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Legislatura XI - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 6679
Licenziato in data: 30/05/2023
Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Autorizzazione alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione "Hydrogen Europe"". (Delibera di Giunta n. 522 del 03 04 23)

Testo:

Regione-Emilia-Romagna

 

 

 

 

Assemblea Legislativa

 

 

 

II Commissione Permanente

"Politiche economiche"

 

6679 -Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Autorizzazione alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione "Hydrogen Europe"". (Delibera di Giunta n. 522 del 03 04 23)

 

Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 115 del 4/04/2023

 

 

(Relatrice consigliera Giulia Pigoni)

(Relatore di minoranza consigliere Emiliano Occhi)

 

 

Testo n. 2/2023 licenziato nella seduta del 30 maggio 2023 con il titolo:

 

Autorizzazione alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione "Hydrogen Europe”

 

 

 

 

 


INDICE

 

Art. 1  Finalità ed autorizzazione alla partecipazione

Art. 2  Condizioni di partecipazione della Regione Emilia-Romagna

Art. 3  Esercizio dei diritti partecipativi

Art. 4  Partecipazione finanziaria

Art. 5  Norma finanziaria

Art. 6 Entrata in vigore

 


Art. 1

Finalità ed autorizzazione alla partecipazione

 

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione energetica e industriale dell’Unione Europea, promuove l'idrogeno come fattore abilitante di una società a emissioni zero anche attraverso la cooperazione interregionale. A tale scopo la Regione è autorizzata a partecipare come associato, in qualità di membro regionale europeo, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, all'Associazione denominata “Hydrogen Europe” con sede a Bruxelles.

 

 

Art. 2

Condizioni di partecipazione della Regione Emilia-Romagna

 

1. La partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione “Hydrogen Europe” è subordinata alle seguenti condizioni:

 

a) che l'Associazione non persegua fini di lucro;

 

b) che lo Statuto dell’Associazione sia informato ai principi democratici dello Statuto della Regione Emilia-Romagna;

 

c) che lo Statuto dell’Associazione preveda che gli associati non siano ritenuti responsabili per gli impegni assunti dall'Associazione.

 

 

Art. 3

Esercizio dei diritti partecipativi

 

1. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna, personalmente o tramite un suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione all'Associazione e ad esercitare i diritti inerenti alla qualità di associato.

 

 

Art. 4

Partecipazione finanziaria

 

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere all’Associazione “Hydrogen Europe” una quota associativa annuale ai sensi dello Statuto dell'Associazione e nell’ambito delle autorizzazioni disposte annualmente dalla legge di approvazione del bilancio regionale.

 

 

Art. 5

Norma finanziaria

 

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, nel limite massimo di  euro 3.000,00 per ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 27 dicembre 2022, n. 25 (Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025), a valere sulla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) nell’ambito della Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Programma 1 Fonti energetiche, Titolo 1 Spese correnti. La Giunta regionale è autorizzata ad approvare, con propri atti, le necessarie variazioni di bilancio.

 

2. Per gli esercizi successivi al 2025, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118  (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

 

Art. 6

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

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