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Legislatura IX - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 120
Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012 a norma dell'art. 30 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione (delibera di Giunta n. 774 del 14 06 10)

Testo:

                           IX Legislatura
Oggetto: 120 N. 2/2010
Assemblea Legislativa
I Commissione Permanente
Bilancio Affari Generali ed Istituzionali
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Assestamento del
bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio
finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012 a norma
dell'art. 30 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento
generale di variazione (delibera di Giunta n. 774 del 14 06 10)
pubblicato sul Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale n. 8
del 15/06/2010
Testo licenziato dalla Commissione nella seduta pomeridiana del
13/07/2010
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E DEL BILANCIO PLURIENNALE
2010-2012 A NORMA DELL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE
2001, N. 40. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
INDICE
Art. 1 Stato di previsione delle entrate
Art. 2 Stato di previsione delle spese
Art. 3 Modifiche alla legge regionale n. 25 del 2009
Art. 4 Mutui e prestiti
Art. 5 Ricognizione residui attivi e passivi - Approvazione conto
del tesoriere
Art. 6 Applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo
definitivo di amministrazione dell'esercizio precedente
Art. 7 Bilancio pluriennale
Art. 8 Entrata in vigore
Art. 1
Stato di previsione delle entrate
1. Nello stato di previsione delle entrate per l'esercizio
finanziario 2010 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa
Tabella n. 1.
2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato
di previsione delle entrate risulta diminuito di Euro
3.705.250.999,42 quanto alla previsione di competenza, e aumentato
di Euro 1.441.788.640,61 quanto alla previsione di cassa.
Art. 2
Stato di previsione delle spese
1. Nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario
2010 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella n. 2.
2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato
di previsione delle spese risulta diminuito di Euro 3.705.250.999,42
quanto alla previsione di competenza e aumentato di Euro
1.427.255.952,64 quanto alla previsione di cassa.
Art. 3
Modifiche alla legge regionale n. 25 del 2009
1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 22 dicembre
2009, n. 25 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per
l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012), dopo
il capitolo 91322 è aggiunto il capitolo 91380, .
Art. 4
Mutui e prestiti
1. Per effetto delle variazioni apportate alle previsioni di ricorso
al credito risultanti dalla allegata Tabella 1 - Variazioni alle
previsioni dell'entrata - il mutuo autorizzato dall'articolo 16,
comma 1 della legge regionale n. 25 del 2009, di approvazione del
bilancio di previsione per l'esercizio 2010, ed imputato al Capitolo
06500 - U.P.B. 5.17.12500 - Mutui di competenza regionale - è
aumentato di Euro 34.000.000,00.
2. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o
prestiti obbligazionari di cui all'articolo 16, comma 2 della legge
regionale n. 25 del 2009 è ridotto di Euro 20.000.000,00.
3. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o
prestiti obbligazionari di cui all'articolo 16, comma 3 della legge
regionale n. 25 del 2009 è ridotto di Euro 46.000.000,00.
Art. 5
Ricognizione residui attivi e passivi
- Approvazione conto del tesoriere
1. Per gli impegni di spesa assunti sulle risorse di cui al decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di
federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della L. 13 maggio
1999, n. 133) non si applica l'istituto della perenzione
amministrativa previsto dall'articolo 60 della legge regionale 15
novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27
marzo 1972, n. 4).
2. Sulla base delle risultanze definitive dei residui attivi e
passivi in chiusura dell'esercizio 2009 accertate in sede di
ricognizione dei medesimi, a norma degli articoli 45 e 61 della
legge regionale n. 40 del 2001, con determinazione del responsabile
del Servizio Bilancio e finanze n. 4208 del 23 aprile 2010, e della
giacenza iniziale di cassa accertata con determinazione del
responsabile del Servizio Bilancio e finanze n. 4207 del 23 aprile
2010, di approvazione del conto del tesoriere reso a norma
dell'articolo 63, comma 2 della stessa legge regionale n. 40 del
2001, è disposto l'aggiornamento degli elementi del bilancio di
previsione 2010 di cui all'articolo 11, comma 3 - Residui attivi e
passivi -, comma 4 - Avanzo d'amministrazione applicato al bilancio
- e comma 5 - Giacenza iniziale di cassa - della legge regionale
sopramenzionata.
Art. 6
Applicazione al bilancio di previsione
dell'avanzo definitivo di amministrazione dell'esercizio precedente
1. Per effetto dell'aggiornamento dell'avanzo di amministrazione
applicato al bilancio dell'esercizio 2010, l'avanzo definitivo di
amministrazione dell'esercizio precedente è determinato in Euro
3.647.336.376,66.
Art. 7
Bilancio pluriennale
1. Al bilancio pluriennale relativo al triennio 2010-2012, approvato
dall'articolo 20 della legge regionale n. 25 del 2009, sono
apportate le variazioni indicate nelle apposite Tabelle n. 1 e n. 2
allegate alla presente legge.
Art. 8
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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