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Legislatura XI - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 5316
Licenziato in data: 20/07/2022
Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024

Testo:

Regione-Emilia-Romagna

 

 

 

 

Assemblea Legislativa

 

 

 

I Commissione Permanente

" Bilancio, Affari generali ed istituzionali "

 

 

 

 

5316 -Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024". (Delibera di Giunta n. 967 del 13 06 22)

 

 

Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 86 del 16/06/2022

 

(Relatore consigliere Luca Sabattini)

(Relatore di minoranza consigliere Stefano Bargi)

 

 

Testo n. 5/2022 licenziato nella seduta del 20 luglio 2022 con il titolo:

 

Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024

 

 

 

 

 

 

 

 


 

INDICE

 

TITOLO ITITOLO 1

Art. 1Oggetto e finalità

Capo IEconomia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa

Sezione ITurismo

Art. 2Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2016

Art. 3Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2016

Art.  4Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2016

Art.  5Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 4 del 2016

Art.  6Sostituzione dell’articolo 13 della legge regionale n. 4 del 2016

Sezione IICommercio e tutela dei consumatori

Art.  7Osservatorio regionale del commercio

Art.  8Sostituzione dell’articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2017

Sezione IIIIstruzione e formazione professionale

Art..9Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 12 del 2020

Capo IIDisciplina della protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria

Art. 10 Modifiche all’articolo 17 della legge regionale n. 8 del 1994

Capo IIITributi

Art. 11Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 15 del 2012

Capo IVDisposizioni ulteriori e finali

Art. 12Entrata in vigore

 

 


Art. 1

Oggetto e finalità

 

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa in linea con gli obiettivi indicati nel Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR per il 2022) ed in collegamento con la legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2022-2024.

 

 

CAPO I

Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa

 

 

Sezione I

Turismo

 

 

Art. 2

Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2016

 

1. Nella legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica), l’articolo 3 (Funzioni della Città metropolitana di Bologna e delle Province) è sostituito dal seguente:

 

“Art.3

Funzioni delle Destinazioni Turistiche e del Territorio Turistico Bologna-Modena

 

1. Alle Destinazioni Turistiche e al Territorio Turistico Bologna-Modena, in coerenza con quanto stabilito dagli articoli 12 e 12 bis, è conferito l'esercizio delle funzioni e delle attività amministrative relative:

 

a) all’organizzazione della promo-commercializzazione turistica, in particolare attraverso la realizzazione dei Programmi di attività di cui all’articolo 6;

 

b) al coordinamento delle attività di informazione e accoglienza turistica, in coerenza con quanto stabilito dall’articolo 13.

 

2. Le Destinazioni Turistiche e il Territorio Turistico Bologna-Modena svolgono le attività amministrative connesse all'erogazione dei fondi assegnati dalla Regione ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera a) e in coerenza con quanto stabilito dagli articoli 12 e 12 bis.”.

 

 

Art. 3

Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2016

 

1. L’articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2016 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 6

Programmi di attività delle Destinazioni Turistiche

e del Territorio Turistico Bologna Modena

 

1. In coerenza con quanto stabilito dall’articolo 12 bis, le Destinazioni Turistiche e il Territorio Turistico Bologna-Modena, sulla base delle modalità stabilite dalla Giunta regionale e anche al fine di implementare il sistema dei finanziamenti previsti dall’articolo 7, approvano la proposta dei Programmi di attività comprensivi dei:

 

a) Progetti di marketing e promozione turistica in particolare per il mercato italiano;

 

b) Programmi turistici di promozione locale.

 

2. I progetti di marketing e promozione turistica costituiscono il Programma di promo-commercializzazione turistica per la valorizzazione dell’attrattività e dell’economia delle Destinazioni Turistiche e del Territorio Turistico Bologna-Modena.

 

3. Il Programma turistico di promozione locale è articolato in ambiti di attività e in particolare comprende:

 

a) i servizi turistici di base dei Comuni e delle Unioni dei Comuni relativi all'accoglienza, all'animazione e all'intrattenimento turistico;

 

b) le iniziative di promozione turistica d'interesse locale.

 

4. I programmi di attività delle Destinazioni Turistiche e del territorio Turistico Bologna-Modena sono approvati dalla Giunta regionale.

 

5. Ciascun Programma turistico di promozione locale indica i singoli progetti, anche di scala sovracomunale, ammissibili a contributo ed in particolare quelli presentati dai Comuni e dalle Unioni dei Comuni, da loro società e organismi operativi, da enti pubblici, nonché quelli presentati da Pro Loco, Gruppi di azione locale (GAL), Strade dei vini e dei sapori ed associazioni del volontariato.

 

6. Le spese per la promozione, valorizzazione e promo-commercializzazione effettuate a favore delle Destinazioni Turistiche e del Territorio Turistico Bologna-Modena non hanno natura di spese di rappresentanza o di relazioni pubbliche.”.

