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Legislatura X - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 1961
Licenziato in data: 15/02/2016
"Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria" in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni sulla Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"" (Delibera di Giunta n. 12 del 11 01 16).

Testo:

Regione-Emilia-Romagna

 

 

 

 

Assemblea Legislativa

 

 

 

II Commissione Permanente

"Politiche economiche"

 

1961 - Progetto di legge d’iniziativa della Giunta recante: "Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria" in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni sulla Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"" (Delibera di Giunta n. 12 del 11 01 16).

 

Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 74 del 18/01/2016

 

(Relatore Gian Luigi Molinari)

(Relatore di minoranza Massimiliano Pompignoli)

 

 

Testo n. 1/2016 licenziato nella seduta del 15 febbraio 2016 con il titolo:

 

Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria" in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni sulla Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Abrogazione della legge regionale 6 marzo 2007, n.3 “Disciplina dell’esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE”

 


INDICE

 

Art. 1Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 8 del 1994

Art. 2Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 8 del 1994

Art. 3Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 8 del 1994

Art. 4Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 8 del 1994

Art. 5Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 8 del 1994

Art. 6Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 8 del 1994

Art. 7Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 8 del 1994

Art. 8Modifiche all’articolo 11 della legge regionale n. 8 del 1994

Art. 9Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 8 del 1994

Art. 10Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 8 del 1994

Art. 11Modifiche all’articolo 14 della legge regionale n. 8 del 1994

Art. 12Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 8 del 1994

Art. 13Modifiche all’articolo 16 della legge regionale n. 8 del 1994

Art. 14Modifiche all’articolo 16 bis della legge regionale n. 8 del 1994

Art. 15Modifiche all’articolo 17 della legge regionale n. 8 del 1994

Art. 16Modifiche all’articolo 19 della legge regionale n. 8 del 1994

Art. 17Modifiche all’articolo 22 della legge regionale n. 8 del 1994

Art. 18Modifiche all’articolo 23 della legge regionale n. 8 del 1994

Art. 19Modifiche all’articolo 25 della legge regionale n. 8 del 1994

Art. 20Modifiche all’articolo 26 della legge regionale n. 8 del 1994

Art. 21Modifiche all’articolo 27 della legge regionale n. 8 del 1994

Art. 22Modifiche all’articolo 29 della legge regionale n. 8 del 1994

Art. 23Modifiche all’articolo 30 della legge regionale n. 8 del 1994

Art. 24Modifiche all’articolo 31 della legge regionale n. 8 del 1994

Art. 25Modifiche all’articolo 32 della legge regionale n. 8 del 1994

Art. 26Modifiche all’articolo 32 bis della legge regionale n. 8 del 1994

Art. 27Modifiche all’articolo 32 ter della legge regionale n. 8 del 1994

Art. 28Modifiche all’articolo 33 della legge regionale n. 8 del 1994

Art. 29Modifiche all’articolo 34 della legge regionale n. 8 del 1994

Art. 30Modifiche all’articolo 35 della legge regionale n. 8 del 1994

Art. 31Modifiche all’articolo 36 della legge regionale n. 8 del 1994

Art. 32Modifiche all’articolo 36 bis della legge regionale n. 8 del 1994

Art. 33Modifiche all’articolo 37 della legge regionale n. 8 del 1994

Art. 34Modifiche all’articolo 39 bis della legge regionale n. 8 del 1994

Art. 35Modifiche all’articolo 40 della legge regionale n. 8 del 1994

Art. 36Modifiche all’articolo 41 della legge regionale n. 8 del 1994

Art. 37Modifiche all’articolo 42 della legge regionale n. 8 del 1994

Art. 38Modifiche all’articolo 43 della legge regionale n. 8 del 1994

Art. 39Modifiche all’articolo 45 della legge regionale n. 8 del 1994

Art. 40Modifiche all’articolo 45 bis della legge regionale n. 8 del 1994

Art. 41Modifiche all’articolo 46 della legge regionale n. 8 del 1994

Art. 42Modifiche all’articolo 47 della legge regionale n. 8 del 1994

Art. 43Modifiche all’articolo 48 della legge regionale n. 8 del 1994

Art. 44Modifiche all’articolo 49 della legge regionale n. 8 del 1994

Art. 45Modifiche all’articolo 50 della legge regionale n. 8 del 1994

Art. 46Modifiche all’articolo 51 della legge regionale n. 8 del 1994

Art. 47Modifiche all’articolo 52 della legge regionale n. 8 del 1994

Art. 48Modifiche all’articolo 54 della legge regionale n. 8 del 1994

Art. 49Modifiche all’articolo 55 della legge regionale n. 8 del 1994

Art. 50Modifiche all’articolo 56 della legge regionale n. 8 del 1994

Art. 51Modifiche all’articolo 58 della legge regionale n. 8 del 1994

Art. 52Modifiche all’articolo 59 della legge regionale n. 8 del 1994

Art. 53Modifiche all’articolo 60 della legge regionale n. 8 del 1994

Art. 54Modifiche all’articolo 61 della legge regionale n. 8 del 1994

Art. 55Modifiche all’articolo 62 della legge regionale n. 8 del 1994

Art. 56Modifiche all’articolo 62 bis della legge regionale n. 8 del 1994

Art. 57Modifiche all’articolo 64 della legge regionale n. 8 del 1994

Art. 58Abrogazioni

Art. 59Modifiche all’articolo 26 della legge regionale n. 27 del 2000

Art. 60Disposizione finali in ordine al subentro delle funzioni da parte della Regione

 


Art. 1

Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 8 del 1994

 

1. All’articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 2 sono soppresse le parole “, con il concorso delle Province”;

 

b) alla lettera c) del comma 2 le parole “coordina la programmazione delle” sono sostituite dalle parole “programma le”.

