Oggetto n. 1794
Modifiche e
integrazioni alla L.R. 1 aprile 1998, n. 30 e alla L.R. 21 aprile
1999, n. 3 .
Testo:
Regione Emilia-Romagna
IX Legislatura
Oggetto: 1794 N. 4/2011
Assemblea Legislativa
III Commissione Permanente
Territorio, Ambiente, Mobilità
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Modifiche e
integrazioni alla L.R. 1 aprile 1998, n. 30 e alla L.R. 21 aprile
1999, n. 3 .
pubblicato sul Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale n. 90
del 13/10/2011
Testo licenziato dalla Commissione nella seduta antimeridiana del
01/12/2011
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30
(disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) e
alla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (riforma del sistema
regionale e locale).
I N D I C E
Titolo I
Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998
Art. 1 Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 30 del
1998
Art. 2 Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 30 del
1998
Art. 3 Modifiche all'articolo 14 bis della legge regionale n. 30
del 1998
Art. 4 Modifiche all'articolo 14 ter della legge regionale n. 30
del 1998
Art. 5 Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale n. 30
del 1998
Art. 6 Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 30 del
1998
Art. 7 Sostituzione dell'art 18 della legge regionale n. 30 del
1998
Art. 8 Inserimento dell'articolo 18 bis nella legge regionale n. 30
del 1998
Art. 9 Sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale n. 30
del 1998
Art. 10 Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 30 del
1998
Art. 11 Inserimento dell'articolo 23 bis nella legge regionale n.
30 del 1998
Art. 12 Sostituzione dell'articolo 31 della legge regionale n. 30
del 1998
Art. 13 Modifiche all'articolo 32 della legge regionale n. 30 del
1998
Art. 14 Modifiche all'articolo 32-bis della legge regionale n. 30
del 1998
Art. 15 Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 30 del
1998
Art. 16 Modifiche all'articolo 39 della legge regionale n. 30 del
1998
Art. 17 Sostituzione dell'articolo 40 della legge regionale n. 30
del 1998
Art. 18 Modifiche all'articolo 44 della legge regionale n. 30 del
1998
Art. 19 Modifiche all'articolo 45 della legge regionale n. 30 del
1998
Art. 20 Sostituzione dell'articolo 48 della legge regionale n. 30
del 1998
Art. 21 Modifiche all'articolo 49 della legge regionale n. 30 del
1998
Titolo II
Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1999
Art. 22 Sostituzione dell'articolo 162 della legge regionale n. 3
del 1999
Art. 23 Sostituzione dell'articolo 163 della legge regionale n. 3
del 1999
Art. 24 Modifica all'articolo 164 della legge regionale n. 3 del
1999
Art. 25 Sostituzione dell'articolo 164-bis della legge regionale n.
3 del 1999
Art. 26 Modifica all'articolo 164 ter della legge regionale n. 3
del 1999
Art. 27 Sostituzione dell'articolo 167 della legge regionale n. 3
del 1999
Titolo III
Disposizioni finali
Art. 28 Disposizioni finali
Titolo I
Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998
Art. 1
Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 30 del 1998
1. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 2 ottobre 1998,
n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e
locale), è sostituito dai seguenti:
2. Le funzioni di programmazione attengono all'analisi della
domanda e alla definizione della rete e della qualità e quantità
dell'offerta di trasporto pubblico.
2bis. Per i servizi autofilotranviari, tali funzioni, sono definite
dall'accordo di programma tra Regione, province e comuni; le
funzioni di progettazione sono di competenza degli enti locali
territoriali o delle loro agenzie e attengono alla definizione del
servizio offerto al pubblico ed oggetto dell'affidamento (orari,
numero delle corse giornaliere per ogni linea, bigliettazione
integrata, tenuta dei mezzi, e simili); la gestione del servizio è
regolata dal contratto di servizio tra gli enti locali competenti, o
la loro agenzia, e i soggetti affidatari ed è sottoposta al
controllo degli enti stessi o della loro agenzia.
2ter. Per i servizi ferroviari le funzioni di programmazione e
quelle di progettazione sono di diretta attribuzione della Regione,
salvo quanto stabilito dall' articolo 21, comma 3; la gestione del
servizio, il cui affidamento può intervenire anche ai sensi di
quanto previsto dall' articolo 18, comma 3, lettera c), è regolata
dal contratto di servizio e sottoposta al controllo della Regione e
del soggetto appaltante se diverso dalla stessa Regione. .
