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Legislatura IX - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 1117
Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile

Testo:

                       Regione Emilia-Romagna
IX Legislatura
Oggetto: 1117 N. 1/2011
Oggetto: 1078
Assemblea Legislativa
I Commissione Permanente
Bilancio Affari Generali ed Istituzionali
Esame abbinato degli oggetti:
1117 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Misure per
l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della
prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la
promozione della cultura della legalità e della cittadinanza
responsabile TESTO BASE
pubblicato sul Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale n. 60
del 03/03/2011
e
1078 - Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Favia e
Defranceschi Norme per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni
mafiosi, criminali, illegali e per la promozione dell'educazione
alla legalità
pubblicato sul Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale n. 56
del 23/02/2011
Testo licenziato dalla Commissione nella seduta pomeridiana del
19/04/2011
MISURE PER L'ATTUAZIONE COORDINATA DELLE POLITICHE REGIONALI A
FAVORE DELLA PREVENZIONE DEL CRIMINE ORGANIZZATO E MAFIOSO, NONCHÈ
PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ E DELLA CITTADINANZA
RESPONSABILE
INDICE
TITOLO I - Disposizioni generali
Art. 1 - Finalità e oggetto
Art. 2 - Definizioni
TITOLO II - Interventi di prevenzione primaria e secondaria
Art. 3 - Accordi con enti pubblici
Art. 4 - Rapporti con il volontariato e l'associazionismo
Art. 5 - Interventi per la prevenzione e il contrasto in materia
ambientale
Art. 6 - Interventi nei settori economici e nelle pubbliche
amministrazioni regionali e locali
Art. 7 - Misure a sostegno della cultura della legalità e della
cittadinanza responsabile nel settore dell'educazione e
dell'istruzione
Art. 8 - Attività della polizia locale. Interventi formativi
Art. 9 - Interventi per la prevenzione dell'usura e di altre
fattispecie criminogene
TITOLO III - Interventi di prevenzione terziaria
Art. 10 - Azioni finalizzate al recupero dei beni confiscati
Art. 11 - Politiche a sostegno delle vittime
TITOLO IV - Disposizioni generali
Art. 12 - Strumenti per l'attuazione coordinata delle funzioni
regionali. Cooperazione istituzionale
Art. 13 - Costituzione in giudizio
Art. 14 - Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo
delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza
responsabile
Art. 15 - Centro di documentazione
TITOLO V - Disposizioni finali e finanziarie
Art. 16 - Partecipazione all'associazione Avviso pubblico
Art. 17 - Clausola valutativa
Art. 18- Norma finanziaria
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1
Finalità e oggetto
1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia con i principi
costituzionali e nel rispetto delle competenze dello Stato, concorre
allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità
regionale, della cultura della legalità e della cittadinanza
responsabile attraverso la promozione degli interventi di
prevenzione primaria, secondaria e terziaria di cui all'articolo 2.
2. Gli interventi di cui alla presente legge sono promossi,
progettati e realizzati dalla Regione, anche in collaborazione con
altri enti pubblici e privati, oppure da questi con il sostegno
della Regione. Tali interventi sono attuati in coerenza con quanto
previsto dalla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina
della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema
integrato di sicurezza) e dall'articolo 2 della legge regionale 26
novembre 2010, n. 11 (Disposizioni per la promozione della legalità
e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a
committenza pubblica e privata).
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge, in relazione alla prevenzione del
crimine organizzato e mafioso e alla promozione della cultura della
legalità e della cittadinanza responsabile, si intendono:
a) per interventi di prevenzione primaria, quelli diretti a
prevenire i rischi di infiltrazione criminale nel territorio
regionale sul piano economico e sociale;
b) per interventi di prevenzione secondaria, quelli diretti a
contrastare i segnali di espansione o di radicamento nel territorio
regionale;
c) per interventi di prevenzione terziaria, quelli diretti a ridurre
i danni provocati dall'insediamento dei fenomeni criminosi.
TITOLO II
Interventi di prevenzione primaria e secondaria
Art. 3
Accordi con enti pubblici
1. La Regione promuove e stipula accordi di programma e altri
accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le
Amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e
del contrasto alla criminalità, anche mediante la concessione di
contributi per realizzare iniziative e progetti volti a:
a) rafforzare la prevenzione primaria e secondaria in relazione ad
aree o nei confronti di categorie o gruppi sociali soggetti a
rischio di infiltrazione o radicamento di attività criminose di tipo
organizzato e mafioso;
b) promuovere e diffondere la cultura della legalità e della
cittadinanza responsabile fra i giovani;
c) sostenere gli osservatori locali, anche intercomunali, per il
monitoraggio e l'analisi dei fenomeni di illegalità collegati alla
criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse
articolazioni;
d) favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni
criminosi e sulla loro incidenza sul territorio.
