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LEGGE REGIONALE 31 marzo 2025, n. 3

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2025)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 76 del 31 marzo 2025

INDICE

Art. 1 - Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa
Art. 2 Alta formazione post-universitaria
Art. 3 - Contributi al Collegio regionale dei maestri di sci
Art. 4 - Contributo straordinario al Comune di Parma a sostegno del programma di attività nell’ambito di “Parma capitale europea dei giovani 2027”
Art. 5 - Sostegno ai Comuni del cratere di cui all’ordinanza n. 8 del 17 marzo 2021
Art. 6 - Interventi e opere di manutenzione ordinaria e straordinaria
Art. 7 - Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale
Art. 8 - Interventi di potenziamento della manutenzione straordinaria versanti, rete idrografica e difesa della costa
Art. 9 - Interventi per la conservazione degli alberi monumentali e dei boschi vetusti
Art. 10 - Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza
Art. 11 - Interventi di consolidamento, riorganizzazione e adeguamento dei servizi scolastici ed educativi nelle aree a rischio spopolamento
Art. 12 Attrazione, permanenza e valorizzazione dei talenti ad elevata specializzazione in Emilia-Romagna
Art. 13 - Contributo per i processi di trasformazione degli Enti di formazione professionale accreditati
Art. 14 - Progetti finalizzati all'orientamento e alla partecipazione alle attività formative
Art. 15 - Scuola superiore sport invernali turismo “ski college”
Art. 16 - Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della patata
Art. 17 - Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione del riso
Art. 18 - Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero
Art. 19 - Contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di iniziative di promozione e comunicazione di prodotti agricoli e agroalimentari a qualità regolamentata
Art. 20 Interventi per la conservazione, la tutela e il miglioramento genetico delle razze bovine autoctone da carne o a duplice attitudine e delle razze equine e asinine autoctone dell’Emilia-Romagna
Art. 21 - Finanziamento integrativo delle attività di miglioramento genetico
Art. 22 - Attività di controllo nel settore ortofrutticolo e vitivinicolo
Art. 23 - Attività di controllo sulle superfici per erogazione contributi in ambito agricolo
Art. 24 - Interventi per il potenziamento degli istituti ad indirizzo agrario
Art. 25 - Interventi straordinari per compensare il fermo pesca collegati alla eccezionale proliferazione della “mucillagine” e per l’aumento del prezzo del gasolio
Art. 26 - Interventi straordinari per il contenimento della diffusione invasiva del granchio blu
Art. 27 - Copertura finanziaria
Art. 28 - Entrata in vigore
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa
1. Ai sensi dell’ articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 Sito esterno e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno), è autorizzato per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella A, allegata alla presente legge.
2. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.
Art. 2
Alta formazione post-universitaria
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’ articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)) e dall’ articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2022, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025 (Legge di stabilità regionale 2023)), a favore dell'alta formazione post-universitaria, sono integrate nell’ambito della Missione 4 Istruzione e diritto allo studio - Programma 4 Istruzione universitaria, Titolo 1 Spese correnti, di euro 650.000,00 per gli esercizi 2026 e 2027.
Art. 3
Contributi al Collegio regionale dei maestri di sci
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’ articolo 6 della legge regionale n. 20 del 2021, dall’ articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2022 e dall’ articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024)) per contributi al Collegio regionale dei maestri di sci sono integrate, nell’ambito della Missione 6 Politiche giovanili, Sport e Tempo libero – Programma 1 Sport e Tempo libero, Titolo 1 Spese correnti, di euro 50.000,00 per l’esercizio 2027.
Art. 4
Contributo straordinario al Comune di Parma a sostegno del programma di attività nell’ambito di “Parma capitale europea dei giovani 2027”
1. La Regione Emilia‐Romagna, perseguendo gli obiettivi di tutela della persona, della sua libertà, della sua integrità fisica e mentale e del suo sviluppo, secondo le previsioni dell' articolo 2, comma 1, lettera d) dello Statuto regionale e le finalità di promozione e sostegno di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza di cui all' articolo 6, comma 1, lettera e) dello Statuto Sito esterno medesimo, è autorizzata a concedere al Comune di Parma un contributo straordinario per la realizzazione delle iniziative nell’ambito di “Parma capitale europea dei giovani 2027”.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le modalità per la concessione e l’erogazione del contributo.
