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Legislatura X - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 8363
Licenziato in data: 18/06/2019
"Contributi ai Comuni e alle Unioni di Comuni per le spese di funzionamento degli uffici del giudice di pace". A firma dei Consiglieri: Bagnari, Lori, Calvano, Rontini, Serri, Zoffoli, Tarasconi, Molinari, Mumolo, Poli, Caliandro, Marchetti Francesca, Cardinali, Sabattini, Campedelli, Bessi, Taruffi

Testo:

Regione-Emilia-Romagna

 

 

 

 

Assemblea Legislativa

 

 

 

I Commissione Permanente

" Bilancio, Affari generali ed istituzionali "

 

 

 

8363 -Progetto di legge d’iniziativa Consiglieri recante: "Contributi ai comuni per le spese di funzionamento degli uffici del giudice di pace". (21 05 19)

A firma dei Consiglieri: Bagnari, Lori, Calvano, Rontini, Serri, Zoffoli, Tarasconi, Molinari, Mumolo, Poli, Caliandro, Marchetti Francesca, Cardinali, Sabattini, Campedelli, Bessi, Taruffi

 

Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 272 del 21/5/2019

 

Relatore consigliere Mirco Bagnari

 

 

 

 

 

Testo n. 5/2019 licenziato nella seduta del 18 giugno 2019 con il titolo:

 

Contributi ai Comuni e alle Unioni di Comuni per le spese di funzionamento degli uffici del giudice di pace

 



Art. 1

Concessione del contributo

 

1. La Regione concede un contributo annuale ai Comuni e alle Unioni di Comuni che hanno richiesto ed ottenuto il mantenimento della sede degli uffici del giudice di pace ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148).

 

 

Art. 2

Criteri e modalità di concessione

 

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, determina i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui all’articolo 1, nella misura massima del 50 per cento della spesa sostenuta dal Comune o dall’Unione di Comuni.

 

 

Art. 3

Norma finanziaria

 

1. Per l'esercizio 2019, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 50.000.00, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte di spesa del bilancio di previsione regionale di appositi capitoli nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 - Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021.

 

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

 

3. Per gli esercizi successivi al 2019, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

 

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