Art. 4
Rapporti con il volontariato e l'associazionismo
1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione promuove e
stipula convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le
associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale 21
febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle
organizzazioni di volontariato. Abrogazione della legge regionale 2
settembre 1996, n. 37) e alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34
(Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione
sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10),
operanti nel settore dell'educazione alla legalità e del contrasto
alla criminalità organizzata e mafiosa. Per le medesime finalità, la
Regione promuove altresì la stipulazione di convenzioni da parte dei
soggetti di cui al presente comma con gli Enti locali del territorio
regionale.
2. La Regione concede contributi alle organizzazioni di volontariato
e alle associazioni di cui al comma 1, dotate di un forte
radicamento sul territorio, per la realizzazione di progetti volti a
diffondere la cultura della legalità, del contrasto al crimine
organizzato e mafioso, nonché della cittadinanza responsabile.
Art. 5
Interventi per la prevenzione e il contrasto in materia ambientale
1. Nell'attuazione delle politiche di prevenzione e contrasto dei
fenomeni di illegalità in materia di tutela dell'ambiente, connessi
o derivanti da attività criminose di tipo organizzato e mafioso, la
Regione stipula accordi e convenzioni con le autorità statali
operanti sul territorio regionale nel settore ambientale, le
associazioni di imprese, le organizzazioni sindacali, le
associazioni di volontariato e le associazioni ambientaliste
individuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.
349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di
danno ambientale). A tal fine possono essere altresì previste
specifiche iniziative di formazione e di scambio di informazioni fra
la Regione e i suindicati soggetti.
Art. 6
Interventi nei settori economici
e nelle pubbliche amministrazioni regionali e locali
1. La Regione opera per la diffusione della cultura della legalità e
della cittadinanza responsabile nel mondo dell'impresa, della
cooperazione, del lavoro e delle professioni al fine di favorire il
coinvolgimento degli operatori nelle azioni di prevenzione e
contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa. A tal fine essa
promuove iniziative di sensibilizzazione e di formazione, in
collaborazione con le associazioni rappresentative delle imprese,
della cooperazione e dei lavoratori, nonché con le associazioni, gli
ordini ed i collegi dei professionisti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nelle amministrazioni
pubbliche non comprese nell'articolo 117, comma secondo, lettera g),
della Costituzione, la Regione promuove iniziative di formazione
volte a fornire ai pubblici dipendenti una specifica preparazione ed
a far maturare una spiccata sensibilità al fine della prevenzione e
del contrasto alla corruzione ed agli altri reati connessi con le
attività illecite e criminose di cui alla presente legge.
Art. 7
Misure a sostegno della cultura della legalità
e della cittadinanza responsabile
nel settore dell'educazione e dell'istruzione
1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 25
della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza
delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto
l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e
della formazione professionale, anche in integrazione tra loro),
previa stipulazione di accordi ai sensi dell'articolo 3, promuove ed
incentiva iniziative finalizzate al rafforzamento della cultura
della legalità e concede contributi a favore di enti pubblici per:
a) la realizzazione, con la collaborazione delle istituzioni
scolastiche autonome di ogni ordine e grado, di attività per attuare
le finalità di cui alla presente legge, nonché per la realizzazione
di attività di qualificazione e di aggiornamento del personale della
scuola;
b) la realizzazione, in collaborazione con le Università presenti
nel territorio regionale, di attività per attuare le finalità di cui
alla presente legge nonché la valorizzazione delle tesi di laurea
inerenti ai temi della stessa;
c) la promozione di iniziative finalizzate allo sviluppo della
coscienza civile, costituzionale e democratica, alla lotta contro la
cultura mafiosa, alla diffusione della cultura della legalità nella
comunità regionale, in particolare fra i giovani.
2. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa concorre alle
attività di cui al presente articolo mediante la concessione di
patrocini e altri interventi con finalità divulgative.
Art. 8
Attività della polizia locale. Interventi formativi
1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto di quanto previsto dalla
legge regionale n. 24 del 2003, valorizza il ruolo della polizia
locale nell'attuazione delle politiche di prevenzione primaria e
secondaria, anche attraverso gli accordi di cui all'articolo 3 della
presente legge.
2. La Regione promuove, avvalendosi della fondazione Scuola
interregionale di Polizia locale di cui al capo III bis della legge
regionale n. 24 del 2003, la formazione degli operatori di polizia
locale, anche in maniera congiunta con gli operatori degli Enti
locali, delle Forze dell'ordine, nonché delle organizzazioni del
volontariato e delle associazioni che svolgono attività di carattere
sociale sui temi oggetto della presente legge.
