Testo:
Regione-Emilia-Romagna
Assemblea Legislativa
V Commissione Permanente
"Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport e Legalità"
3246 -Progetto di legge d’iniziativa Giunta recante: “Modifiche alla legge regionale n. 18 del 2005 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione dell’Associazione Collegio di Cina – Centro per la cooperazione con la Cina sulla ricerca, formazione, cultura e sviluppo d’impresa)". (Delibera di Giunta n. 540 del 19 04 21)
Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 39 del 26/04/2021
(Relatore consigliere Matteo Daffadà)
(Relatore di minoranza consigliere Marco Mastacchi)
Testo n. 2/2021 licenziato nella seduta del 6 maggio 2021 con il titolo:
Modifiche alla legge regionale 29 settembre 2005, N. 18 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione dell’associazione Collegio di Cina - Centro per la cooperazione con la Cina sulla ricerca, formazione, cultura e sviluppo d’impresa)
Art. 1
Modifiche al titolo della legge regionale n. 18 del 2005
1.Il titolo della legge regionale 29 settembre 2005, n. 18 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione dell’associazione Collegio di Cina - Centro per la cooperazione con la Cina sulla ricerca, formazione, cultura e sviluppo d’impresa) è sostituito dal seguente: “Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all’associazione Asia Institute quale trasformazione dell’associazione Collegio di Cina - Centro per la cooperazione con la Cina sulla ricerca, formazione, cultura e sviluppo d'impresa”.
Art. 2
Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 18 del 2005
1. L’articolo 1 della legge regionale n. 18 del 2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 1
Istituzione e finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’articolo 64 dello Statuto regionale, è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, all’associazione Asia Institute quale trasformazione dell’associazione Collegio di Cina - Centro per la cooperazione con la Cina sulla ricerca, formazione, cultura e sviluppo d'impresa, d’ora in avanti denominata “associazione”.
2. L’associazione persegue esclusivamente finalità culturali, formative, scientifiche e di promozione nelle relazioni con i Paesi dell’Asia.”
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.