LEGGE REGIONALE 14 giugno 2024, n. 7
ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2024. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO
BOLLETTINO UFFICIALE n. 182 del 14 giugno 2024
INDICE
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Capo I
Disposizioni generali. Abrogazioni di leggi e singole disposizioni regionali
Art. 1
Finalità
1.
La presente legge è finalizzata a semplificare il sistema normativo regionale, in attuazione del principio di miglioramento della qualità della legislazione contenuto nella
legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione) e del principio di revisione periodica della normativa previsto a livello europeo dal "Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT))" , di cui alla
Comunicazione n. 746 del 12 dicembre 2012 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni (Adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea), mediante l'abrogazione espressa di leggi e di singole disposizioni normative regionali già implicitamente abrogate o comunque non più operanti o applicate, nonché mediante disposizioni di modifica connesse a specifiche esigenze di adeguamento normativo di leggi regionali.
2.
Con la presente legge sono previsti adeguamenti normativi in materia di attività produttive, sanità e sociale, trasporti e ambiente.
Art. 2
Abrogazioni
1.
Sono abrogate le leggi e le disposizioni legislative di cui all'allegato A.
2.
Le leggi e le disposizioni legislative di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli di carattere sanzionatorio e quelli di esecuzione degli impegni di spesa.
3.
In conformità con i principi generali dell'ordinamento, salvo diversa espressa disposizione, l'abrogazione di leggi e di disposizioni legislative regionali attuata con la presente legge non determina la reviviscenza di disposizioni modificate o abrogate dalle stesse. Pertanto, restano comunque in vigore le modifiche normative operate dalle disposizioni abrogate.
Capo II
Disposizioni di adeguamento normativo
Art. 3
Modifiche all’
articolo 52 della legge regionale n. 8 del 1994
1.
All’
articolo 52 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 11, le parole:
“Le strutture aventi le caratteristiche di cui ai commi 1, 2 e 3, predisposte entro il perimetro delle aziende di cui all'art. 16 della legge statale, nel rispetto dei provvedimenti regionali non costituiscono “
appostamenti fissi” bensì “apprestamenti” e le stesse non sono soggette all'autorizzazione e al consenso di cui ai commi 4 e 5 e non richiedono l'esercizio dell'opzione di cui alla lett. b) del comma 5 dell'art. 12 della legge statale.” sono sostituite dalle seguenti:
“Gli apprestamenti aventi le caratteristiche di cui ai commi 1, 2 e 3, predisposti entro il perimetro delle aziende di cui all'articolo 16 della legge statale, nel rispetto dei provvedimenti regionali, non sono soggetti all’autorizzazione e al consenso di cui ai commi 4 e 5 e non richiedono l’esercizio dell’opzione di cui alla lettera b) del comma 5 dell’articolo 12 della legge statale.”
;
Art. 4
Modifica dell’
articolo 20 della legge regionale n. 24 del 2017
1.
Al
comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale21 dicembre del 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio) le parole:
“piano operativo di iniziativa pubblica”
sono sostituite dalle seguenti:
“piano attuativo di iniziativa pubblica”.
Art. 5
Modifica dell’
articolo 26 della legge regionale n. 24 del 2018
1.
Al
comma 5 dell’articolo 26 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 24 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2019), le parole:
“Dall'esercizio 2024 l’importo annuale della componente dello stipendio tabellare del personale riconosciuto agli enti ai sensi del comma 1 è adeguato ai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto funzioni locali. L'adeguamento è applicato dall'esercizio successivo a quello dell'entrata in vigore del rinnovo dei contratti.”
, sono sostituite dalle seguenti:
“Dall'esercizio 2024 l’importo annuale del trasferimento finanziario riconosciuto agli enti ai sensi del comma 1 è adeguato di un importo pari all’incremento della componente dello stipendio tabellare del personale stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Funzioni locali. L'adeguamento delle risorse trasferite è applicato dall'esercizio successivo a quello dell'entrata in vigore del rinnovo dei contratti.”.
Capo III
Modifiche alla
legge regionale n. 28 del 2019
Art. 6
Modifiche all’
articolo 1 della legge regionale n. 28 del 2019
1.
Dopo la
lettera d) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 28 (Misure regionali per la prevenzione, il contrasto e la soluzione dei fenomeni di sovraindebitamento) è aggiunta la seguente:
“d bis) favorire, mediante la concessione di contributi a enti locali, altri soggetti pubblici, soggetti privati, soggetti del Terzo settore la realizzazione delle azioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di sovraindebitamento con l’obiettivo di evitare situazioni di povertà per i debitori sovraesposti e, nel contempo, favorire il recupero dei crediti.”.