 

 

Art. 2

Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 8 del 1994

 

1. All’articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 1 sono soppresse le parole “svolge funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti degli enti locali e degli organismi da essi costituiti e”;

 

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

 

“3. L'attività di censimento delle popolazioni di fauna selvatica stanziale e di valutazione delle fluttuazioni numeriche delle popolazioni di avifauna migratoria ai fini del prelievo venatorio è coordinata, secondo metodi e direttive dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dalla Regione in collaborazione con i Consigli di gestione degli ambiti territoriali di caccia, con i titolari delle aziende faunistico-venatorie e con gli Enti di gestione per i Parchi e la biodiversità, gli Enti Parco nazionali e i Parchi interregionali.”;

 

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

 

“4. La Regione coordina la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alla fauna selvatica anche ai fini della programmazione dei prelievi. A tal fine istituisce nell'ambito del servizio competente un Osservatorio degli habitat naturali e seminaturali e delle popolazioni faunistiche.”;

 

d) al comma 5 la parola “INFS” è sostituita dalla parola “ISPRA”;

 

e) dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

 

“5 bis. La Regione promuove interventi di ricerca, sperimentazione, censimento, formazione, informazione, divulgazione, nonché progetti specifici per la reintroduzione di specie di avifauna di importanza comunitaria secondo le Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE. Per realizzare le suddette attività la Regione può inoltre concedere contributi ad enti pubblici e privati secondo criteri definiti dalla Giunta regionale.”.

 

 

Art. 3

Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 8 del 1994

 

1. All'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) prima del comma 1 è inserito il seguente comma:

 

“01. La Regione, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”), esercita le funzioni di programmazione e pianificazione, nonché tutte le funzioni amministrative in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria.”;

 

b) alla lettera b) del comma 1 le parole “gli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria provinciale” sono sostituite dalle parole “il piano faunistico-venatorio regionale;”;

 

c) le lettere c) e d) del comma 1 sono soppresse;

 

d) il comma 2 è abrogato.

 

 

Art. 4

Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 8 del 1994

 

1. Al comma 1 dell'articolo 4 le parole “Il Consiglio regionale” sono sostituite dalle parole “L'Assemblea legislativa” e la parola “INFS” dalla parola “ISPRA”.

 

 

Art. 5

Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 8 del 1994

 

1. All'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) la rubrica “Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria” è sostituita da “Piano faunistico-venatorio regionale”;

 

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

 

“1. L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, approva il piano faunistico-venatorio regionale di durata quinquennale elaborato con riferimento alla Carta delle vocazioni faunistiche, ai contenuti indicati dall’art. 10, comma 8, della legge statale, nonché alla legge 6 febbraio 2006, n. 66 (Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa) e al piano territoriale regionale.”;

 

c) al comma 2 le parole “Gli indirizzi di cui al comma 1 hanno durata quinquennale e sono elaborati con riferimento al programma regionale di sviluppo e al piano territoriale regionale. Essi riguardano in particolare:” sono sostituite dalle parole “Il piano faunistico-venatorio regionale riguarda in particolare:”;

 

d) alla lettera a) del comma 2 sono soppresse le parole “, anche di dimensione interprovinciale”;

 

e) alla lettera b) del comma 2 le parole “i criteri per la pianificazione e il coordinamento degli” sono sostituite con la parola “gli”;

 

f) alla lettera c) del comma 2 le parole “i criteri per la pianificazione e il coordinamento delle attività gestionali di miglioramento ambientale e” sono sostituite dalla parola “l'individuazione”;

 

g) alla lettera d) del comma 2 le parole “i criteri di massima sulla” sono sostituite dalla parola “la”;

 

h) la lettera e) del comma 2 è abrogata;

 

i) alla lettera g) del comma 2 la parola “criteri” è sostituita dalla parola “contenuti”;

 

l) dopo il comma 2 vengono inseriti i seguenti commi:

 

“2 bis. Il piano faunistico-venatorio regionale costituisce disciplina di riferimento per la predisposizione dei programmi annuali di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia e delle Aziende Venatorie.

 

2 ter. Il piano faunistico-venatorio regionale approvato è pubblicizzato a cura della Regione per le finalità di cui al comma 3 dell'art. 15 della legge statale e viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione (BURERT).”.

 

 

Art. 6

Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 8 del 1994

 

1. Al comma 1 dell'articolo 8 sono soppresse le parole “, sentito il parere delle Province, che devono esprimersi entro trenta giorni,”.

 

 

Art. 7

Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 8 del 1994

 

1. All'articolo 10 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) nella rubrica sono soppresse le parole “e delle Province”;

 

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

 

“1. La Regione sottopone tutti i principali atti di programmazione al Comitato di consultazione di cui all'art. 41 della legge regionale n. 13 del 2015, alle associazioni professionali agricole, alle associazioni venatorie, alle associazioni di protezione ambientale regionale riconosciute, all'Ente nazionale cinofili italiani (ENCI) e i coordinamenti degli ATC ed acquisisce il parere dell'ISPRA. Per la elaborazione delle norme, delle direttive, la Regione, ove necessario, si avvale di gruppi di lavoro tecnico-scientifico finalizzati.”;

 

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

“2. La Regione istituisce territorialmente Commissioni consultive espressione di tutte le associazioni professionali agricole, venatorie e di protezione ambientale, riconosciute ed operanti sul territorio, nonché del coordinamento degli ATC e dell'ENCI.”

 

 

Art. 8

Modifiche all’articolo 11 della legge regionale n. 8 del 1994

 

1. Il comma 1 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

 

“1. La Regione attraverso gli strumenti di programmazione di cui all'art. 3, nel rispetto della normativa comunitaria in materia agricola ed ambientale, promuove il ripristino e la creazione dei biotopi al fine di realizzare habitat idonei a garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie tutelate ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della legge statale, con particolare riferimento alla Direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici e alla Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica.”.

 

 

Art. 9

Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 8 del 1994

 

1. All'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

 

“1. La Regione, in funzione degli obiettivi del piano faunistico-venatorio regionale, nel quadro degli orientamenti della Politica agricola comunitaria (PAC), con particolare riferimento ai programmi di attuazione dello sviluppo rurale, promuove l'impegno dei proprietari e dei conduttori dei fondi rustici alla creazione e gestione degli habitat, alla tutela e ripristino degli habitat naturali, alla salvaguardia e incremento della fauna selvatica.”;

 

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

“2. La Regione individua altresì, conformemente alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, i criteri per la determinazione dei contributi previsti dalla lett. g) del comma 8 dell'art. 10 della legge statale a favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici per la valorizzazione faunistica del territorio nelle zone di protezione.”;

 

c) al comma 3 la parola “Provincia” è sostituita dalla parola “Regione”.