3. Per far fronte agli oneri di cui al comma 1, è disposta, nell'ambito della Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero ‐ Programma 2 Giovani, Titolo 1 Spese correnti, un’autorizzazione di spesa nel limite massimo di euro 1.500.000,00 per l’esercizio 2027.
Art. 5
Sostegno ai Comuni del cratere di cui all’ordinanza n. 8 del 17 marzo 2021
1. Al fine di promuovere l’attrattività del territorio, la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e la sostenibilità per il post ricostruzione sisma 2012, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere contributi ai Comuni colpiti dal sisma 2012 con particolare riferimento a quelli individuati dall’ordinanza del Commissario delegato n. 8 del 17 marzo 2021 nel limite massimo di euro 150.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027.
2. Con appositi atti della Giunta regionale sono definiti i criteri, i tempi e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1.
3. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è disposta, nell’ambito della Missione 7 Turismo - Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo, Titolo 1 Spese correnti, un’autorizzazione di spesa nel limite massimo di euro 150.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027.
Art. 6
Interventi e opere di manutenzione ordinaria e straordinaria
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’ articolo 8 della legge regionale n. 20 del 2021, dall’ articolo 7 della legge regionale n. 24 del 2022 e dall’ articolo 8 della legge regionale n. 18 del 2023 sono integrate, nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo, Titolo 1 Spese correnti di 5.000.000,00 per l’esercizio 2025, di euro 6.000.000,00 per l’esercizio 2026 e di euro 14.900.000,00 per l’esercizio 2027 e Titolo 2 Spese d’investimento di euro 5.100.000,00 per l’esercizio 2027.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.
Art. 7
Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’ articolo 9 della legge regionale n. 20 del 2021, dall’ articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2022 e dall’ articolo 9 della legge regionale n. 18 del 2023 sono integrate, nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo, Titolo 1 Spese correnti, di euro 6.000.000,00 per gli esercizi 2025 e 2026 e di euro 11.750.000,00 per l’esercizio 2027.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.
Art. 8
Interventi di potenziamento della manutenzione straordinaria versanti, rete idrografica e difesa della costa
1. Per la realizzazione di interventi di potenziamento della manutenzione straordinaria dei versanti, della rete idrografica e di difesa della costa è disposta nell’ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo, Titolo 2 Spese di investimento, un’autorizzazione di spesa di euro 11.900.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.
Art. 9
Interventi per la conservazione degli alberi monumentali e dei boschi vetusti
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’ articolo 13 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20 (Disciplina per la conservazione degli alberi monumentali e dei boschi vetusti) sono integrate nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale, Titolo 1 Spese correnti, di euro 335.000,00 per l’esercizio 2025.
Art. 10
Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’ articolo 11 della legge regionale n. 24 del 2022 e dall’ articolo 11 della legge regionale n. 18 del 2023 sono integrate di euro 2.000.000,00 per l’esercizio 2027, nell'ambito della Missione 11 Soccorso civile - Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali, Titolo 2 Spese d’investimento.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire quote delle risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.
Art. 11
Interventi di consolidamento, riorganizzazione e adeguamento dei servizi scolastici ed educativi nelle aree a rischio spopolamento
1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di garantire il mantenimento dell’offerta di servizi connessi con il Sistema integrato di educazione e istruzione, dalla nascita ai sei anni, nelle aree a forte rischio di spopolamento appartenenti ai Comuni classificati montani così come definiti dall’ articolo 1 della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna), ai Comuni situati nelle Aree interne, così come definite con propri atti dalla Giunta regionale in attuazione del Documento Strategico regionale per la Programmazione unitaria delle politiche europee di sviluppo (DSR 2021-2027) e ai Comuni colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023 e settembre 2024 per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei Ministri, è autorizzata a concedere ai medesimi Comuni contributi per finanziare progetti di consolidamento, riorganizzazione e adeguamento dei servizi scolastici ed educativi, sostenendo in particolare soluzioni innovative e sperimentali rivolte alla fascia di età 0-6 anni.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, individua i beneficiari, la tipologia di interventi da finanziare, i criteri e le procedure per la concessione ed erogazione di tali contributi.
3. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo, è disposta un’autorizzazione di spesa, nell’ambito della Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido, Titolo 1 Spese correnti, nel limite massimo di euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027 e Titolo 2 Spese di investimento, nel limite massimo di euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027.