Art. 7
Inserimento dell’
articolo 3 bis nella legge regionale n. 28 del 2019
1.
Dopo l’
articolo 3 della legge regionale n. 28 del 2019 è aggiunto il seguente:
“Art. 3 bis
Disposizioni finanziarie
1.
Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, nel limite massimo di 200.000,00 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025 e di 50.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2026, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri fondi –Titolo 1 Spese correnti, “Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie.
2.
Per gli esercizi successivi al 2026, agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).”.
Art. 8
Modifica dell’
articolo 4 della legge regionale n. 28 del 2019
1.
Al
comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale n. 28 del 2019 la parola:
“annualmente”
è sostituita dalle seguenti:
“con cadenza biennale”.
Art. 9
Modifica dell’
articolo 5 della legge regionale n. 28 del 2019
1.
Al
comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale n. 28 del 2019, le parole:
“di ogni anno, a partire dal secondo anno dall’entrata in vigore della presente legge”
sono sostituite dalle seguenti:
“, con periodicità triennale”.
Capo IV
Attività produttive
Art. 10
Modifica dell’
articolo 1 della legge regionale n. 7 del 2002
1.
Alla
lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico), le parole:
“in esecuzione della proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio COM (2018) 375 final 2018/0196.”
sono sostituite dalle seguenti:
“in esecuzione del vigente Regolamento (UE) recante disposizioni comuni sui fondi dell'Unione europea.”.
Art. 11
Modifiche all’
articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2010
1.
All’
articolo 2 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 1 (Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato) le parole:
“Le aziende diverse da quelle artigiane, che possono farne parte in numero non superiore ad un terzo, sono le piccole e medie imprese, come definite dall'
allegato 1 del Regolamento (UE) della Commissione del 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e
108 del trattato ).”
sono soppresse.
2.
Dopo il
comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2010 è inserito il seguente:
“2 bis.
La Regione può ammettere alle agevolazioni previste per le imprese artigiane i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, nel rispetto delle condizioni previste dall’
articolo 6, comma 3, della legge n. 443 del 1985 .”.
Art. 12
Inserimento dell’
articolo 16 bis nella legge regionale n. 26 del 2004
1.
Dopo l’
articolo 16 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) è inserito il seguente:
“Art. 16 bis
Disposizioni in materia di produzione di energia eolica
1.
Con riferimento alle disposizioni regionali in materia di produzione di energia eolica, il limite di alta producibilità specifica che deve essere garantito dai nuovi impianti, ove previsto, è pari a duemilatrecento ore equivalenti annue.”.
Art. 13
Modifica dell’
articolo 8 della legge regionale n. 8 del 2023
1.
All’
articolo 8, comma 10, della legge regionale 17 luglio 2023, n. 8 (Norme in materia di opere relative a reti ed impianti elettrici e semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione elettrica e delle procedure riguardanti le reti e gli impianti di distribuzione di energia elettrica non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale. Abrogazione della
legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative)), le parole:
“Gli interventi di modifica ed ampliamento delle cabine elettriche esistenti sono soggetti ad autocertificazione”
sono sostituite dalle seguenti:
“Gli interventi di modifica e ampliamento delle cabine elettriche esistenti, nonché di nuova costruzione delle cabine elettriche secondarie di pubblica utilità su aree private, sono soggetti ad autocertificazione”.
Art. 14
Modifica dell’
articolo 4 della legge regionale n. 5 del 2016
1.
Il
comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 5 (Norme per la promozione e il sostegno delle Pro Loco. Abrogazione della
legge regionale 2 settembre 1981, n. 27 (Istituzione dell'albo regionale delle associazioni "Pro-Loco" )) è sostituito dal seguente:
“1.
Le Pro Loco possono essere iscritte alla sezione, di cui all’
articolo 46, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’
articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ), del Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), di cui all'
articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 2017 , con sede o ambito di operatività nel territorio della Regione Emilia-Romagna.”.
Art. 15
Modifiche all’
articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2016
1.
Al
comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole:
, sono sostituite dalle seguenti:
“dell’
articolo 20 della legge regionale 13 aprile 2023, n. 3 (Norme per la promozione ed il sostegno del terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva)”
;
Art. 16
Modifica dell’
articolo 7 della legge regionale n. 5 del 2016
1.
