Testo:
Regione-Emilia-Romagna
Assemblea Legislativa
I Commissione Permanente
" Bilancio, Affari generali ed istituzionali "
8204 -Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: “Adesione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Accademia Nazionale dell’Agricoltura”. (Delibera di Giunta n. 506 del 01 04 19)
Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 263 del 4/4/2019
Relatore consigliere Gianni Bessi
Testo n. 4/2019 licenziato nella seduta del 18 giugno 2019 con il titolo:
Adesione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Accademia Nazionale dell’Agricoltura
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di contribuire a promuovere l’innovazione e il progresso scientifico e tecnologico nell’ambito delle attività agricole, secondo le previsioni dell’articolo 5, comma 1, lettera d), dello Statuto regionale, è autorizzata ad aderire alla Fondazione Accademia Nazionale dell’Agricoltura, storica istituzione insediata a Bologna dal 1802, avente tra le proprie finalità la promozione di studi e ricerche scientifiche connesse alla promozione delle scienze agrarie e la divulgazione, istruzione e formazione in campo agricolo.
Art. 2
Condizioni di adesione
1. L'adesione della Regione alla Fondazione è subordinata alla permanenza delle seguenti condizioni:
a) che lo statuto e le iniziative della Fondazione siano conformi ai principi dello Statuto della Regione Emilia-Romagna;
b) che la Fondazione non persegua fini di lucro.
Art. 3
Quota di adesione
1. La Regione aderisce alla Fondazione quale componente sostenitore secondo le previsioni dello statuto della fondazione stessa e, a tale fine, è autorizzata a corrispondere alla Fondazione una quota di adesione pari a cinquantamila euro nell’anno 2019.
Art. 4
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell’articolo 3 della presente legge la Regione fa fronte, per l’esercizio 2019, mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 27 dicembre 2018, n. 26 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021), a valere sulla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria), nell'ambito della Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 2 – Caccia e pesca. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli.