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Legislatura X - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 2618
Licenziato in data: 12/09/2016
"Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione "Rete Italiana Città Sane-OMS""

Testo:

Regione-Emilia-Romagna

 

 

 

 

Assemblea Legislativa

 

 

 

I Commissione Permanente

" Bilancio, Affari generali ed istituzionali "

 

 

 

 

2618 -Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione "Rete Italiana Città Sane-OMS"". (Delibera di Giunta n. 635 del 02 05 2016).

 

Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino ufficiale n. 103 del 9/5/2016

 

 

(Relatrice consigliera Marcella Zappaterra)

 

 

 

Testo n. 18/2016 licenziato nella seduta del 12 settembre 2016 con il titolo:

 

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all’Associazione “Rete Italiana Città Sane-OMS”

 


 

Art. 1

Finalità

 

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di promuovere la salute dei cittadini con la partecipazione delle comunità e di favorire la realizzazione sul territorio di progetti e azioni intersettoriali volte a perseguire obiettivi di tutela della salute in collaborazione con i Comuni, altre Regioni, Ministeri di competenza, Istituzioni europee e altri soggetti interessati alle stesse finalità, è autorizzata a partecipare in qualità di socio, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto regionale, all'Associazione denominata "Rete Italiana Città Sane-OMS".

 

2. L'Associazione "Rete Italiana Città Sane-OMS" ha lo scopo di promuovere la salute e la qualità della vita dei cittadini, ponendo il benessere del singolo e della comunità al centro delle proprie politiche, sviluppando la partecipazione dei cittadini e favorendo il confronto e lo sviluppo di collaborazioni.

 

 

Art. 2

Partecipazione della Regione

 

1. La partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione di cui all'articolo 1 è subordinata alle seguenti condizioni:

 

a) che l'Associazione non persegua fini di lucro;

 

b) che lo statuto sia informato ai principi democratici dello Statuto della Regione Emilia-Romagna;

 

c) che l'Associazione goda di autonomia patrimoniale perfetta.

 

 

Art. 3

Esercizio dei diritti partecipativi

 

1. Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione "Rete Italiana Città Sane-OMS".

 

2. La Giunta regionale provvede alla nomina del rappresentante della Regione nel Comitato direttivo dell'Associazione, secondo quanto previsto dallo statuto dell'Associazione.

 

3. Ogni modifica dello statuto dell'Associazione "Rete Italiana Città Sane-OMS" deve essere comunicata alla Giunta regionale ai fini della verifica delle condizioni in ordine alla continuazione del vincolo partecipativo. La Giunta stessa provvederà a informare l'Assemblea legislativa, in attuazione dell'articolo 64, comma 4, dello Statuto regionale.

 

 

Art. 4

Partecipazione finanziaria

 

1. La Regione Emilia-Romagna partecipa all'Associazione "Rete Italiana Città Sane-OMS" con una prima quota di adesione pari a euro 5.000,00 ed è altresì autorizzata a corrispondere una quota associativa annuale, fino ad un importo massimo di euro 6.000,00, nell'ambito delle autorizzazioni disposte annualmente dalla legge di approvazione del bilancio regionale.

 

 

Art. 5

Norma finanziaria

 

1. Agli oneri derivanti dalla partecipazione all'Associazione "Rete Italiana Città Sane-OMS", la Regione fa fronte, per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di apposito capitolo nell’ambito della Missione 13 – Tutela della Salute, Programma 7 – Ulteriori spese in materia sanitaria, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 - Fondi e accantonamenti, Programma 3 - Altri fondi, al capitolo U86350 “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – spese correnti” del bilancio di previsione 2016 - 2018.

 

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

 

3. Per gli esercizi successivi al 2018, agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte nell’ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

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