Testo:
Regione-Emilia-Romagna
Assemblea Legislativa
II Commissione Permanente
"Politiche economiche"
6707 -Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Modifiche alla legge regionale 18 giugno 2004, n. 13 (Adesione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Italia-Cina)". (Delibera di Giunta n. 546 del 12 04 23)
Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 118 del 13/04/2023
(Relatrice consigliera Silvia Zamboni)
Testo n. 3/2023 licenziato nella seduta del 13 giugno 2023 con il titolo:
Modifiche alla legge regionale 18 giugno 2004, n. 13 (Adesione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Italia-Cina)
INDICE
Art. 1 Modifica al titolo della legge regionale n. 13 del 2004
Art. 2 Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale n. 13 del 2004
Art. 3 Modifica all’articolo 2 della legge regionale n. 13 del 2004
Art. 4 Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 13 del 2004
Art. 5 Clausola valutativa
Art. 6 Entrata in vigore
Art. 1
Modifica al titolo della legge regionale n. 13 del 2004
1. Nel titolo della legge regionale 18 giugno 2004, n. 13 (Adesione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Italia-Cina) le parole: “alla Fondazione Italia-Cina” sono sostituite dalle seguenti: “a Italy China Council Foundation ICCF ETS”.
Art. 2
Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale n. 13 del 2004
1. L’articolo 1 della legge regionale n. 13 del 2004 è sostituito dal seguente:
“Art. 1
Autorizzazione
1. Ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, a Italy China Council Foundation ICCF ETS quale trasformazione della Fondazione Italia-Cina.
2. Italy China Council Foundation ICCF ETS in base al proprio statuto non ha scopo di lucro. Per finalità di utilità generale e con l'obiettivo di migliorare i rapporti tra Italia e Cina, nel rispetto dei rapporti internazionali esistenti, essa promuove e favorisce rapporti economici, persegue finalità culturali, formative, sanitarie, scientifiche ed artistiche ed attua gli altri interventi stabiliti dal proprio statuto.”.
Art. 3
Modifica all’articolo 2 della legge regionale n. 13 del 2004
1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 13 del 2004 è sostituito dal seguente:
“1. La partecipazione della Regione Emilia-Romagna a Italy China Council Foundation ICCF ETS è condizionata al possesso della personalità giuridica autonoma, nonché al perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, comma 2.”.
Art. 4
Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 13 del 2004
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale n. 13 del 2004 le parole: “dall’articolo 8 dello” sono sostituite dalla seguente: “dallo”.
2. Al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale n. 13 del 2004 le parole: “dall’articolo 8 dello” sono sostituite dalla seguente: “dallo”.
Art. 5
Clausola valutativa
1. L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati. A tal fine, con cadenza biennale, la Giunta regionale presenta alla competente commissione assembleare una relazione sull’attività svolta.
Art. 6
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).