Art. 9
Interventi per la prevenzione dell'usura
e di altre fattispecie criminogene
1. Nei confronti dei fenomeni connessi all'usura la Regione promuove
specifiche azioni di tipo educativo e culturale volte a favorirne
l'emersione, anche in collaborazione con le istituzioni e le
associazioni economiche e sociali presenti nel territorio regionale.
2. La Regione, nel rispetto delle discipline vigenti in materia
sociale e sanitaria, prevede, nell'esercizio delle proprie
competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, interventi
per prevenire le situazioni di disagio e di dipendenza connesse o
derivanti da attività criminose di tipo organizzato e mafioso.
TITOLO III
Interventi di prevenzione terziaria
Art. 10
Azioni finalizzate al recupero dei beni confiscati
1. La Regione attua la prevenzione terziaria attraverso:
a) l'assistenza agli Enti locali assegnatari dei beni immobili
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa ai
sensi dell'articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 31
maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali
di tipo mafioso, anche straniere);
b) la concessione di contributi agli Enti locali di cui alla lettera
a) e ai soggetti concessionari dei beni stessi per concorrere alla
realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico nonché arredo degli
stessi al fine del recupero dei beni immobili loro assegnati;
c) la concessione di contributi agli Enti locali di cui alla lettera
a) e ai soggetti concessionari dei beni stessi per favorire il
riutilizzo in funzione sociale dei beni immobili sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa, mediante la
stipula di accordi di programma con i soggetti assegnatari.
Art. 11
Politiche a sostegno delle vittime
1. La Regione, mediante specifici strumenti nell'ambito delle
proprie politiche sociali e sanitarie, nell'esercizio delle proprie
competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, prevede
interventi a favore delle vittime di fenomeni di violenza, di
dipendenza, di sfruttamento e di tratta connessi al crimine
organizzato e mafioso. Gli interventi di cui al presente comma sono
realizzati anche mediante i programmi di protezione di cui
all'articolo 12 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per
l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche
alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2)
e i programmi di assistenza di cui all'articolo 13 della legge 11
agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone).
2. La Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati di
cui all'articolo 7 della legge regionale n. 24 del 2003 interviene a
favore delle vittime dei reati del crimine organizzato e mafioso o
di azioni criminose messe in atto dalla mafia e dalla criminalità
organizzata, sulla base dei presupposti, modalità e condizioni
previste dal medesimo articolo.
TITOLO IV
Disposizioni generali
Art. 12
Strumenti per l'attuazione coordinata delle funzioni regionali.
Cooperazione istituzionale
1. La Giunta regionale promuove e coordina le iniziative di
sensibilizzazione e di informazione della comunità regionale, gli
interventi regionali di cui all'articolo 3 e le attività derivanti
dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge.
2. La struttura regionale competente per le iniziative sui fenomeni
connessi al crimine organizzato e mafioso:
a) assicura la valorizzazione e il costante monitoraggio
dell'attuazione coerente e coordinata delle iniziative di cui alla
presente legge, comprese quelle di cui all'articolo 10, e ne
rappresenta il punto di riferimento nei confronti dei cittadini e
delle associazioni;
b) esercita le funzioni di osservatorio sui fenomeni connessi al
crimine organizzato e mafioso; a tal fine essa opera anche in
collegamento con gli Enti locali e con gli osservatori locali di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera c);
c) mantiene un rapporto di costante consultazione con le principali
associazioni di cui all'articolo 4 della presente legge anche al
fine di acquisire indicazioni propositive e sulle migliori pratiche;
d) consulta le associazioni e i soggetti rappresentativi di cui agli
articoli 5 e 6, comma 1, della presente legge.
3. Nell'ambito delle finalità della presente legge, la Regione
promuove, anche attraverso l'esercizio delle sue funzioni di
coordinamento in materia di polizia locale e la Conferenza regionale
prevista dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 24 del
2003, la cooperazione con le Istituzioni dello Stato competenti per
il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa. La Regione
collabora con le Amministrazioni statali competenti nelle materie
della giustizia e del contrasto alla criminalità, sulla base degli
accordi di cui all'articolo 3, per la soluzione di specifiche
problematiche che rendano opportuno l'intervento regionale.
4. Le iniziative di sensibilizzazione e di informazione della
comunità regionale sulle materie di cui alla presente legge sono
svolte in raccordo tra la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza
dell'Assemblea legislativa.
5. La Giunta regionale determina con proprio atto le modalità e i
criteri per la concessione dei contributi connessi all'attuazione
degli articoli 3, 4, comma 2, 7 e 10.
Art. 13
Costituzione in giudizio
1. La Giunta regionale, nell'ambito delle attività ad essa spettanti
ai sensi dell'articolo 46, comma 2, lettera i), dello Statuto
regionale, valuta l'adozione di misure legali volte alla tutela dei
diritti e degli interessi lesi dalla criminalità organizzata e
mafiosa, ivi compresa la costituzione in giudizio nei relativi
processi.
Art. 14
Giornata regionale della memoria e dell'impegno
in ricordo delle vittime delle mafie
e per la promozione della cittadinanza responsabile
1. In memoria delle vittime della criminalità organizzata e mafiosa,
la Regione istituisce la Giornata regionale della memoria e
dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la
promozione della cittadinanza responsabile , da celebrarsi ogni anno
il ventuno di marzo al fine di promuovere l'educazione,
l'informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su
tutto il territorio.
Art. 15
Centro di documentazione
1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea
legislativa, d'intesa fra loro, costituiscono un centro di
documentazione, aperto alla fruizione dei cittadini, sui fenomeni
connessi al crimine organizzato e mafioso, con specifico riguardo al
territorio regionale, al fine di favorire iniziative di carattere
culturale, per la raccolta di materiali e per la diffusione di
conoscenze in materia.
TITOLO V
Disposizioni finali e finanziarie
Art. 16
Partecipazione all'associazione Avviso pubblico
1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 64, comma 3,
dello Statuto regionale, è autorizzata a partecipare
all'associazione denominata Avviso pubblico .
2. L'associazione Avviso pubblico è un'organizzazione a carattere
associativo, liberamente costituita da Enti locali e Regioni per
promuovere azioni di prevenzione e contrasto all'infiltrazione
mafiosa nel governo degli Enti locali ed iniziative di formazione
civile contro le mafie.
3. La partecipazione della Regione all'associazione Avviso
pubblico è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che l'associazione non persegua fini di lucro;
b) che lo statuto sia informato ai principi democratici dello
Statuto della Regione Emilia-Romagna.
4. La Regione aderisce all'associazione Avviso pubblico con una
quota di iscrizione annuale il cui importo viene determinato ai
sensi dello statuto dell'associazione stessa e nell'ambito delle
disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.
5. Il Presidente della Regione, o un suo delegato, è autorizzato a
compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la
partecipazione ad Avviso pubblico e ad esercitare tutti i diritti
inerenti alla qualità di associato.
Art. 17
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione
della presente legge e valuta i risultati conseguiti nel favorire
nel territorio regionale la prevenzione del crimine organizzato e
mafioso e nella promozione della cultura della legalità e della
cittadinanza responsabile.
2. A tal fine ogni due anni la Giunta regionale presenta alla
competente Commissione assembleare una relazione che fornisce
informazioni sui seguenti aspetti:
a) l'evoluzione dei fenomeni di illegalità collegati alla
criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse
articolazioni rilevata nel territorio regionale, anche in relazione
alla situazione nazionale;
b) gli interventi e le iniziative posti in essere, coordinati e
finanziati dalla Regione ai sensi della presente legge,
evidenziandone i risultati ottenuti;
c) l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il
finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla
legge nonché le modalità di selezione dei soggetti privati
coinvolti.
3. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per
la migliore valutazione della presente legge.
4. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata
coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi
previsti.
Art. 18
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per
l'esercizio 2011, la Regione fa fronte con i fondi annualmente
stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del
bilancio regionale con riferimento alle leggi di spesa settoriali
vigenti, e con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa
del bilancio regionale, mediante l'utilizzo dei fondi a tale scopo
specifico accantonati, a norma di quanto disposto dall'articolo 10
della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 15 (Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
2011 e bilancio pluriennale 2011-2013), nell'ambito delle seguenti
unità previsionali di base:
a) 1.7.2.2.29100, al capitolo 86350, Fondo speciale per far fronte
agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso
di approvazione - spese correnti , elenco n. 2 del bilancio
regionale per l'esercizio 2011;
b) 1.7.2.3.29150, al capitolo 86500, Fondo speciale per far fronte
agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso
di approvazione - spese d'investimento , elenco n. 5 del bilancio
regionale per l'esercizio 2011.
2. Per gli esercizi successivi al 2011, la Regione fa fronte con i
fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e
relativi capitoli del bilancio regionale, anche con riferimento alle
leggi di spesa settoriali vigenti, che verranno dotati della
necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo
37 dalla legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento
contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6
luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4).
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