Art. 12
Attrazione, permanenza e valorizzazione dei talenti ad elevata specializzazione in Emilia-Romagna
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’ articolo 16 della legge regionale 21 febbraio 2023, n. 2 (Attrazione, permanenza e valorizzazione dei talenti ad elevata specializzazione in Emilia-Romagna) e modificate dall’ articolo 17 della legge regionale n. 18 del 2023 sono integrate, nell’ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 1 Industria, PMI e Artigianato, Titolo 1 Spese correnti, di euro 722.727,90 per l’esercizio 2025.
Art. 13
Contributo per i processi di trasformazione degli Enti di formazione professionale accreditati
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’ articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)) e dall’ articolo 18 della legge regionale n. 18 del 2023 sono integrate, nell'ambito della Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Programma 2 Formazione professionale, Titolo 1 Spese correnti, di euro 800.000,00 per l’esercizio 2025 e di euro 500.000,00 per l’esercizio 2026.
Art. 14
Progetti finalizzati all'orientamento e alla partecipazione alle attività formative
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’ articolo 18 della legge regionale 27 luglio 2018, n. 12 (Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020) sono integrate, nell'ambito della Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Programma 2 Formazione professionale, Titolo 1 Spese correnti, di euro 1.400.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027.
Art. 15
Scuola superiore sport invernali turismo “ski college”
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’ articolo 22 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 (Legge di stabilità regionale 2019)), dall’ articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2021 e dall’ art. 20 della legge regionale n. 18 del 2023 sono integrate, nell'ambito della Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Programma 3 Sostegno all'occupazione, Titolo 1 Spese correnti, di euro 300.000,00 per l’esercizio 2027.
Art. 16
Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della patata
1. Al fine di sostenere il mantenimento della produzione pataticola, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata, per le campagne 2026 e 2027 a concedere aiuti per superfici coltivate a patata, a fronte dell'utilizzo di tubero seme certificato, per un importo massimo di 700.000,00 euro, in ciascuno degli esercizi 2026 e 2027.
2. I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dalla normativa europea contenente la disciplina per gli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.
3. La tipologia degli impegni che le imprese agricole devono utilizzare e le relative procedure di controllo, nonché ogni altro adempimento connesso all'attivazione dell'intervento di cui al presente articolo, sono fissati nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.
4. All’erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna, di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)), previa approvazione di apposita convenzione ai sensi dell’ articolo 2, comma 4 della medesima legge regionale.
5. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti, un'autorizzazione di spesa di euro 700.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027.
Art. 17
Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione del riso
1. Al fine di incentivare il mantenimento della produzione risicola sul territorio regionale, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata, per le campagne 2026 e 2027, a concedere aiuti per superfici coltivate a riso da pila e da semente, a fronte dell’utilizzo di sementi certificate, per un importo massimo di 500.000,00 euro in ciascuno degli esercizi 2026 e 2027.
2. I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dalla normativa europea contenente la disciplina per gli aiuti “de minimis” nel settore agricolo.
3. La tipologia degli impegni cui le imprese agricole devono assoggettarsi e le relative procedure di controllo, nonché ogni altro adempimento connesso all’attivazione dell’intervento di cui al presente articolo, sono fissati nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.
4. All’erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna, di cui alla legge regionale n. 21 del 2001, previa approvazione di apposita convenzione ai sensi dell’ articolo 2, comma 4 della medesima legge regionale.
5. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti, un'autorizzazione di spesa di euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027.
Art. 18
Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero
1. Al fine di sostenere il mantenimento della produzione bieticola sul territorio regionale per la campagna 2027, le autorizzazioni di spesa disposte dall’ articolo 3 della legge regionale 28 maggio 2024, n. 4 (Interventi urgenti a favore di settori specifici del comparto agricolo e agroalimentare e dell’acquacoltura) sono integrate, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti, di euro 1.500.000,00 per l’esercizio finanziario 2027.
Art. 19
Contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di iniziative di promozione e comunicazione di prodotti agricoli e agroalimentari a qualità regolamentata
1. Al fine di sostenere la realizzazione di iniziative di promozione e comunicazione di prodotti agricoli e agroalimentari a qualità regolamentata, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere contributi in favore dei Comuni nel limite massimo di euro 100.000,00 nell’esercizio 2025.
2. La definizione dei criteri per l’individuazione dei beneficiari e le modalità di erogazione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della disciplina europea relativa agli aiuti di stato.
3. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è disposta, nell’ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti, un’autorizzazione di spesa di euro 100.000,00 per l’esercizio 2025.
Art. 20
Interventi per la conservazione, la tutela e il miglioramento genetico delle razze bovine autoctone da carne o a duplice attitudine e delle razze equine e asinine autoctone dell’Emilia-Romagna
1. Al fine di favorire la conservazione, la tutela e il miglioramento genetico delle razze bovine autoctone da carne o a duplice attitudine e delle razze equine e asinine autoctone, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere contributi agli Enti selezionatori, riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 Sito esterno (Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell' articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154 Sito esterno), detentori dei Libri Genealogici delle razze autoctone dell’Emilia-Romagna bovine, equine e asinine, per attività di caratterizzazione delle risorse genetiche animali di interesse zootecnico e salvaguardia della biodiversità nonché per misure promozionali e di divulgazione dei risultati.
2. Le razze da sostenere, i criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 Sito esterno e 108 del trattato Sito esterno sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.
3. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è disposta, nell’ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti, un’autorizzazione di spesa di euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027.
Art. 21
Finanziamento integrativo delle attività di miglioramento genetico
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’ articolo 18 della legge regionale n. 12 del 2020, modificate dall’ articolo 17 della legge regionale n. 24 del 2022 e dall’ articolo 22 della legge regionale n. 18 del 2023 sono integrate, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti, di euro 500.000,00 per l’esercizio 2027.
Art. 22
Attività di controllo nel settore ortofrutticolo e vitivinicolo
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’ articolo 24 della legge regionale n. 25 del 2018, dalla legge regionale n. 24 del 2022 e dalla legge regionale n. 18 del 2023 sono integrate, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti di euro di euro 100.000,00 per l’esercizio 2027.
Art. 23
Attività di controllo sulle superfici per erogazione contributi in ambito agricolo
1. Al fine di adempiere in modo più efficace alle funzioni connesse ai controlli sulle superfici, per l’erogazione di contributi e aiuti in ambito agricolo previsti dai Regolamenti europei, la Regione Emilia-Romagna può dotarsi di strumenti di misurazione, ad elevata precisione o tecnologia, nonché dei relativi accessori e manutenzione, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Sito esterno (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell' articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 Sito esterno, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).
2. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1, è disposta un'autorizzazione di spesa, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti, di euro 5.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027 e Titolo 2 Spese di investimento, di euro 10.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027.
Art. 24
Interventi per il potenziamento degli istituti ad indirizzo agrario
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’ articolo 27 della legge regionale n. 18 del 2023 sono ridotte, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 2 Spese di investimento, di euro 37.971,17 per l’esercizio 2025.
Art. 25
Interventi straordinari per compensare il fermo pesca collegati alla eccezionale proliferazione della “mucillagine” e per l’aumento del prezzo del gasolio
1. Al fine di sostenere in via straordinaria il comparto della pesca, la Regione Emilia-Romagna può concedere contributi, nel limite massimo di euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2025, alle imprese ittiche per i periodi di fermo pesca causati dalla improvvisa ed eccezionale proliferazione della “mucillagine” verificatasi nel 2024 e per i periodi di fermo pesca causati dall’aumento eccezionale del prezzo del gasolio nell’anno 2022, limitatamente alle imbarcazioni da pesca che non abbiano già ricevuto indennizzi per la stessa finalità.
2. L'ammontare degli aiuti, i criteri e le modalità di erogazione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della disciplina europea relativa al “de minimis”.
3. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 2 Caccia e pesca, Titolo 1 Spese correnti, un'autorizzazione di spesa di euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2025.
Art. 26
Interventi straordinari per il contenimento della diffusione invasiva del granchio blu
1. Al fine di contenere la diffusione invasiva del granchio blu, la Regione Emilia-Romagna può concedere contributi alle imprese del settore dell’acquacoltura, titolari di concessioni di aree demaniali, per un importo massimo di euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2025, per l’attività di contenimento, di trasporto e smaltimento del prodotto raccolto non soggetto a commercializzazione.
2. L'ammontare degli aiuti, i criteri e le modalità di erogazione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della disciplina europea relativa agli aiuti di Stato del settore pesca e acquacoltura.
3. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 2 Caccia e pesca, Titolo 1 Spese correnti, un'autorizzazione di spesa di euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2025.
Art. 27
Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel bilancio di previsione 2025-2027 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.
Art. 28
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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