2. Il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale n. 30 del 1998
è sostituito dal seguente:
3. Il trasporto pubblico regionale e locale è organizzato secondo
il principio della separazione societaria tra i soggetti titolari
della proprietà della rete e degli impianti e quelli titolari della
gestione dei servizi. La Regione può emanare indirizzi di carattere
cogente in ordine ai contenuti dei bandi di gara e dei contratti di
servizio. Definisce altresì gli indicatori di qualità dei servizi,
gli obiettivi di miglioramento, da verificarsi allo scadere del
quinto anno di esecuzione del contratto, le forme di incentivazione
ed i meccanismi premianti e sanzionatori, che riguardo al settore
autofiloviario potranno essere concordati nell'ambito degli Accordi
di Programma di cui all'articolo 12. .
3. L'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 13 della legge
regionale n. 30 del 1998 è sostituito dai seguenti:
Per l'aggiudicazione si applica il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa. Per l'affidamento del servizio
ferroviario d'interesse regionale si procede con bando di gara
europea, aggiudicando secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa. .
4. Il comma 9 dell'articolo 13 della legge regionale n. 30 del 1998
è sostituito dal seguente:
9. L'ente competente, in sede di bando, garantisce che la
disponibilità delle reti, degli impianti e delle dotazioni
patrimoniali, ivi compreso il materiale rotabile, essenziali per
l'effettuazione del servizio, non costituisca elemento discriminante
per la valutazione delle offerte. In particolare l'ente competente,
attraverso una specifica individuazione risultante da elenco,
garantisce al gestore aggiudicatario la disponibilità delle reti,
degli impianti e delle dotazioni patrimoniali essenziali per
l'effettuazione del servizio. .
5. Il comma 10 dell'articolo 13 della legge regionale n. 30 del 1998
è sostituito dal seguente:
10. Nel rispetto delle previsioni del regolamento (CE) n. 1370/2007
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo
ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per
ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e
(CEE) n. 1107/70, gli affidamenti dei servizi di trasporto
passeggeri disciplinati dalla presente legge hanno la durata di anni
dieci per il servizio di trasporto passeggeri autofilotranviario e
di anni quindici per il servizio di trasporto passeggeri
ferroviario. La rispettiva durata può essere prorogata entro il
limite e alle condizioni indicati dal medesimo regolamento.
Art. 2
Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 30 del 1998
1. Il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale n. 30 del 1998
è sostituito dal seguente:
2. Il soggetto non più affidatario che risulti tuttavia
proprietario di beni, acquistati con contributi pubblici a fondo
perduto o trasferiti oppure conferiti da enti pubblici, individuati
dall'ente competente come funzionali all'effettuazione del servizio,
quali il materiale rotabile, gli eventuali sistemi di controllo
della navigazione e di bigliettazione tecnologicamente assistita, è
tenuto a cederne la proprietà al subentrante, venendo compensato, in
caso di contributo parziale, secondo la modalità e le valutazioni
preventivamente riportate negli atti di gara e stabilite nel
contratto di servizio, tra il soggetto proprietario e l'ente
medesimo. Nessuna compensazione è dovuta nel caso in cui i beni
risultino acquistati totalmente con contributo pubblico o trasferiti
oppure conferiti da enti pubblici, fermo restando quanto stabilito
all'articolo 13, comma 9. Il subentro riguarda anche le condizioni e
i vincoli di cui all'articolo 35. .
Art. 3
Modifiche all'articolo 14 bis della legge regionale n. 30 del 1998
1. Il comma 1 dell'articolo 14 bis della legge regionale n. 30 del
1998 è sostituito dal seguente:
1 Gli atti amministrativi, preparatori all'indizione della gara, e
i contratti di servizio garantiscono la più ampia trasparenza quanto
all' ammissibilità e all'estensione del sub affidamento dei servizi,
anche effettuato con i mezzi dell'affidatario necessari a garantire
l'adeguatezza dei servizi, nei limiti delle leggi in vigore, fermo
restando che l'affidatario è tenuto a fornire al sub affidatario
ogni direttiva necessaria per il corretto espletamento del servizio.
L'affidatario è garante della gestione e del coordinamento
dell'intero servizio affidato, delle funzioni centralizzate quali
l'immagine, la tariffazione e il sistema di controllo.
Art. 4
Modifiche all'articolo 14 ter della legge regionale n. 30 del 1998
1. Il comma 1 dell'articolo 14 ter della legge regionale n. 30 del
1998 è sostituito dal seguente:
1. La Regione riconosce come strumento di miglioramento della
qualità dei servizi lo sviluppo dell'integrazione territoriale e
gestionale, da perseguire anche gradualmente. La Regione individua
gli ambiti ottimali di affidamento dei servizi, ai sensi
dell'articolo 24, comma 1, della legge regionale n. 10 del 2008
sentito il Consiglio delle Autonomie locali. .
