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Legislatura IX - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 1473
Nuove norme sugli istituti di garanzia. Modifica della Legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25 Norme sul Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1995, n. 15 (Nuova disciplina del Difensore civico) , della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza e della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 3 Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli Istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna

Testo:

                               INDICE
TITOLO I Modifica della legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25
Art. 1 Modifica dell'articolo 7 della legge regionale n. 25 del
2003
Art. 2 Modifiche dell'articolo 8 della legge regionale n. 25 del
2003
Art. 3 Modifica dell'articolo 9 della legge regionale n. 25 del
2003
Art. 4 Modifica dell'articolo 11 della legge regionale n. 25 del
2003
Art. 5 Introduzione dell'articolo 13 bis nella legge regionale n.
25 del 2003
Art. 6 Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale n. 25
del 2003
Art. 7 Modifica dell'articolo 15 della legge regionale n. 25 del
2003
Art. 8 Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale n. 25
del 2003
Art. 9 Introduzione dell'articolo 16 bis nella legge regionale n.
25 del 2003
Art. 10 Disposizione transitoria
TITOLO II Modifica della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9
Art. 11 Modifica dell'articolo 2 della legge regionale n. 9 del
2005
Art. 12 Abrogazione dell'articolo 6 della legge regionale n. 9 del
2005
Art. 13 Modifica dell'articolo 7 della legge regionale n. 9 del
2005
Art. 14 Modifiche dell'articolo 8 della legge regionale n. 9 del
2005
Art. 15 Modifiche dell'articolo 9 della legge regionale n. 9 del
2005
Art. 16 Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale n. 9
del 2005
Art. 17 Modifica dell'articolo 11 della legge regionale n. 9 del
2005
Art. 18 Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale n. 9
del 2005
Art. 19 Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale n. 9
del 2005
TITOLO III Modifica della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 3
Art. 20 Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 19
febbraio 2008, n. 3
TITOLO I
Modifica della legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25
Art. 1
Modifica dell'articolo 7 della legge regionale n. 25 del 2003
1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 25
del 2003 sono aggiunte le seguenti parole: per un periodo di almeno
cinque anni .
Art. 2
Modifiche dell'articolo 8 della legge regionale n. 25 del 2003
1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 25
del 2003 è aggiunto il seguente periodo: Ciascun consigliere può
avanzare una candidatura motivata e accompagnata dal relativo
curriculum. .
2. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 25 del 2003 è
sostituito dal seguente:
2. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei
consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la terza votazione è eletto
il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri
assegnati alla Regione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 10,
comma 1. .
Art. 3
Modifica dell'articolo 9 della legge regionale n. 25 del 2003
1. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 25 del 2003
dopo le parole imprenditoriale o professionale sono aggiunte le
seguenti: da cui possa derivare un conflitto di interessi con
l'incarico assunto .
Art. 4
Modifica dell'articolo 11 della legge regionale n. 25 del 2003
1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale n.
25 del 2003 è aggiunto il seguente periodo: Il Difensore civico può
riassumere in Aula la relazione. .
Art. 5
Introduzione dell'articolo 13 bis nella legge regionale n. 25 del
2003
1. Nella legge regionale n. 25 del 2003 dopo l'articolo 13 è
inserito il seguente:
Art. 13 bis
Rapporti con i Garanti regionali ed il Comitato regionale per le
comunicazioni (Co.Re.Com.)
1. Il Difensore civico, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza e
il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o
limitative della libertà personale, si danno reciproca segnalazione
di situazioni di interesse comune, coordinando la propria attività
nell'ambito delle rispettive competenze; collaborano altresì con il
Co.Re.Com. (Comitato regionale per le comunicazioni) nel vigilare
sull'operato dei mezzi di comunicazione e nel segnalare agli organi
competenti eventuali trasgressioni commesse. .
Art. 6
Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale n. 25 del 2003
1. L'articolo 14 della legge regionale n. 25 del 2003 è sostituito
dal seguente:
Art. 14
Indennità
1. Al Difensore civico è corrisposta, per dodici mensilità annuali,
un'indennità mensile di funzione pari al 60% dell'indennità di
carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali, nonché lo
stesso trattamento di missione. .
Art. 7
Modifica dell'articolo 15 della legge regionale n. 25 del 2003
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 25 del
2003 sono aggiunti i seguenti commi:
2 bis) Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale
di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il
Difensore civico ha autonomia gestionale e organizzativa.
2 ter) Le determine e i provvedimenti di liquidazione attuativi del
programma del Difensore civico sono di competenza del dirigente di
riferimento della struttura di supporto agli istituti di garanzia. .