Al
comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale n. 5 del 2016, le parole:
sono sostituite dalle seguenti:
Art. 17
Modifica dell’
articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2017
1.
Al
comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 6 marzo 2017, n. 3 (Valorizzazione delle manifestazioni storiche dell'Emilia-Romagna), le parole:
“le associazioni già inserite nel registro di cui all'
articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della
legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo))”
sono sostituite dalle seguenti:
“le associazioni di promozione sociale di cui all’
articolo 35 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'
articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ), con sede legale o ambito di operatività nel territorio della Regione Emilia-Romagna, iscritte al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).”.
Art. 18
Modifiche all’
articolo 5 della legge regionale n. 8 del 2017
1.
Le
lettere c) e d) del comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2017, n. 8 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive) sono sostituite dalle seguenti:
“c)
le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui agli
articoli 32 e
35 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'
articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ), con sede legale o ambito di operatività nel territorio della Regione Emilia-Romagna, iscritte al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) di cui all'
articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 2017 , che abbiano, fra le attività statutarie, la promozione della pratica motoria e sportiva;
d)
le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui all’
articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 (Attuazione dell'
articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86 , recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi), e le federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP;”.
Art. 19
Modifica dell’
articolo 7 della legge regionale n. 23 del 2017
1.
La
lettera c) del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alla
legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del
d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 ) e alla
legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della
l.r. 7 dicembre 1994, n. 49)) è abrogata.
Art. 20
Modifica dell’
articolo 10 della legge regionale n. 7 del 2019
1.
Al
comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 17 giugno 2019, n. 7 (Investimenti della regione Emilia-Romagna in materia di big data e intelligenza artificiale, meteorologia e cambiamento climatico), dopo le parole:
“(Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione)”
sono aggiunte le seguenti:
“e dalla
legge regionale 21 febbraio 2023, n. 2 (Attrazione, permanenza e valorizzazione dei talenti ad elevata specializzazione in Emilia-Romagna)”.
Capo V
Sanità-Sociale
Art. 21
Modifica dell’
articolo 41 della legge regionale n. 14 del 2008
1.
Alla
lettera l) del comma 1 dell’articolo 41 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni), le parole:
“all’articolo 16;”
sono sostituite dalle seguenti:
“all’articolo 15;”.
Art. 22
Modifica dell’
articolo 8 della legge regionale n. 15 del 2019
1.
Al
comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 1 agosto 2019, n. 15 (Legge regionale contro le discriminazioni e le violenze determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere), le parole:
“in attuazione dell’
articolo 36 bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici). Nei casi non conformi ai codici di autoregolamentazione (Codice di autoregolamentazione TV e minori e D.M. 21/01/2008, n. 36 - Codice di autoregolamentazione dell'informazione sportiva denominato) di cui all’articolo 9, comma 3 e
articolo 35 bis del d.lgs. n. 177 del 2005 , il CORECOM si fa parte attiva nella segnalazione alle autorità e agli organismi competenti.”
, sono sostituite dalle seguenti:
“in attuazione dell’
articolo 43 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato). Nei casi non conformi ai codici di autoregolamentazione (Codice di autoregolamentazione TV e minori e D.M. 21/01/2008, n. 36 - Codice di autoregolamentazione dell'informazione sportiva denominato) di cui all’articolo 8, comma 2 e
articolo 39 del d.lgs. n. 208 del 2021 , il CORECOM si fa parte attiva nella segnalazione alle autorità e agli organismi competenti.”.
Art. 23
Modifica dell’
articolo 8 bis della legge regionale n. 6 del 2014
1.
Dopo il
comma 4 dell’articolo 8 bis della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere) è inserito il seguente:
“4 bis.
La Regione Emilia-Romagna interviene, altresì, mediante la concessione di contributi finalizzati alla qualificazione e al sostegno dei servizi dedicati sia alle donne vittime di violenza che agli uomini autori di violenza e gestiti dai soggetti pubblici e privati operanti nella rete di contrasto alla violenza di genere di cui ai successivi articoli 14, 15 e 20 della presente legge, nel pieno rispetto e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul 2011).”.
Capo VI
Trasporti e Ambiente
Art. 24
Sostituzione dell’
articolo 11 della legge regionale n. 10 del 2017
1.
L’
articolo 11 della legge regionale 5 giugno 2017, n. 10 (Interventi per la promozione e lo sviluppo del Sistema regionale della ciclabilità) è sostituito dal seguente:
“Articolo 11
Tavolo regionale per la ciclabilità
1.
