alla spina commercializzati;
d) le eventuali criticità riscontrate nel corso dell’attuazione della legge.
Art. 10
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, nel limite massimo di 100.000,00 euro per l’esercizio 2024 e di 50.000,00 euro per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, la Regione fa fronte mediante fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi -Titolo 1 Spese correnti “Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie.
2. Per gli esercizi successivi al 2026, agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’ articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge possono concorrere altresì le risorse dei Fondi strutturali europei assegnati alla Regione Emilia-Romagna.
Art. 11
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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