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Legislatura XI - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 3646
Licenziato in data: 13/07/2021
Progetto di legge d’iniziativa Giunta recante: “Disposizioni per la valorizzazione delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari”. (Delibera di Giunta n. 1022 del 29 06 21)

Testo:

Regione-Emilia-Romagna

 

 

 

 

Assemblea Legislativa

 

 

 

IV Commissione Permanente

"Politiche per la Salute e Politiche Sociali "

 

 

 

3646 -Progetto di legge d’iniziativa Giunta recante: “Disposizioni per la valorizzazione delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari”. (Delibera di Giunta n. 1022 del 29 06 21)

 

 

Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 51 del 30/06/2021

 

(Relatrice consigliera Francesca MALETTI)

(Relatore di minoranza consigliere Simone PELLONI)

 

 

Testo n. 2/2021 licenziato nella seduta del 13 luglio 2021 con il titolo:

 

Disposizioni per la valorizzazione delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari


 

 

 


 

Art. 1

Oggetto e finalità

 

1. In armonia con la legge regionale 26 luglio 2013, n. 12 (“Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona”), la Regione sostiene i percorsi di sviluppo e razionalizzazione delle Aziende di servizi alla persona (ASP) operanti nell'ambito dei servizi sociali e socio-sanitari, compresi quelli educativi, attraverso la valorizzazione delle forme pubbliche di gestione dei servizi.

 

 

Art. 2

Misure per la valorizzazione delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari

 

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 1, la Regione Emilia-Romagna concede contributi nel limite massimo complessivo di euro 4.000.000,00 per ciascun esercizio 2021, 2022 e 2023 ai Comuni o alle Unioni di comuni capofila degli ambiti distrettuali, affinché sia destinato alle Aziende di servizi alla persona (ASP) o ad analoghe forme pubbliche di cui si avvalgono per la gestione dei servizi alla persona.

 

2. Con deliberazione di Giunta regionale sono stabilite le modalità e i criteri per l’attuazione del comma 1.

 

 

Art. 3

Norma finanziaria

 

1. Agli oneri derivanti da quanto disposto all’articolo 2 la Regione provvede mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione” del bilancio di previsione 2021-2023.

 

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio.

 

 

Art. 4

Entrata in vigore

 

1. La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

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