È istituito il Tavolo regionale per la ciclabilità con funzioni propositive e consultive relative alla realizzazione della RCR e per la migliore attuazione del Sistema regionale della ciclabilità, in un'ottica di sviluppo complessivo del tessuto sociale ed economico ad esso collegato.
2.
La Regione, mediante il Tavolo:
a)
nell'ambito di un approccio partecipato e condiviso, mantiene rapporti e favorisce il raccordo con gli enti locali e con i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, coordinandosi anche con le strutture regionali coinvolte nella pianificazione e programmazione del Sistema regionale della ciclabilità;
b)
condivide dati e informazioni relativi al Sistema regionale della ciclabilità con particolare riguardo al tema della sicurezza di ciclisti e pedoni e all'individuazione e georeferenziazione dei punti critici;
c)
propone strategie di sviluppo imprenditoriale e turistico del settore.
3.
Il Presidente della Regione nomina i componenti del Tavolo, che è presieduto dall’Assessore regionale competente in materia di trasporti e mobilità o da un suo delegato. Del Tavolo fanno parte:
a)
quattro rappresentanti degli enti locali designati dal Consiglio delle autonomie locali;
b)
quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale di cui alla disciplina regionale in materia e al
decreto legislativo n. 117 del 2017 , di cui uno espressione delle associazioni che rappresentano gli utenti con disabilità.
4.
La Giunta regionale definisce le modalità di funzionamento del Tavolo e di individuazione dei componenti di cui al comma 3, lettera b). Alle riunioni del Tavolo possono essere invitati altri soggetti pubblici e privati di volta in volta individuati in base alle questioni trattate. La partecipazione al Tavolo e ai suoi lavori non dà luogo ad alcun compenso o rimborso.”.
Art. 25
Modifica dell’
articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2018
1.
Al
comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 (Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale dei progetti), dopo le parole:
“è competente per le procedure”
sono aggiunte le seguenti:
“, ivi comprese quelle di verifica delle condizioni ambientali,”.
Capo VII
Modifica della
legge regionale n. 13 del 2023
Art. 26
Modifica dell’
articolo 2 della legge regionale n. 13 del 2023
1.
Dopo la
lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 3 ottobre 2023, n. 13 (Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Regione Emilia-Romagna colpiti dai recenti eventi emergenziali), dopo la lettera a) del comma 1 è inserita la seguente:
Capo VIII
Disposizioni in materia funeraria
Art. 27
Modifiche all’
articolo 4 della legge regionale n. 19 del 2004
1.
All’
articolo 4 della legge regionale 29 luglio 2004, n. 19 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 28
Modifica dell’
articolo 6 della legge regionale n. 19 del 2004
1.
Alla
lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 19 del 2004, dopo le parole:
“di cui all’articolo 14”
sono aggiunte le seguenti:
“e dei cinerari di cui all’articolo 4, comma 4 bis”.
Art. 29
Inserimento dell’
articolo 14 bis nella legge regionale n. 19 del 2004
1.
Dopo l’
articolo 14 della legge regionale n. 19 del 2004 è inserito il seguente:
“Articolo 14 bis
Localizzazione urbanistica delle strutture per il commiato e dei cinerari
1.
Il Piano Urbanistico Generale dei Comuni individua gli ambiti idonei all’ubicazione delle strutture per il commiato di cui all’articolo 14 e dei cinerari di cui all’articolo 4, comma 4 bis.
2.
Sono comunque compatibili con l’ubicazione delle strutture per il commiato e dei cinerari gli ambiti nei quali gli strumenti urbanistici ammettono l’ubicazione di attrezzature e spazi collettivi riguardanti il culto.
3.
Anche per i cinerari valgono, in ogni caso, i divieti e le possibilità di collocazione previsti per le strutture per il commiato di cui all’articolo 14, comma 5.
4.
È fatto obbligo di provvedere alla conservazione delle urne cinerarie in condizioni analoghe a quelle dei cimiteri comunali.
5.
In caso di cessazione dell’attività, l’impresa funeraria ha l’obbligo di trasferire le urne cinerarie in un cimitero pubblico o di restituirle ai parenti del defunto.”.
Capo IX
Politiche abitative e del territorio
Art. 30
Modifiche all’
articolo 20 della legge regionale n. 24 del 2001
1.
Il
comma 5 bis dell’articolo 20 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo) è sostituito dal seguente:
“5 bis.