2. I commi 3 e 4 dell'art 14 ter della legge regionale n.30 del 1998
sono abrogati.
3. Al comma 5 dell'articolo 14 ter della legge regionale n. 30 del
1998 la parola nove è sostituita con la parola dieci .
Art. 5
Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale n. 30 del 1998
1. L'articolo 16 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito
dal seguente:
Articolo 16
Obblighi di servizio pubblico e contratti di servizio
1. All'imposizione di obblighi di servizio pubblico corrisponde
l'erogazione di compensazioni a favore dei gestori dei servizi di
trasporto.
2. La definizione analitica degli obblighi, l'ambito di svolgimento
dei servizi di trasporto passeggeri, la regolazione degli aspetti
economici e operativi nonché la quantificazione delle compensazioni,
sono realizzate attraverso la stipula di appositi contratti di
servizio.
3. È ammessa la stipula di un unico contratto di servizio congiunto
fra più enti interessati e uno stesso gestore del trasporto
pubblico.
4. Non hanno effetto nei confronti della Regione, in assenza del
consenso espresso di quest'ultima, le clausole contenute in
contratti di servizio che prevedano o causino oneri superiori a
quelli predeterminati negli accordi di programma o in altri atti.
5. I contratti di servizio individuano le condizioni e le
valutazioni tecniche e, nell'ipotesi di beni acquistati con
contributo parziale, anche economiche, in base alle quali, in caso
di subentro, il precedente affidatario mette a disposizione i beni
di cui all'articolo 13, comma 9 ed articolo 14, comma 2.
6. Il contratto di servizio deve contenere clausole sanzionatorie
che prevedano, nei casi di incompleta o inadeguata esecuzione
quantitativa o qualitativa del servizio da parte dell'esercente, la
riduzione delle somme dovute a titolo di compensazione o di
corrispettivo. Gli importi che l'esercente dimostri di avere già
riconosciuto direttamente agli utenti a titolo di rimborso o
indennizzo, per minor quantità o qualità del servizio erogato,
vengono scomputati dalle somme dovute a titolo di sanzione. L'ente
competente può destinare a interventi a favore degli utenti una
somma non superiore al 50 per cento di quanto derivante dalle
effettive riduzioni di contributi operate in base al presente comma.
7. Il contratto di servizio deve indicare gli obiettivi di qualità
erogata in termini di puntualità e regolarità dei servizi, di
mantenimento in efficienza dei mezzi e di rispetto delle normative
di emissioni atmosferiche e acustiche, di pulizia e di illuminazione
nonché di informazione agli utenti. Il contratto di servizio deve
prevedere le penali per il mancato rispetto degli obiettivi di
qualità. .
Art. 6
Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 30 del 1998
1. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 17 della legge regionale n. 30
del 1998 è inserito il seguente:
1 ter. La Regione favorisce la costituzione e agevola il
funzionamento del Comitato degli utenti del servizio ferroviario
regionale, la cui composizione deve garantire la massima
rappresentatività degli utenti e delle loro associazioni. A tal fine
la Regione vigila affinché i principi e le regole interne del
comitato garantiscano tale rappresentatività. Il comitato ha
funzioni consultive e può partecipare su invito della società di cui
all'articolo 18, attraverso propri rappresentanti, alle sedute del
Comitato di monitoraggio e consultazione di cui all'articolo 18 bis
comma 2 specificatamente attinenti alla qualità ed al livello
quantitativo dei servizi oggetto del contratto, in merito ai quali
esercita, in seno a detto comitato, le funzioni di verifica
consultiva ad esso attribuite. .
Art. 7
Sostituzione dell'art 18 della legge regionale n. 30 del 1998
1. L'articolo 18 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito
dal seguente:
Articolo 18
La società di gestione della rete ferroviaria regionale
1. La società di gestione, di cui all'articolo 38, comma 2, della
legge regionale 23 dicembre 2010, n. 14 (Legge finanziaria regionale
adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013), è una società in
house , a prevalente capitale regionale e totale capitale pubblico,
ai sensi dell' articolo 22, comma 1, e opera anche in regime di
concessione, ai sensi dell'articolo 13, comma 4.
2. Per lo svolgimento di tali compiti fruisce di risorse proprie,
derivanti dalla gestione dei beni alla stessa affidati, di
finanziamenti regionali disciplinati anche da appositi contratti, di
altre risorse pubbliche e private.
