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Legislatura XI - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 1601
Licenziato in data: 20/10/2020
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Interventi urgenti a favore dei gestori di edicole". (Delibera di Giunta n. 1252 del 28 09 20)

Testo:

Regione-Emilia-Romagna

 

 

 

 

Assemblea Legislativa

 

 

 

II Commissione Permanente

"Politiche economiche"

 

 

1601 -Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Interventi urgenti a favore dei gestori di edicole". (Delibera di Giunta n. 1252 del 28 09 20)

 

 

Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 16 del 30/09/2020

 

(Relatrice consigliera Stefania Bondavalli)

(Relatore di minoranza consigliere Gabriele Delmonte)

 

 

 

Testo n. 3/2020 licenziato nella seduta del 20 ottobre 2020 con il titolo:

 

Interventi urgenti a favore dei gestori di edicole

 

 

 

 

 

 

 


Art. 1

Finalità

 

1. La Regione Emilia-Romagna persegue lo sviluppo dell’attività e della presenza delle edicole sul proprio territorio, riconoscendo l’importanza dell’attività informativa e di coesione sociale che è stata assicurata durante la fase di emergenza causata dal virus COVID-19 mediante il contributo integrativo di cui all’articolo 2.

 

 

Art. 2

Integrazione del “Bonus una tantum edicole”

 

1. La Regione è autorizzata a concedere un contributo integrativo fino a 1.000 euro ad ogni soggetto beneficiario del “Bonus una tantum edicole” di cui all’articolo 189 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

 

2. Il contributo integrativo è concesso dalla Regione a titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi siti nel territorio dell’Emilia-Romagna per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, che abbiano ottenuto il riconoscimento del contributo statale di cui all’articolo 189 del decreto legge n. 34 del 2020.

 

3. Conseguentemente alla natura integrativa del contributo regionale, l’istruttoria delle istanze di bonus regionale è limitata a quanto previsto nel comma 2, mentre ogni ulteriore onere istruttorio si intende assolto dallo Stato nell’ambito del procedimento principale. In accordo con il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio, la Regione Emilia-Romagna acquisirà dallo stesso i dati e le informazioni in merito ai beneficiari ammessi al bonus statale ed agli esiti dei controlli successivi dallo stesso espletati comportanti la revoca dei contributi.

 

4. I contributi di cui ai commi precedenti potranno essere concessi nel limite massimo di euro 500.000,00 per l’esercizio finanziario 2020.

 

5. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse in misura proporzionale al contributo astrattamente spettante ai sensi del comma 1.

 

6. La Giunta regionale stabilisce le modalità ed i termini per l’attuazione della presente legge.

 

 

 

 

 

 

Art. 3

Norma finanziaria

 

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, per l’esercizio finanziario 2020 la Regione farà fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione” del bilancio di previsione 2020-2022. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

 

 

Art. 4

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

 

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