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Legislatura IX - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 1348
Disciplina della partecipazione della Regione Emilia-Romagna ai fondi immobiliari chiusi per il sostegno all'edilizia residenziale sociale

Testo:

                       Regione Emilia-Romagna
IX Legislatura
Oggetto: 1348 N. 2/2011
Assemblea Legislativa
I Commissione Permanente
Bilancio Affari Generali ed Istituzionali
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Disciplina della
partecipazione della Regione Emilia-Romagna ai fondi immobiliari
chiusi per il sostegno all'edilizia residenziale sociale
pubblicato sul Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale n. 69
del 04/05/2011
Testo licenziato dalla Commissione nella seduta antimeridiana del
21/06/2011
DISCIPLINA DELLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA AI
FONDI IMMOBILIARI CHIUSI PER IL SOSTEGNO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE
SOCIALE
Art. 1
Oggetto
1. In attuazione di quanto previsto dal piano nazionale di edilizia
abitativa, e nell'ambito della politiche della Regione
Emilia-Romagna per la casa, la presente legge disciplina la
partecipazione della Regione ai fondi immobiliari chiusi il cui
oggetto sociale comprenda prioritariamente l'incremento dell'offerta
di alloggi di edilizia residenziale sociale e di ogni altra
tipologia di alloggi accessibili dagli utenti a condizioni più
favorevoli di quelle di mercato.
Art. 2
Finalità
1. La presente legge ha lo scopo di:
a) ampliare la gamma degli strumenti per l'attuazione delle
politiche per la casa attraverso il ricorso a strumenti finanziari
innovativi;
b) concorrere a creare le condizioni per incrementare i flussi
finanziari destinati ad investimenti finalizzati ad accrescere
l'offerta di alloggi di edilizia residenziale sociale;
c) favorire lo sviluppo di forme di collaborazione e di
partenariato pubblico-privato massimizzando gli effetti sociali
della partecipazione di soggetti pubblici ai fondi immobiliari
chiusi;
d) fornire agli enti locali misure di sostegno per la verifica
tecnica delle ipotesi di programmi di edilizia residenziale sociale
di cui alla presente legge.
Art. 3
Partecipazione ai fondi
1. La Regione è autorizzata a sottoscrivere quote di fondi
immobiliari chiusi attraverso:
a) conferimento in danaro;
b) apporti di beni immobili.
2. I fondi immobiliari chiusi ai quali partecipa la Regione devono:
a) disporre del regolamento approvato dalla Banca d'Italia ed aver
incaricato la Società di Gestione del Risparmio e l'Advisor tecnico;
b) assicurare l'impiego di somme almeno pari alle risorse da essa
conferite esclusivamente per la realizzazione di interventi nel
territorio regionale;
c) prevedere forme di partecipazione della Regione stessa alla
definizione delle strategie di investimento;
d) contemplare nel proprio oggetto sociale la realizzazione di
alloggi di edilizia residenziale sociale.
3. La selezione dei fondi immobiliari chiusi ai quali la Regione
partecipa avviene mediante procedura ad evidenza pubblica
considerando, in particolare, i seguenti elementi di valutazione:
a) la quota del valore complessivo del fondo investita in attività
immobiliare;
b) la quota dell'investimento immobiliare destinata all'edilizia
residenziale sociale e ad altre tipologie di alloggi accessibili
agli utenti a condizioni più favorevoli di quelle di mercato;
c) il rendimento atteso sul valore complessivo del fondo;
d) il rendimento atteso e il profilo di rischio delle diverse
classi di quote del fondo, qualora il suo capitale sia suddiviso in
tali classi;
e) i canoni di locazione applicati agli alloggi di edilizia
residenziale sociale e alle altre tipologie di alloggi accessibili
dagli utenti a condizioni più favorevoli di quelle di mercato;
f) i canoni di locazione applicati ai restanti alloggi di edilizia
residenziale;
g) la durata del fondo;
h) le regole di liquidazione del fondo;
i) le regole di governo e di gestione del fondo.
4. I fondi immobiliari chiusi cui la Regione partecipa devono
impegnarsi a indirizzare la propria attività nel territorio
regionale tenendo conto delle esigenze connesse:
a) al contenimento del consumo di territorio, privilegiando
interventi di recupero e di riqualificazione urbana, oltre
all'utilizzo del patrimonio immobiliare invenduto;
b) all'applicazione, migliorativa rispetto a quanto prescritto
dalla normativa vigente, di tecnologie e di tecniche costruttive a
basso consumo di energia e a basso impatto ambientale, nonché al
ricorso a fonti energetiche rinnovabili;
c) all'ampia diffusione sul territorio regionale degli interventi.
5. I fondi immobiliari chiusi cui la Regione partecipa devono
altresì trasmettere alla Giunta regionale una relazione annuale
sulle attività svolte relativamente all'edilizia residenziale
sociale nella regione. La relazione viene poi trasmessa dalla Giunta
alla Commissione assembleare competente.
Art. 4
Assistenza tecnica agli enti locali
1. La Regione fornisce, a richiesta degli enti locali, assistenza
tecnica in ordine agli aspetti normativi, legali, urbanistici,
ambientali, contrattuali ed economico-finanziari attinenti ai
programmi di investimento oggetto delle attività dei fondi
immobiliari chiusi partecipati dalla Regione stessa.
2. A tal fine la Regione può:
a) avvalersi delle proprie strutture tecnico-amministrative;
b) avvalersi di competenze professionali esterne, anche con la
sottoscrizione di apposite convenzioni con Università ed enti ed
istituti di ricerca;
c) erogare contributi per l'acquisizione di assistenza tecnica da
parte degli enti locali.
Art. 5
Programmazione e attuazione
1. L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale,
approva un atto di programmazione per l'attuazione della presente
legge.
2. La Giunta regionale con proprio atto definisce le modalità di
attuazione del programma di cui al comma 1, approva i relativi bandi
di selezione dei fondi immobiliari chiusi ai quali partecipare e
definisce i criteri per l'applicazione dell'articolo 4.
Art. 6
Abrogazioni
1. La legge regionale 6 aprile 1998, n. 12 (Interventi della Regione
Emilia-Romagna in materia di fondi immobiliari chiusi e mercati
mobiliari regolamentati) è abrogata.
Art. 7
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la
Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposite unità
previsionali di base e relativi capitoli nella parte spesa del
bilancio regionale, a norma di quanto disposto dall'articolo 10
della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 15 (Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
2011 e bilancio pluriennale 2011-2013), la cui copertura è garantita
dai fondi a tale scopo specifico accantonati, nell'ambito del Fondo
speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, al capitolo 86350, Fondo
speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti
legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti ,
voce n. 13, dell'elenco n. 2 allegato al bilancio regionale per
l'esercizio 2011.
2. Per gli esercizi successivi al 2011, la Regione fa fronte con i
fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e
relativi capitoli del bilancio regionale che verranno dotati della
necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo
37 dalla legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento
contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6
luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4).
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