 

 

Art. 10

Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 8 del 1994

 

1. All'articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

 

“1. La Regione, conformemente alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall'art. 15, comma 1, della legge statale, con riferimento prioritario agli interventi di valorizzazione ambientale, di conservazione della specie di fauna selvatica e di tutela dei fondi rustici sottoposti a particolare pressione “faunistico-venatoria” causata dalla presenza e dal prelievo venatorio di ungulati, ed avendo riguardo all'estensione dei fondi rustici ed agli indirizzi colturali ivi praticati.”;

 

b) al comma 2 sono soppresse le parole “e provvede a ripartirli tra le Province”;

 

c) i commi 3 e 4 sono abrogati.

 

 

Art. 11

Modifiche all’articolo 14 della legge regionale n. 8 del 1994

 

1. Al comma 1 dell'articolo 14 la parola “Provincia” è sostituita dalla parola “Regione”.

 

 

Art. 12

Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 8 del 1994

 

1. All'articolo 15 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) ai commi 1 e 2 la parola “Provincia” è sostituita dalla parola “Regione” ed è soppressa la parola “provinciale”;

 

b) al comma 3 le parole “79/409/CEE” sono sostituite dalle parole “2009/147/CE”.

 

 

Art. 13

Modifiche all’articolo 16 della legge regionale n. 8 del 1994

 

1. All'articolo 16 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 1 la parola “Provincia” è sostituita dalla parola “Regione”;

 

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

 

“3. Il controllo sulla fauna selvatica viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione può attivare piani di controllo attuati dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 13 del 2015. A tal fine la Regione individua le specie oggetto dei controlli e determina il numero massimo dei prelievi tecnici consentiti nonché le modalità di autorizzazione ed effettuazione degli stessi, attuative delle disposizioni dell'art. 19, comma 2, della legge statale. I prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città metropolitana di Bologna ed essere attuati dai soggetti indicati dall'art. 19, comma 2, della legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città metropolitana di Bologna.”;

 

c) il comma 4 è abrogato;

 

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

 

“6. Per finalità di ricerca scientifica, la Regione o gli Enti di gestione per i Parchi e la biodiversità, gli Enti Parco nazionali e i Parchi interregionali per i territori di competenza, sentito il parere dell'ISPRA, possono autorizzare gli enti di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge statale ad effettuare catture di esemplari di specie selvatiche.”;

 

e) al comma 6 bis, la parola “Provincia” è sostituita dalla parola “Regione” e la parola “INFS” dalla parola “ISPRA”;

 

f) i commi 6 ter, 6 quater e 7 sono abrogati.

 

 

Art. 14

Modifiche all’articolo 16 bis della legge regionale n. 8 del 1994

 

1. Al comma 1 dell'articolo 16 bis la parola “Provincia” è sostituita dalla parola “Regione”.

 

 

Art. 15

Modifiche all’articolo 17 della legge regionale n. 8 del 1994

 

1. All'articolo 17 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) alla lettera d) del comma 1 le parole “delle Province” sono sostituite dalle parole “della Regione”;

 

b) al comma 2 le parole “Le Province concedono” sono sostituite dalle parole “La Regione concede”;

 

c) alla lettera b) del comma 2 sono soppresse le parole “dal piccione di città (Columba livia, forma domestica)”;

 

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

 

“3. Gli oneri per la concessione dei contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 gravano sul fondo regionale istituito ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge statale. La loro entità è determinata con legge regionale di approvazione del bilancio di previsione. I contributi sono concessi entro i limiti di disponibilità delle risorse previste e nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti.”;

 

e) il comma 3 bis è abrogato.

 

 

Art. 16

Modifiche all’articolo 19 della legge regionale n. 8 del 1994

 

1. All'articolo 19 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) ai commi 1 e 4 la parola “provinciale” è sostituita dalla parola “regionale”;

 

b) al comma 6 la parola “Provincia” è sempre sostituita dalla parola “Regione”;

 

c) al comma 7 la parola “Provincia” è sostituita dalla parola “Regione”;

 

d) alla lettera b) del comma 7 sono soppresse le parole “la vigilanza e”;

 

e) dopo il comma 7 viene inserito il seguente comma:

 

“7 bis. Le Province e la Città metropolitana di Bologna assicurano tramite il proprio personale le attività di vigilanza sulle zone di protezione della fauna di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.”;

 

f) al comma 8 la parola “Provincia” è sostituita dalla parola “Regione” e la parola “INFS” dalla parola “ISPRA”.

 

 

Art. 17

Modifiche all’articolo 22 della legge regionale n. 8 del 1994

 

1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 22 la parola “Provincia” è sostituita dalla parola “Regione”.

 

 

Art. 18

Modifiche all’articolo 23 della legge regionale n. 8 del 1994

 

1. All'articolo 23 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 1 la parola “Provincia” è sostituita dalla parola “Regione”;

 

b) il comma 2 è abrogato.

 

 

Art. 19

Modifiche all’articolo 25 della legge regionale n. 8 del 1994

 

1. Il comma 1 dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:

 

“1. L'utilizzazione a fini faunistici ed eventualmente venatori dei terreni del demanio regionale è definita dalla Giunta regionale, sentito l'ISPRA.”.

 

 

Art. 20

Modifiche all’articolo 26 della legge regionale n. 8 del 1994

 

1. All'articolo 26 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) ai commi 2, 4 e 5 la parola “Provincia” è sostituita dalla parola “Regione”;

 

b) il comma 6 è abrogato.

 

 

Art. 21

Modifiche all’articolo 27 della legge regionale n. 8 del 1994

 

1. All'articolo 27 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) ai commi 1, 3 e 4 la parola “Provincia” è sostituita dalla parola “Regione”;

 

b) ai commi 2 e 3 la parola “provinciale” è sostituita dalla parola “regionale”.

 

 

Art. 22

Modifiche all’articolo 29 della legge regionale n. 8 del 1994

 

1. All'articolo 29 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) nella rubrica, dopo la parola “nidi” sono inserite le parole “e dei nuovi nati”;

 

b) al comma 2 la parola “provinciale” è sostituita dalla parola “regionale”.

 

 

Art. 23

Modifiche all’articolo 30 della legge regionale n. 8 del 1994

 

1. All'articolo 30 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 1 le parole “La Provincia, sentita la Commissione di cui al comma 2 dell'art. 10” sono sostituite dalle parole “La Regione, sentiti il Comitato di consultazione di cui all'art. 41 della legge regionale n. 13 del 2015, le Commissioni consultive di cui al comma 2 dell’art. 10,”;

 

b) alla lettera c) del comma 1 la parola “provinciale” è sostituita dalla parola “regionale”;

 

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

“2. Ogni ATC è denominato con riferimento alla collocazione geografica. La perimetrazione degli ATC è soggetta a conferma o a revisione quinquennale con la stessa cadenza del piano faunistico-venatorio regionale, entro trenta giorni dall'approvazione dello stesso e secondo i criteri previsti al comma 1. Detta perimetrazione può essere modificata anche nel corso del quinquiennio per motivate esigenze gestionali.”;

 

d) al comma 3 sono soppresse le parole “di dimensione interprovinciale. Gli ATC comprendenti territori di più province sono perimetrati con provvedimento assunto d'intesa fra le Province contigue.”;

 

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

 

“4. Gli ATC hanno dimensioni subprovinciali e la loro conformazione deve tendere ad assicurare una equilibrata fruizione delle opportunità venatorie del territorio provinciale e anche una equilibrata efficienza gestionale ed amministrativa, in funzione delle attività e dei compiti da realizzare nel rispetto degli obiettivi regionali della pianificazione faunistico-venatoria.”;

 

f) ai commi 5 e 8 la parola “Provincia” è sostituita dalla parola “Regione”;

 

g) al comma 7 le parole “dalla Provincia” sono sostituite dalle parole “dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna nell'ambito delle attività di vigilanza”.

 

 

Art. 24

Modifiche all’articolo 31 della legge regionale n. 8 del 1994

 

1. Il comma 2 dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:

 

“2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte, nell'interesse pubblico, sotto il controllo della Regione.”.

 

 

Art. 25

Modifiche all’articolo 32 della legge regionale n. 8 del 1994

 

1. All'articolo 32 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) alla lettera d) del comma 2 le parole “Provincia territorialmente interessata” sono sostituite dalla parola “Regione”;

 

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

 

“3. I membri del Consiglio direttivo vengono designati dalle associazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, in base alla rappresentatività sul territorio delle singole associazioni. La Regione, ricevute le designazioni e verificate le eventuali incompatibilità e, per i propri rappresentanti, sentito il Comitato di consultazione di cui all'art. 41 della legge regionale n. 13 del 2015, entro i successivi trenta giorni provvede alla nomina dei componenti il Consiglio direttivo.”;

 

c) al comma 4 la parola “Provincia” è sostituita dalla parola “Regione”.

 

 

Art. 26

Modifiche all’articolo 32 bis della legge regionale n. 8 del 1994

 

1. All'articolo 32 bis sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

“2. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle direttive previste al comma 1 o a seguito di specifiche modifiche, l'Assemblea dell'ATC provvede all'adeguamento dello Statuto. L'organo direttivo in carica continua ad operare fino alla nomina da parte della Regione del nuovo Consiglio direttivo, che dovrà avvenire entro centottanta giorni dall'approvazione delle richiamate direttive.”;

 

b) al comma 3 le parole “Provincia territorialmente competente” sono sostituite dalla parola “Regione”;

 

c) ai commi 4 e 5 la parola “Provincia” è sempre sostituita dalla parola “Regione”.

 

 

Art. 27

Modifiche all’articolo 32 ter della legge regionale n. 8 del 1994

 

1. Il comma 1 dell'articolo 32 ter è sostituito dal seguente:

 

“1. In tutti i casi in cui si rilevino violazioni alle prescrizioni di legge, o statutarie, o inadempienze ai compiti di cui all'art. 31, commi 1 e 2, o alla disciplina regionale di cui all'art. 35, comma 1, la Regione diffida il Consiglio direttivo a provvedere in merito entro 60 giorni. Qualora il Consiglio direttivo non adempia entro i termini, la Regione provvede a mezzo di un Commissario ad acta. Ove si verifichi l'impossibilità di garantire il regolare funzionamento dell'ATC, la Regione provvede allo scioglimento dell'organo e alla nomina di un commissario straordinario per la durata massima di sei mesi, entro i quali dà corso alle procedure per il rinnovo degli organi degli ATC. Il Presidente ed i componenti del Consiglio direttivo responsabili delle violazioni non possono essere nuovamente designati.”.

 

 

Art. 28

Modifiche all’articolo 33 della legge regionale n. 8 del 1994

 

1. All'articolo 33 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 1 la parola “redigono” è sostituita da “approvano” e la parola “attività” dalle parole “gestione in conformità del piano faunistico-venatorio regionale”;

 

b) alla lettera d) del comma 1 le parole “dalle Province” sono sostituite dalle parole “dalla Regione” e la parola “Provincia” è sostituita dalla parola “Regione”;

 

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

“2. Gli ATC trasmettono i programmi di cui al comma 1 entro il mese di febbraio di ogni anno alla Regione che ne controlla la conformità al Piano faunistico-venatorio regionale. In caso di difformità, la Regione può richiederne la revisione.”;

 

d) al comma 11 le parole “Provincia competente” sono sostituite dalla parola “Regione”;

 

e) al comma 12 sono soppresse le parole “provinciale” e “, comma 2”.

 

 

Art. 29

Modifiche all’articolo 34 della legge regionale n. 8 del 1994

 

1. All'articolo 34 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 1 la parola “Provincia” è sostituita dalla parola “Regione”;

 

b) al comma 3 sono soppresse le parole “dopo l'entrata in vigore della presente legge” e le parole “Provincia di residenza” sono sostituite dalla parola “Regione”.

 

 

Art. 30

Modifiche all’articolo 35 della legge regionale n. 8 del 1994

 

1. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 35 dopo la parola “Provincia” sono inserite le parole “o Città metropolitana di Bologna;”.