 

 

Art. 4

Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2016

 

1. Il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2016 è sostituito dal seguente:

 

“2. La Regione provvede:

 

a) all'attuazione dei progetti di marketing e di digitalizzazione della promozione turistica, in particolare per i mercati internazionali, e dei progetti tematici trasversali di cui all'articolo 10, comma 4, da parte di APT Servizi;

 

b) al finanziamento dei Programmi di attività delle Destinazioni Turistiche e del Territorio Turistico Bologna-Modena di cui all’articolo 6;

 

c) al finanziamento delle iniziative di promo-commercializzazione turistica realizzate dalle imprese, in forma singola o associata, aventi i requisiti fissati dalla Giunta regionale;

 

d) alle spese dei Comuni, delle loro Unioni, delle Destinazioni turistiche, del Territorio Turistico Bologna-Modena tenuto conto di quanto previsto al successivo articolo 12 bis, inseriti nella rete digitale integrata di servizi d'informazione turistica d'interesse regionale di cui all'articolo 13.”.

 

2. Il comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2016 è abrogato.

 

 

Art. 5

Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 4 del 2016

 

1. Nel comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale n. 4 del 2016, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

 

“f) da rappresentanti delle Destinazioni Turistiche e del Territorio Turistico Bologna-Modena”.

 

2. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale n. 4 del 2016 è sostituito dal seguente:

 

“2. La Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione assembleare, stabilisce la composizione, le modalità di funzionamento della Cabina di regia e, in particolare, le procedure, i criteri, le modalità di designazione dei membri della Cabina di regia, nonché il numero dei rappresentanti previsti dal comma 1, lettere e), f), g) e h).”.

 

 

Art. 6

Sostituzione dell’articolo 13 della legge regionale n. 4 del 2016

 

1. L’articolo 13 della legge regionale n. 4 del 2016 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 13

Servizi di accoglienza e di informazione turistica

 

1. La Regione contribuisce alla gestione da parte dei Comuni e delle Unioni dei Comuni dei servizi di accoglienza turistica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), attraverso i Programmi turistici di promozione locale e attraverso la realizzazione di strumenti informatici e dei necessari processi di digitalizzazione.

 

2. I Comuni e le Unioni dei Comuni, le Destinazioni Turistiche, il Territorio Turistico Bologna-Modena possono essere inseriti nella rete digitale integrata di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), ed essere ammessi ai finanziamenti regionali ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera d);

 

3. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità organizzative del sistema regionale dei Servizi di accoglienza e di informazione turistica individuando, nell’ambito del medesimo sistema e delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, le funzioni delle Destinazioni Turistiche e del Territorio Turistico Bologna-Modena.

 

4. I Comuni e le Unioni dei Comuni possono altresì affidare la gestione di servizi di cui ai commi 1 e 2 in concessione a soggetti pubblici o privati che assicurino il rispetto degli standard definiti dalla Giunta regionale.”.

 

 

Sezione II

Commercio e tutela dei consumatori

 

 

Art. 7

Osservatorio regionale del commercio

 

1. Il Comitato tecnico dell’Osservatorio regionale del commercio, nominato ai sensi del comma 3 dell’articolo 14 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114), cessa di svolgere la propria funzione e i componenti dello stesso decadono dall’incarico.

 

2. Il comma 3 dell’articolo 14 della legge regionale n. 14 del 1999 è sostituito dal seguente:

 

“3. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono stabilite dalla Giunta regionale.”.

 

 

Art. 8

Sostituzione dell’articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2017

 

1. L’articolo 12 della legge regionale 27 marzo 2017, n. 4 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti) è sostituito dal seguente:

 

“Art. 12

Misure per l'educazione ai consumi

 

1. La Regione, al fine di promuovere lo sviluppo dell'associazionismo tra i consumatori e gli utenti, concede contributi alle associazioni dei consumatori ed utenti iscritte al Registro di cui all'articolo 2, per la realizzazione di progetti e programmi di attività rientranti nelle finalità di cui all'articolo 1, per l'informazione e l'educazione al consumo consapevole, anche finalizzate ad un uso informato degli strumenti finanziari e alla gestione responsabile del denaro e del risparmio, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie, ivi compresa la conciliazione, nonché per l'assistenza fornita attraverso i propri sportelli sul territorio.

 

2. Le modalità ed i termini per la concessione dei contributi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle priorità di intervento e dei criteri per la scelta dei progetti e dei programmi di attività da incentivare individuati nel Piano biennale di attività di cui all’articolo 11.”.

 

 

Sezione III

Istruzione e formazione professionale

 

 

Art. 9

Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 12 del 2020

 

1. All'articolo 15, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2020, n.12 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021-2023 (legge di stabilità regionale 2021) dopo la parola “razionalizzazione” sono inserite le parole “e internazionalizzazione”.

 

CAPO II

Disciplina della protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria

 

Art. 10

Modifiche all’articolo 17 della legge regionale n. 8 del 1994

 

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 17 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) è inserito il seguente comma:

 

“3 ter. Non sono in ogni caso indennizzabili tramite il fondo regionale i danni o gli interventi di prevenzione relativi a specie cacciabili in zone in cui è consentita la caccia.”.

 

 

 

CAPO III

Tributi

 

 

Art. 11

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 15 del 2012

 

1. Il comma 10 dell’articolo 6 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali) è sostituito dal seguente:

 

“10. I veicoli intestati presso il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), ai sensi dell’articolo 5, comma 32 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), alla Regione ed all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, nonché quelli utilizzati dai medesimi Enti, ai sensi dell’articolo 7, comma 2 bis della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale.”.

 

 

CAPO IV

Disposizioni ulteriori e finali

 

 

Art. 12

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT).

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