Art. 8
Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale n. 25 del 2003
1. L'articolo 16 della legge regionale n. 25 del 2003 è sostituito
dal seguente:
Art. 16
Sede
1. Il Difensore civico ha sede presso l'Assemblea legislativa
dell'Emilia-Romagna e si avvale della struttura di supporto agli
istituti di garanzia di cui all'articolo 16 bis. .
Art. 9
Introduzione dell'articolo 16 bis nella legge regionale n. 25 del
2003
1. Nella legge regionale n. 25 del 2003, dopo l'articolo 16, è
inserito il seguente:
Art.16 bis
Funzionamento della struttura di supporto agli istituti di garanzia
1. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, sentiti il
Difensore civico, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza e il
Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative
della libertà personale, stabilisce con proprie deliberazioni la
dotazione organica della struttura di supporto agli istituti di
garanzia e le professionalità necessarie allo svolgimento
dell'attività.
2. Per l'adozione dell'atto di conferimento di incarico di
responsabilità della struttura o della posizione dirigenziale di
supporto agli istituti di garanzia, l'Ufficio di Presidenza deve
sentire il Difensore civico, il Garante per l'infanzia e
l'adolescenza e il Garante delle persone sottoposte a misure
restrittive o limitative della libertà personale.
3. Per lo svolgimento delle loro funzioni, il Difensore civico, il
Garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Garante delle persone
sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale
possono richiedere la collaborazione di tutti gli uffici regionali,
previa intesa tra Ufficio di Presidenza e Giunta regionale.
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Difensore civico, il
Garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Garante delle persone
sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà
personale, possono avvalersi, nell'ambito delle previsioni di spesa
contenute nel programma approvato dall'Ufficio di Presidenza, di
soggetti od organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.
5. In caso di mancata elezione del Garante per l'infanzia e
l'adolescenza e del Garante delle persone sottoposte a misure
restrittive o limitative della libertà personale, tutte le funzioni
loro attribuite ai sensi, rispettivamente, della legge regionale 17
febbraio 2005, n. 9, e della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 3,
possono essere esercitate dal Difensore civico con una reggenza
transitoria per un periodo massimo di tre mesi, sulla base di una
delibera dell'Ufficio di Presidenza. In tale caso, l'Ufficio di
Presidenza assume le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2, sentito il
solo Difensore civico. Il Difensore è altresì tenuto a predisporre
la relazione annuale di cui all'articolo 11 e il programma di
attività di cui all'articolo 15, anche con riferimento alle funzioni
attribuitegli ai sensi del presente comma. .
Art. 10
Disposizione transitoria
1. La disposizione di cui all'articolo 6 trova applicazione dalla
prima elezione del Difensore civico successiva all'entrata in vigore
della presente legge.
TITOLO II
Modifica della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9
Art. 11
Modifica dell'articolo 2 della legge regionale n. 9 del 2005
1. La lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale
n. 9 del 2005 è abrogata.
Art. 12
Abrogazione dell'articolo 6 della legge regionale n. 9 del 2005
1. L'articolo 6 della legge regionale n. 9 del 2005 è abrogato.
Art. 13
Modifica dell'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2005
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2005
dopo le parole competenza ed esperienza professionale sono
inserite le seguenti: , almeno quinquennale, .
2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 7 della legge
regionale n. 9 del 2005 è aggiunta la seguente:
b bis) gli amministratori di enti ed imprese o associazioni che
ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione. .
3. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2005
dopo le parole commercio o professione sono aggiunte le seguenti:
da cui possa derivare un conflitto di interessi con l'incarico
assunto .
Art. 14
Modifiche dell'articolo 8 della legge regionale n. 9 del 2005
1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 9
del 2005 è aggiunto il seguente periodo: Ciascun consigliere può
avanzare una candidatura motivata e accompagnata dal relativo
curriculum. .
2. Alla fine del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 9
del 2005 è aggiunto il seguente periodo: In caso di rielezione deve
comunque ottenere i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati
alla Regione. .
Art. 15
Modifiche dell'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2005
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2005 le
parole per la durata della legislatura regionale sono sostituite
dalle seguenti: per cinque anni. .
2. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2005 è
sostituito dal seguente:
2. Alla scadenza del mandato resta in carica fino alla nomina del
successore e comunque per un periodo di tempo non superiore a
novanta giorni, entro il quale deve essere nominato il nuovo
Garante. .
3. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2005 è
abrogato.
Art. 16
Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale n. 9 del 2005
1. L'articolo 10 della legge regionale n. 9 del 2005 è sostituito
dal seguente:
Art. 10
Indennità
1. Al Garante è corrisposta, per dodici mensilità annuali,
un'indennità mensile di funzione pari al 45% dell'indennità di
carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali, nonché lo
stesso trattamento di missione. .