 

 

Art. 31

Modifiche all’articolo 36 della legge regionale n. 8 del 1994

 

1. Al comma 3 dell'articolo 36 la parola “Provincia” è sostituita dalla parola “Regione”.

 

 

Art. 32

Modifiche all’articolo 36 bis della legge regionale n. 8 del 1994

 

1. All'articolo 36 bis sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 1 le parole “dai calendari venatori regionale e provinciali” sono sostituite dalle parole “dal calendario venatorio regionale”;

 

b) al comma 3 la parola “stessa” è sostituita dalla parola “medesima” e, dopo la parola “Provincia”, sono inserite le parole “o della Città metropolitana di Bologna”.

 

 

Art. 33

Modifiche all’articolo 37 della legge regionale n. 8 del 1994

 

1. All'articolo 37 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 3 la parola “Provincia” è sostituita dalla parola “Regione”;

 

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

 

“4. La Regione, sentito l'ATC interessato, su richiesta di associazioni cinofile o venatorie o di un ATC, può autorizzare cacciatori che non hanno la possibilità di farlo nell'ATC di appartenenza ad allenare i cani in ATC diverso, fuori dal periodo di caccia, secondo le norme del calendario venatorio regionale.”.

 

 

Art. 34

Modifiche all’articolo 39 bis della legge regionale n. 8 del 1994

 

1. Al comma 1 dell'articolo 39 bis la parola “Provincia” è sostituita dalla parola “Regione”.

 

 

Art. 35

Modifiche all’articolo 40 della legge regionale n. 8 del 1994

 

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 40 la parola “selvaggina” è sostituita dalla parola “fauna selvatica”.

 

 

Art. 36

Modifiche all’articolo 41 della legge regionale n. 8 del 1994

 

1. Ai commi 1 e 2 ter dell'articolo 41 la parola “Provincia” è sostituita dalla parola “Regione”.

 

 

Art. 37

Modifiche all’articolo 42 della legge regionale n. 8 del 1994

 

1. All'articolo 42 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 1 la parola “Provincia” è sostituita dalla parola “Regione”;

 

b) al comma 3 la parola “Provincia” è sostituita dalla parola “Regione” e le parole “lett. d)” sono sostituite dalle parole “lett. c)”;

 

c) al comma 4 le parole “Le Province possono” sono sostituite dalle parole “La Regione può” e le parole “di prelievo” sono soppresse.

 

 

Art. 38

Modifiche all’articolo 43 della legge regionale n. 8 del 1994

 

1. All'articolo 43 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

 

“1. La Regione autorizza, sentito l'ISPRA, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie, a norma dell'art. 16 della legge statale, nei limiti, con la densità e la collocazione territoriale indicati dal piano faunistico-venatorio regionale, da calcolarsi sulla base della superficie agro-silvo-pastorale come individuata con gli indirizzi di cui all'art. 5, così da garantire una pluralità di utilizzazione faunistico-venatoria del territorio.”;

 

b) al comma 4 la parola “Provincia” è sostituita dalla parola “Regione”;

 

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

 

“5. La Regione, con il piano faunistico-venatorio regionale, regola la densità, la collocazione e l'estensione massima complessiva delle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie in ogni comprensorio faunistico omogeneo. La Regione, fatte salve le situazioni esistenti, può altresì regolare la distanza tra le aziende e fra queste e le zone di protezione. La Regione può consentire che aziende venatorie limitrofe possano costituirsi in consorzi.”;

 

d) al comma 6 le parole “dalla Provincia” sono sostituite dalle parole “dalle Province e dalla Città Metropolitana di Bologna nell'ambito delle attività di vigilanza.”;

 

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

 

“7. Entro il mese di febbraio di ogni anno i titolari dell'autorizzazione di cui al presente articolo presentano alla Regione un programma di gestione faunistico-venatoria redatto in conformità al piano faunistico-venatorio regionale ed una relazione sulle attività svolte per l'incremento della fauna e sugli abbattimenti compiuti nella stagione precedente. Nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto. In caso di avversità atmosferiche, la Regione stabilisce i tempi e le modalità delle immissioni.”.

 

 

Art. 39

Modifiche all’articolo 45 della legge regionale n. 8 del 1994

 

1. All'articolo 45 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 1 le parole “Le Province” sono sostituite dalle parole “La Regione”, e le parole “provinciale, autorizzano l'istituzione e regolano la gestione di” sono sostituite dalle parole “regionale, autorizza l'istituzione e regola la gestione di:”;

 

b) alla lettera d) del comma 1, e al comma 1 ter la parola “Provincia” è sostituita dalla parola “Regione”;

 

c) al comma 3 le parole “le Province autorizzano” sono sostituite dalle parole “la Regione autorizza”;

 

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

 

“4. All'interno delle zone o dei campi di cui al comma 1, lettere a) e b), la Regione autorizza l'istituzione di campi di gara. Tali campi di gara, di estensione non superiore a 40 ettari, non possono essere autorizzati in numero superiore ad uno per ogni zona e campo. Nelle aziende agri-turistico-venatorie tali limitazioni non si applicano. Nel caso di gare cinofile di interesse nazionale ed internazionale, la Regione può derogare alle stesse limitazioni nelle zone di cui al comma 1, lett. a). Detti campi di gara costituiscono gli ambiti esclusivi in cui autorizzare le gare di cani con facoltà di sparo da parte del conduttore, per tutto l'anno, esclusivamente su avifauna selvatica di allevamento appartenente a specie cacciabili indicate nell'autorizzazione e opportunamente marcate. Lo sparo su fauna non marcata comporta al di fuori della stagione venatoria la revoca dell'autorizzazione.”;

 

e) al comma 6 la parola “Provincia” è sempre sostituita dalla parola “Regione”;

 

f) al comma 9 le parole “le Province possono” sono sostituite dalle parole “la Regione può”.

 

 

Art. 40

Modifiche all’articolo 45 bis della legge regionale n. 8 del 1994

 

1. All'articolo 45 bis sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 1 la parola “provinciali” è sostituita dalla parola “regionali”;

 

b) al comma 2 la parola “Provincia” è sempre sostituita da “Regione”.

 

 

Art. 41

Modifiche all’articolo 46 della legge regionale n. 8 del 1994

 

1. All'articolo 46 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

 

“1. La Regione istituisce una o più Commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio e ne regola il funzionamento e la durata in carica.”;

 

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

“2. La Commissione è composta da 5 esperti nelle materie di esame previste dal comma 4 dell'art. 22 della legge statale, di cui uno con funzioni di Presidente. L'esperto in vertebrati omeotermi deve possedere un titolo di laurea in scienze biologiche o in scienze naturali o altri titoli di laurea equipollenti definiti a livello nazionale. La partecipazione alla Commissione non comporta la corresponsione di compensi o rimborsi spese a carico della Regione.”;

 

c) al comma 3 la parola “provinciale” è soppressa.

 

 

Art. 42

Modifiche all’articolo 47 della legge regionale n. 8 del 1994

 

1. Il comma 1 dell'articolo 47 è sostituito dal seguente:

 

“1. La domanda di ammissione agli esami è presentata dall'interessato residente in Regione agli uffici competenti e deve essere corredata dalla dichiarazione di residenza.”.

 

 

Art. 43

Modifiche all’articolo 48 della legge regionale n. 8 del 1994

 

1. Al comma 3 dell'articolo 48 le parole “delle Province” sono sostituite dalle parole “della Regione”.

 

 

Art. 44

Modifiche all’articolo 49 della legge regionale n. 8 del 1994

 

1. All'articolo 49 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) il comma 3 è abrogato;

 

b) al comma 8 la parola “Provincia” è sostituita dalla parola “Regione”.

 

 

Art. 45

Modifiche all’articolo 50 della legge regionale n. 8 del 1994

 

1. All'articolo 50 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 1 le parole “sentiti l'INFS e le Province” sono sostituite dalle parole “sentito l'ISPRA,”;

 

b) alla lettera a) del comma 1 le parole “dai piani faunistico-venatori provinciali” sono sostituite dalle parole “dal piano faunistico-venatorio regionale”;

 

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

“2. Il Calendario venatorio autorizza inoltre l'esercizio venatorio nelle aziende agri-turistico-venatorie, limitatamente alla fauna di allevamento, dal 1° settembre al 31 gennaio di ogni anno e rende operanti le limitazioni proposte dai Consigli direttivi degli ATC e la protezione ed i divieti relativi alle aree con colture in atto.”.

 

 

Art. 46

Modifiche all’articolo 51 della legge regionale n. 8 del 1994

 

1. Al comma 1 dell'articolo 46 la parola “Provincia” è sostituita dalla parola “Regione” e le parole “di competenza” sono soppresse.

 

 

Art. 47

Modifiche all’articolo 52 della legge regionale n. 8 del 1994

 

1. All'articolo 52 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) ai commi 4, 7 e 10 la parola “Provincia” è sostituita dalla parola “Regione”;

 

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

 

“9. La Regione, su indicazione dell'ISPRA, con il piano faunistico-venatorio regionale individua i valichi montani interessati alle rotte di migrazione dell'avifauna, dove è comunque vietato l'esercizio venatorio per un raggio di mille metri intorno.”;

 

c) al comma 11 dopo le parole “provvedimenti regionali”, sono soppresse le parole “e provinciali”;

 

d) dopo il comma 13, è inserito il seguente comma:

 

“13 bis. Gli appostamenti fissi di caccia previsti dal piano faunistico-venatorio regionale, nonché le strutture di cui al precedente comma 11, sono compatibili con la destinazione di territorio rurale, di cui al Capo IV dell’Allegato alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio), anche qualora la loro installazione non sia prevista nei vigenti strumenti urbanistici comunali.”;

 

e) dopo il comma 13 bis, sono inseriti i seguenti commi:

 

“13 ter. In attuazione dell’articolo 7, comma 5, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali), l’autorizzazione di appostamenti fissi rilasciata secondo quanto previsto dai commi precedenti costituisce titolo abilitativo per la sistemazione del sito e per l’installazione degli appostamenti strettamente funzionali all’attività venatoria, i quali possono permanere fino a scadenza dell’autorizzazione stessa senza la necessità di atto autorizzativo di natura edilizia, paesaggistica e sismica, a condizione che:

 

a) non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, siano privi di opere di fondazione e siano facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell’autorizzazione;

 

b) gli interessati inviino all’Amministrazione comunale, prima della realizzazione degli interventi, apposita comunicazione preliminare, utilizzando l’apposita modulistica predisposta dalla Regione.

 

13 quater. I titolari dell’autorizzazione di cui al presente articolo che abbiano provveduto alla sistemazione del sito e all’installazione degli appostamenti strettamente funzionali all’attività venatoria prima dell’entrata in vigore dell’articolo 7 della legge n. 221 del 2015 possono mantenerli in essere fino a scadenza dell’autorizzazione stessa, a condizione che:

 

a) tali interventi presentino le caratteristiche di cui al comma 13 ter, lettera a);

 

b) gli interessati inviino al Comune, entro e non oltre sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, una comunicazione preliminare, utilizzando l’apposita modulistica predisposta dalla Regione.

 

13 quinquies. Fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, la realizzazione di postazioni fisse fuori dai casi di cui ai commi 13 ter e 13 quater, è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 e necessita di autorizzazione di natura paesaggistica e sismica, secondo la disciplina vigente.

 

13 sexies. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione le caratteristiche degli appostamenti di caccia, ai sensi dell’art. 5, comma 3 ter della legge statale, introdotto dall’articolo 7, comma 5, lettera c), della legge n. 221 del 2015.”.

 

 

Art. 48

Modifiche all’articolo 54 della legge regionale n. 8 del 1994

 

1. L'articolo 54 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 54

Disciplina dell'esercizio delle deroghe

 

1. In relazione a quanto stabilito dall'art. 19 bis della legge statale è consentito svolgere attività venatoria, in deroga al divieto di prelievo previsto dalla Direttiva 2009/147/CE, in applicazione dell'art. 9, paragrafo 1, lett. a), della direttiva medesima.

 

2. Le deroghe sono provvedimenti di carattere eccezionale, di durata non superiore ad un anno, adottati caso per caso ed in base all'accertata sussistenza dei presupposti e delle condizioni di fatto stabiliti dall'art. 9 della direttiva 2009/147/CE.

 

3. La Giunta regionale, in coerenza con i criteri della Direttiva 2009/147/CE e previo parere dell'ISPRA, a seguito di  una analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni relative alle colture danneggiate da ogni singola specie, all'importo dei danni accertati nell'anno precedente, alla localizzazione dei danni, al periodo di concentrazione dei medesimi e all'esito della messa in opera di sistemi preventivi di dissuasione o di controllo, autorizza il prelievo venatorio in regime di deroga indicando:

 

a) le specie che formano oggetto di prelievo;

 

b) i mezzi di prelievo autorizzati;

 

c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui il prelievo può essere effettuato;

 

d) il numero dei capi di ciascuna specie giornalmente e complessivamente prelevabili;

 

e) i soggetti abilitati al prelievo;

 

f) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte, e a decidere quali mezzi o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;

 

g) i controlli che saranno effettuati.”.

 

 

Art. 49

Modifiche all’articolo 55 della legge regionale n. 8 del 1994

 

1. All'articolo 55 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 1 sono soppresse le parole “, oltre ai richiami di cattura,”;

 

b) al comma 2 le parole “comma 3 dell'art. 54” sono sostituite dalle parole “comma 4 dell'art. 4 della legge statale e già regolarmente posseduti nella stagione venatoria 2014/2015”;

 

c) al comma 3 la parola “INFS” è sostituita dalla parola “ISPRA”;

 

d) il comma 4 è abrogato;

 

e) al comma 5 dopo le parole “richiami vivi” sono inserite le parole “di allevamento” e le parole “Provincia di residenza” sono sostituite dalla parola “Regione”;

 

f) ai commi 6, 7 e 9 la parola “Provincia” è sostituita dalla parola “Regione”;

 

g) al comma 8 la parola “Provincia” è sostituita da “Regione” e, dopo la parola “quote”, la parola “assegnate” è soppressa;

 

h) al comma 10 la parola “INFS” è sostituita dalla parola “ISPRA”.

 

 

Art. 50

Modifiche all’articolo 56 della legge regionale n. 8 del 1994

 

1. All'articolo 56 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 1 le parole “dai piani faunistico-venatori delle Province” sono sostituite dalle parole “dal piano faunistico-venatorio regionale”;

 

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

“2. Il prelievo venatorio degli ungulati, con eccezione del cinghiale, è consentito esclusivamente in forma selettiva secondo le indicazioni e previo parere dell'ISPRA. I limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo sono approvati annualmente dalla Regione, su proposta degli organismi direttivi dell'ATC e dei concessionari delle aziende venatorie, attraverso l'adozione di piani di prelievo, ripartiti per distretto e per AFV, sulla base delle presenze censite in ogni ATC o azienda venatoria regionale. I tempi e le modalità del prelievo sono stabiliti dal calendario venatorio regionale e dalla normativa regionale in materia di gestione faunistico-venatoria degli ungulati.”;

 

c) al comma 4 la parola “Provincia” è sempre sostituita dalla parola “Regione”;

 

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

 

“5. Il prelievo selettivo degli ungulati e la caccia al cinghiale sono praticati da coloro che risultano in possesso di attestato di idoneità tecnica, previa partecipazione agli specifici corsi di formazione e aggiornamento ed esami finali di cui al regolamento regionale, concernente la gestione degli ungulati e caccia al cinghiale in Emilia-Romagna. I corsi di formazione e aggiornamento possono essere svolti, oltreché dalla Regione, anche dalle associazioni venatorie, di protezione ambientale, dalle organizzazioni professionali agricole, o da altri soggetti pubblici o privati in possesso di specifica esperienza in materia.”;

 

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

 

“6. Gli organismi direttivi degli ATC, avvalendosi delle Commissioni previste dal regolamento regionale sulla gestione degli ungulati e caccia al cinghiale, predispongono i documenti per la programmazione delle uscite per i prelievi di selezione e per il calendario delle battute al cinghiale nelle zone di caccia previste autorizzati dalla Regione.”;

 

f) al comma 8 le parole “Provincia e, qualora occorra in base alle disposizioni vigenti, l'autorizzazione dell'ente territoriale competente” sono sostituite dalle seguenti parole: “Regione. Tali strutture sono compatibili con la destinazione di territorio rurale, di cui al Capo IV dell’Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000, anche qualora la loro installazione non sia prevista nei vigenti strumenti urbanistici comunali. Ai fini edilizi, tali manufatti sono installati previa comunicazione di cui all’art. 7, comma 2, della legge regionale n. 15 del 2013, se utilizzati per esigenze stagionali per non più di sei mesi compresi i tempi di allestimento e smontaggio e, nei restanti casi, con segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 13 della medesima legge regionale.”.

 

 

Art. 51

Modifiche all’articolo 58 della legge regionale n. 8 del 1994

 

1. All'articolo 58 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 1 le parole “dalla Provincia” sono sostituite dalle parole “dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna” e dopo le parole “legge statale” sono inserite le parole “e dell'art. 40, comma 1, della legge regionale n. 13 del 2015”;

 

b) al comma 2 le parole “Alla Provincia” sono sostituite dalle parole “Alle Province e alla Città metropolitana di Bologna”;

 

c) alla lettera a) del comma 2 dopo la parola “vigilanza” sono inserite le parole “e di controllo”, e la parola “provinciale” è sostituita dalla parola “regionale”;

 

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

 

“3. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria, le Province e la Città metropolitana di Bologna si avvalgono delle guardie venatorie di cui all'art. 27 della legge statale. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, lett.  a), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), le Province e la Città metropolitana di Bologna provvedono alla nomina a guardia giurata venatoria dei soggetti di cui all'art. 27, comma 1, lett. a) e b), della legge statale. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 9, della legge statale, la nomina a guardia giurata venatoria può essere attribuita ai cittadini che, avendo i requisiti di legge, abbiano superato l'esame di cui al comma 4, diano sicuro affidamento di preparazione tecnica e siano disposti ad offrire la loro opera volontariamente, gratuitamente e nel rispetto dei regolamenti adottati dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna ai sensi dell'art. 59, comma 3bis, della presente legge. La nomina può essere conferita anche a cittadini che siano disposti ad operare volontariamente e gratuitamente per conto delle Province e della Città metropolitana di Bologna, purché abbiano superato l'esame di cui al comma 4 e diano sicuro affidamento di preparazione tecnica. Le Province e la Città metropolitana di Bologna si avvalgono altresì dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), attraverso le convenzioni di cui all'art. 9 della medesima legge, nel rispetto dei regolamenti adottati ai sensi dell'art. 59, comma 3bis, della presente legge.”;

 

e) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

 

“3 bis. Al fine di assicurare un omogeneo ed efficace svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sull'intero territorio regionale, la Regione definisce annualmente, sentite le Province e la Città metropolitana di Bologna, modalità e parametri per l'esercizio delle suddette attività in funzione della caratterizzazione faunistico-venatoria territoriale.”