Per gli alloggi di ERP che non risultino idonei all'assegnazione, i programmi di recupero o riqualificazione possono essere attuati con piani finanziari che prevedano anche il ricorso al credito privato. Ciascun programma garantisce comunque l'incremento del patrimonio di ERP. Gli alloggi interessati possono essere esclusi dalla normativa di ERP per il periodo di attuazione del piano finanziario e destinati alla locazione a un canone determinato in base ai costi di investimento e di gestione dell'intervento, secondo le modalità previste dall'articolo 12, comma 6. Al termine del programma gli alloggi sono destinati all’ERP.”.
2.
Dopo il
comma 5 bis dell’articolo 20 della legge regionale n. 24 del 2001 è inserito il seguente:
Art. 31
Modifica dell’
articolo 40 della legge regionale n. 24 del 2001
1.
Dopo il
comma 2 dell’articolo 40 della legge regionale n. 24 del 2001 è inserito il seguente:
“2 bis.
Le ACER dispongono di un proprio patrimonio immobiliare costituito da immobili a destinazione residenziale e non residenziale. Gli immobili a destinazione residenziale sono destinati alla locazione secondo finalità e criteri afferenti all’edilizia residenziale sociale con i cui proventi concorrono al conseguimento del proprio equilibrio di bilancio.”.
Art. 32
Modifica dell’
articolo 11 della legge regionale n. 24 del 2001
1.
Dopo il
comma 3 ter dell’articolo 11 della legge regionale n. 24 del 2001 è aggiunto il seguente:
“3 quater.
Nell’ambito degli interventi previsti dal programma regionale per le politiche abitative di cui all'articolo 8, al fine di favorire l’attuazione dei programmi di recupero di cui all’articolo 20, comma 5 bis, promossi dai Comuni avvalendosi delle ACER, e i programmi di recupero degli immobili residenziali delle ACER di cui all’articolo 40 comma 2 bis, la Regione può istituire, con il contributo delle risorse del Fondo regionale per gli investimenti nel settore abitativo di cui al comma 1, un fondo per la concessione di contributi a copertura degli interessi derivanti dai mutui contratti dalle ACER con Cassa depositi e prestiti o con altri soggetti finanziatori istituzionali a partecipazione pubblica. Per gli immobili di proprietà delle ACER le risorse regionali sono concesse a condizione che, al termine del periodo di ammortamento dell’investimento, gli immobili entrino nella disponibilità del Comune territorialmente competente tramite convenzione per l’assegnazione in ERP o in ERS. Le modalità di concessione delle risorse a copertura degli interessi derivanti dai mutui sono definite con atto della Giunta regionale.”.
Art. 33
Inserimento dell’
articolo 75 bis nella legge regionale n. 24 del 2017
1.
Dopo l’
articolo 75 della legge regionale n. 24 del 2017 è inserito il seguente:
“Art. 75 bis
Perimetrazione dei territori urbanizzati ai fini dell’applicazione delle misure di salvaguardia per le aree in dissesto
1.
Ai fini dell’applicazione delle misure di salvaguardia per le aree coinvolte da eventi di dissesto idraulico e idrogeologico, approvate con decreto del Segretario generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po 6 maggio 2024, n. 32, per territorio urbanizzato si intendono le aree perimetrate come tali dal Piano Urbanistico Generale (PUG) adottato o approvato. Nelle more dell’adozione del PUG, il territorio urbanizzato può essere definito dal Consiglio comunale con apposita deliberazione che dà temporanea applicazione ai criteri di cui all’art. 32, commi 2 e 3, della presente legge ai fini del presente articolo, ove non vi abbia già provveduto nell’ambito dell’atto di recepimento della disciplina del contributo di costruzione di cui alla deliberazione dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna 20 dicembre 2018, n. 186 (Disciplina del contributo di costruzione ai sensi del
titolo III della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 in attuazione degli
articoli 16 e
19 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”).”.
Capo X
Agricoltura
Art. 34
Modifiche all’
articolo 5 della legge regionale n. 4 del 2024
1.
All’
articolo 5 della legge regionale 28 maggio 2024, n. 4 (Interventi urgenti a favore di settori specifici del comparto agricolo e agroalimentare e dell’acquacoltura) sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 35
Modifica dell’
articolo 13 della legge regionale n. 11 del 2012
1.
Al
comma 6 dell’articolo 13 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell’acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne), la parola
“annualmente”
è sostituita dalla seguente:
“semestralmente”.