Art. 17
Modifica dell'articolo 11 della legge regionale n. 9 del 2005
1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 9 del 2005
l'ultimo periodo è così sostituito: L'Assemblea legislativa, su
proposta dell'Ufficio di Presidenza, esamina e discute la relazione
del Garante entro due mesi dalla presentazione. Il Garante può
riassumere in Aula le relazioni. .
Art. 18
Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale n. 9 del 2005
1. L'articolo 12 della legge regionale n. 9 del 2005 è sostituito
dal seguente:
Art. 12
Sede e struttura
1. Il Garante ha sede presso l'Assemblea legislativa
dell'Emilia-Romagna e si avvale della struttura di supporto agli
istituti di garanzia di cui all'articolo 16 bis della legge
regionale 16 dicembre 2003, n. 25 Norme sul Difensore civico
regionale. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1995, n. 15
(Nuova disciplina del Difensore civico) , articolo che si applica
integralmente.
2. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Garante opera, anche in
collegamento con l'Assessorato regionale competente, con i servizi
pubblici che hanno competenza sui minori. .
Art. 19
Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale n. 9 del 2005
1. L'articolo 13 della legge regionale n. 9 del 2005 è sostituito
dal seguente:
Art. 13
Programmazione delle attività del Garante
1. Entro il 15 settembre di ogni anno, il Garante presenta
all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa il programma di
attività per l'anno successivo con l'indicazione del relativo
fabbisogno finanziario.
2. L'Ufficio di Presidenza, previa discussione cui partecipa anche
il Garante, esamina ed approva il programma. In conformità al
programma approvato sono determinati i mezzi e le risorse da
iscrivere nella previsione di spesa del bilancio dell'Assemblea
legislativa e da porre a disposizione del Garante.
3. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di
attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Garante ha
autonomia gestionale e organizzativa.
4. Le determine e i provvedimenti di liquidazione attuativi del
programma del Garante sono di competenza del dirigente di
riferimento della struttura di supporto agli istituti di garanzia di
cui all'articolo 16 bis della legge regionale n. 25 del 2003. .
TITOLO III
Modifica della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 3
Art. 20
Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 19 febbraio
2008, n. 3
1. L'articolo 10 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 3 è così
sostituito:
Art.10
Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure
restrittive o limitative della libertà personale
1. È istituito l'Ufficio del Garante regionale delle persone
sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà
personale, di seguito denominato 'Garante', al fine di contribuire a
garantire, in conformità ai principi costituzionali e nell'ambito
delle competenze regionali, i diritti delle persone presenti negli
Istituti penitenziari, negli Istituti penali per i minori, nelle
strutture sanitarie, in quanto sottoposte a trattamento sanitario
obbligatorio, nei centri di prima accoglienza, nei centri di
assistenza temporanea per stranieri e in altri luoghi di restrizione
o limitazione delle libertà personali.
2. Il Garante promuove iniziative per la diffusione di una cultura
dei diritti dei detenuti, in collaborazione con gli Assessorati
regionali competenti e con soggetti pubblici e privati. Opera
altresì in collaborazione e collegamento con gli Assessorati
regionali competenti e con soggetti pubblici e privati interessati,
nonché con le figure di garanzia presenti a livello comunale.
3. Il Garante è scelto tra persone in possesso dei requisiti
richiesti per l'elezione a consigliere regionale e di comprovata
competenza ed esperienza professionale, almeno quinquennale, in
ambito penitenziario, nel campo delle scienze giuridiche, delle
scienze sociali o dei diritti umani. Deve offrire garanzia di
probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità
nell'esercizio delle proprie funzioni. Si applicano al Garante le
cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dall'articolo 7,
commi 2 e 3, nonché il comma 4 del medesimo articolo, della legge
regionale n. 9 del 2005 Istituzione del Garante regionale per
l'infanzia e l'adolescenza. .
4. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di
giudizio e valutazione.
5. Il Garante è eletto dall'Assemblea legislativa con voto segreto.
Ciascun consigliere può avanzare una candidatura motivata e
accompagnata dal relativo curriculum. È eletto il candidato che
ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.
Dopo la terza votazione è eletto il candidato che ottiene la
maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati alla Regione. In caso
di rielezione deve comunque ottenere i voti dei due terzi dei
consiglieri assegnati alla Regione.
6. Il Garante resta in carica per cinque anni ed è rieleggibile una
sola volta. Alla scadenza del mandato resta in carica fino alla
nomina del successore e comunque per un periodo di tempo non
superiore a novanta giorni, entro il quale deve essere nominato il
nuovo Garante.
7. Per quel che concerne la disciplina delle indennità del Garante,
delle relazioni sull'attività, della sede e della programmazione
delle sue attività, si applicano, rispettivamente, le disposizioni
di cui agli articoli 10, 11, 12, comma 1, e 13 della legge regionale
n. 9 del 2005. .
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