 

 

Art. 52

Modifiche all’articolo 59 della legge regionale n. 8 del 1994

 

1. All'articolo 59 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 1 le parole “La Provincia” sono sostituite dalle parole “Le Province e la Città metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art. 40 comma 1 della legge regionale n. 13 del 2015”;

 

b) al comma 2 dopo le parole “La Provincia” sono inserite le parole “o la Città metropolitana di Bologna”.

 

 

Art. 53

Modifiche all’articolo 60 della legge regionale n. 8 del 1994

 

1. All'articolo 60 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) alla lettera c) del comma 1 dopo le parole “attività venatoria,” sono inserite le parole “salvo per l'attuazione della caccia di selezione agli ungulati,”;

 

b) alla lettera i) del comma 1 dopo le parole “in direzione di” sono inserite le parole “impianti a pannelli solari fotovoltaici,”.

 

 

Art. 54

Modifiche all’articolo 61 della legge regionale n. 8 del 1994

 

1. All'articolo 61 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) alle lettere p) ed r) del comma 1 la parola “Provincia” è sostituita dalla parola “Regione”;

 

b) al comma 1, lettera ll), le parole “dalle Province” sono sostituite dalle parole “dalla Regione”;

 

c) al comma 1, lettera oo), la parola “Provincia” è sostituita dalla parola “Regione” e la parola “INFS” dalla parola “ISPRA”;

 

d) al comma 1, lettera hhh), è soppressa la parola “vigente”;

 

e) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:

 

“4 bis. Per la mancata consegna del tesserino entro il termine di cui all'art.39, comma 1, lett. b), oltre alla sanzione pecuniaria di cui alla lett. l) del presente articolo, si applica in ogni caso la sospensione del tesserino venatorio per un giorno di esercizio venatorio corrispondente alla data di apertura della caccia alla fauna selvatica stanziale – ad esclusione degli ungulati in selezione – ed alla migratoria, individuata dal calendario venatorio regionale. Qualora il tesserino, al momento dell'applicazione della sanzione, sia già stato ritirato dal cacciatore, la sospensione si applica alla prima stagione venatoria utile.”;

 

f) al comma 6 le parole “dal Presidente della Giunta provinciale” sono sostituite dalle parole “dalla Provincia e dalla Città metropolitana di Bologna”;

 

g) al comma 7 dopo la parola Province sono inserite le parole “e dalla Città Metropolitana di Bologna” e dopo la parola “1984” sono aggiunte le parole “e della legge regionale n. 13 del 2015.”;

 

h) il comma 8 è sostituito dal seguente:

 

“8. La destinazione della fauna selvatica sequestrata o confiscata avviene secondo modalità stabilite dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna.”.

 

 

Art. 55

Modifiche all’articolo 62 della legge regionale n. 8 del 1994

 

1. La lettera e) del comma 1 dell'art. 62 è soppressa.

 

 

Art. 56

Modifiche all’articolo 62 bis della legge regionale n. 8 del 1994

 

1. Al comma 1 dell'articolo 62 bis dopo le parole “attività svolte dai cacciatori e”, sono soppresse le parole “alle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 31,” e sono inserite le parole “quelli concernenti violazioni a cui è connessa l'applicazione di sanzioni amministrative di cui all'art. 61 ed eventuali sanzioni disciplinari previste dagli statuti degli ATC ai sensi dell'art. 32 bis,”.

 

 

Art. 57

Modifiche all’articolo 64 della legge regionale n. 8 del 1994

 

1. All'articolo 64 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

 

“1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4), nonché dall’art. 38 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”;

 

b) il comma 2 è abrogato.

 

 

Art. 58

Abrogazioni

 

1. Sono abrogati gli articoli 6, 7, 9, 18 e 63 della legge regionale n. 8 del 1994.

 

2. E' abrogata la legge regionale 6 marzo 2007, n. 3 (Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE).

 

 

Art. 59

Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 27 del 2000

 

1. Al comma 2 dell'articolo 26 le parole “all'art. 18 comma 2” sono sostituite dalle parole “all'art. 17 comma 3”.

 

 

Art. 60

Disposizioni finali in ordine al subentro delle funzioni da parte della Regione

 

1. I piani faunistico-venatori provinciali hanno efficacia fino alla data di approvazione del piano faunistico-venatorio regionale.

 

2. Le perimetrazioni degli ATC hanno efficacia fino alla nuova perimetrazione regionale conseguente all'approvazione del piano faunistico-venatorio regionale.

 

3. I calendari venatori provinciali relativi alla stagione 2015/2016 restano efficaci fino alla loro naturale scadenza.

 

4. I rappresentanti provinciali nei Consigli direttivi degli ATC restano in carica fino alla scadenza naturale dell'organo, ovvero, se antecedente, fino alla nuova perimetrazione regionale.

 

5. Tutte le autorizzazioni rilasciate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna conservano validità fino alla naturale scadenza.

 

6. Fino all'approvazione da parte della Regione di nuove direttive in applicazione della legge regionale n. 8 del 1994, sono applicabili, per quanto compatibili, le discipline attualmente vigenti.

 

7. Le direttive approvate dalla Giunta regionale in attuazione di articoli abrogati perdono efficacia con l'entrata in vigore della presente legge.

 

8. In considerazione della modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie e del subentro delle funzioni da parte della Regione, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l’istituzione e la dotazione di appositi capitoli, a valere sulle risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale n. 8 del 1994, nell’ambito della Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 2 - Caccia e pesca, nel Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018.

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