Capo XI
Disposizioni varie
Art. 36
Circolazione dei crediti fiscali derivanti da interventi per l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio
1.
Al fine di sostenere il sistema delle piccole e medie imprese e le famiglie che hanno risentito degli effetti causati dal blocco dei meccanismi di cessione dei crediti fiscali da bonus edilizi e, al contempo, concorrere al raggiungimento degli obiettivi di efficientamento energetico e al conseguimento della neutralità climatica, in coerenza con la regolamentazione europea, la Regione promuove la circolazione dei crediti fiscali derivanti dagli interventi di cui all'
articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 , come specificati dall’articolo 121, comma 2, lettere da a) ad f). Allo scopo, fatta salva la disciplina di cui al
decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’
articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 ), convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 aprile 2023, n. 38 , e nel rispetto delle ulteriori disposizioni statali in materia, la Regione favorisce le iniziative necessarie per l’acquisizione dei suddetti crediti da parte degli enti pubblici regionali aventi natura di enti strumentali controllati dalla Regione, nonché le società da essa controllate o partecipate, non inclusi nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell’
articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).
2.
Per le finalità di cui al comma 1, la Regione è autorizzata a sottoscrivere specifiche convenzioni con gli istituti di credito e intermediari finanziari interessati alle operazioni di cessione dei crediti fiscali di cui al comma 1, sulla base della valutazione delle manifestazioni di interesse dagli stessi pervenute a seguito di uno o più avvisi pubblicati dalla Regione.
3.
Gli enti controllati e le società partecipate dalla Regione, di cui al comma 1, possono acquisire i crediti di imposta relativi agli interventi di cui al medesimo comma dagli istituti di credito e intermediari finanziari individuati ai sensi del comma 2, nei limiti delle proprie capacità di compensazione fiscali e contributive, desumibili dai bilanci di ciascun ente o società e a condizioni di mercato.
4.
Gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, nell’ambito delle convenzioni di cui al comma 2, ai fini della circolazione dei crediti fiscali si impegnano ad assicurare l’immediato reimpiego sul territorio regionale della capacità fiscale liberata tramite l’acquisizione di ulteriori crediti di imposta relativi agli interventi di cui al comma 1, sostenuti dalle piccole o medie imprese e dalle persone fisiche con sede o residenza nel territorio regionale.
5.
La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità di attuazione di quanto previsto nel presente articolo, prevedendo altresì:
a)
le modalità operative attraverso le quali monitorare annualmente il rispetto degli obblighi assunti nell’ambito delle convenzioni di cui al comma 2;
b)
l’istituzione di una Commissione tecnica, composta da personale regionale, a supporto delle attività di valutazione delle manifestazioni di interesse alle operazioni di cessione dei crediti fiscali, pervenute ai sensi del medesimo comma 2.
6.
Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e sono attuate nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.
Art. 37
Modifiche all’
articolo 12 della legge regionale n. 10 del 2000
1.
Al
comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della
legge regionale 10 aprile 1989, n. 11), le parole:
“L'indispensabilità e l'indilazionabilità dell'acquisto è attestata dal responsabile della struttura organizzativa competente in materia di demanio e patrimonio e comprovata dalla documentazione istruttoria, la congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio ai sensi dell'
articolo 12, comma 1 ter, del decreto-legge n. 98 del 2011 , convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 111 del 2011 .”
sono soppresse.
2.
Dopo il
comma 2 bis dell’articolo 12 della legge regionale n. 10 del 2000, è aggiunto il seguente:
“2 ter.
L’acquisto di beni immobili per finalità istituzionali ovvero da destinare, in conformità all’articolo 7, comma 3, e all’articolo 8, commi 1 bis e 2 bis, al soddisfacimento di obiettivi di interesse generale o di rilevanza sociale è altresì consentito, anche in deroga al disposto dell’articolo 1, comma 5 bis, in esercizio del diritto di prelazione di cui all’
articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)).”.
Art. 38
Modifica dell’
articolo 16 della legge regionale n. 21 del 2014
1.
Al
comma 3 dell’articolo 16 della legge regionale 23 luglio 2014, n. 21 (Norme per l’elezione dell’Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale), dopo le parole
“dello Statuto”
sono aggiunte le seguenti:
“, sono pubblicati entro tre mesi dallo scioglimento dell’Assemblea legislativa e le elezioni si svolgono entro i successivi due mesi”.
Art. 39
Entrata in vigore
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Annessi: