Espandi Indice

Legislatura X - Progetto di legge (testo licenziato)

Share
Oggetto n. 4387
Licenziato in data: 04/04/2017
"Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 «Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate»".

Testo:

Regione-Emilia-Romagna

 

 

 

 

Assemblea Legislativa

 

 

 

IV Commissione Permanente

"Politiche per la Salute e Politiche Sociali "

 

 

4387 -Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 «Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate»". (30 03 17)

A firma del Consigliere: Pruccoli

 

 

Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. xxx del gg/mm/aaaa

 

(Relatrice consigliera Luciana Serri)

 

 

Testo n. 5/2017 licenziato nella seduta del 4 aprile 2017 con il titolo:

 

Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 «Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate»



 

 

 


 

 


 

INDICE

 

Art. 1Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2013

Art. 2Disposizione transitoria

Art. 3Entrata in vigore

 

 

 


 

Art.1

Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2013

 

Il comma 8 bis dell’articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2013 è sostituito dal seguente:

 

“8 bis. È vietato ai minori l’utilizzo di apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita (ticket redemption)”.

 

 

Dopo il comma 8 bis dell’articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2013 è aggiunto il seguente:

 

“8 ter. La Giunta regionale, con proprio atto, sentita la competente Commissione assembleare, approva specifica direttiva per l’attuazione del comma 8 bis”.

 

 

Art.2

Disposizione transitoria

 

L’atto di cui all’articolo 6, comma 8 ter, della legge regionale n. 5 del 2013, come inserito dalla presente legge, è adottato entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

 

Art.3

Entrata in vigore

 

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURERT.

 

Espandi Indice