3. La società regionale che gestisce la rete ferroviaria:
a) assicura la piena fruibilità e il costante mantenimento in
efficienza delle linee e delle infrastrutture e del materiale
rotabile a essa attribuito;
b) attua investimenti mirati al potenziamento e ammodernamento
tecnologico e allo sviluppo delle linee e degli impianti ferroviari
anche in relazione a strategie di commercializzazione dei servizi;
c) svolge le procedure concorsuali per l'affidamento del servizio di
trasporto ferroviario regionale, sulla base degli indirizzi e dei
vincoli ad essa dati dalla Regione, sottoscrive il contratto ed
esegue i pagamenti;
d) esegue il monitoraggio del relativo contratto di servizio e, su
richiesta della Regione, redige rapporti periodici sull' erogazione
dei servizi di trasporto e della loro efficienza ed efficacia, ai
fini del perseguimento degli obiettivi della presente legge;
e) gestisce e sviluppa un sistema informativo coordinato con quello
della Regione e da essa liberamente accessibile nelle materie
afferenti i compiti attribuiti e conseguenti, in particolare, le
applicazioni per le analisi e il controllo della regolarità della
circolazione. .
Art. 8
Inserimento dell'articolo 18 bis nella legge regionale n. 30 del
1998
1. Dopo l'articolo 18 della legge regionale n. 30 del 1998 è
inserito il seguente:
Articolo 18 bis
Attività di controllo e altre competenze della Regione in materia di
trasporto ferroviario
1. La Regione esercita, direttamente o tramite soggetti a ciò
autorizzati, le funzioni di alta vigilanza finalizzate
all'accertamento della regolarità, della qualità e del buon
andamento del servizio di trasporto ferroviario di propria
competenza. Effettua ispezioni volte al controllo, alla verifica e
al monitoraggio dell'attuazione della programmazione e della
progettazione del servizio secondo le modalità programmate e
progettate, di cui all'articolo 13, nonché alla verifica del
rispetto degli indirizzi e degli standard indicati dalla Regione
alla società di gestione della rete ferroviaria regionale.
2. Al fine di monitorare il rispetto del contratto di servizio e
facilitare la sua gestione, deve essere prevista dal contratto
stesso la costituzione di un comitato tecnico di monitoraggio e
consultazione, di cui facciano parte anche rappresentanti della
Regione. Le azioni correttive attinenti al rispetto degli impegni
reciproci assunti dalle parti con il contratto di servizio e gli
obiettivi di miglioramento, possono essere discusse e concordate,
salve le specifiche competenze, nelle riunioni del comitato tecnico.
3. Nell'ambito delle proprie attività di controllo la Regione
esercita la potestà sanzionatoria.
4. La Regione esercita le funzioni ad essa attribuite dalla
normativa comunitaria e statale in materia ferroviaria, riguardanti
in particolare il ruolo di organismo regolatore della propria rete
e di controllo attinenti i diritti e gli obblighi dei passeggeri. .
Art. 9
Sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale n. 30 del 1998
1. L'articolo 22 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito
dal seguente:
Articolo 22
Rete ferroviaria
1. Fanno parte integrante della rete ferroviaria regionale, comunque
acquisiti: le infrastrutture, le attrezzature e gli impianti di
qualunque genere, necessari per l'esercizio del trasporto
ferroviario, ivi comprese le stazioni, le fermate e i centri di
interscambio passeggeri e merci collocati sulla rete stessa nonché
ogni altra dotazione o intervento finanziati dalla medesima Regione
per il potenziamento e ammodernamento della rete ferroviaria
regionale e delle sue pertinenze.
2. La Regione affida la gestione della rete di sua competenza, nel
rispetto delle disposizioni dell'articolo 13, comma 3, alla società
di cui all'articolo 18, di proprietà esclusiva della Regione e degli
enti locali o di forme associative a totale controllo degli enti
locali. Gli enti locali a loro volta non possono cedere quote a
soggetti diversi da quelli di cui al periodo che precede. A tale
società può anche essere trasferita dalla Regione, in tutto o in
parte, la proprietà delle reti, degli impianti e delle dotazioni
patrimoniali.
3. La Giunta regionale determina le condizioni di funzionalità,
affidabilità, nonché le condizioni per l'accesso alla rete stessa
nel rispetto dei principi della separazione della rete e dei
servizi. .
Art. 10
Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 30 del 1998
1. Il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale n. 30 del 1998
è sostituito dal seguente:
1. I servizi ferroviari d'interesse regionale vengono affidati
secondo le modalità dell'articolo 13. .
2. Il comma 2-bis dell'articolo 23 della legge regionale n. 30 del
1998 è sostituito dal seguente:
2 bis. La Regione stipula periodicamente con i gestori di reti
ferroviarie, diverse dalla propria, ma interessate dai servizi di
sua competenza, accordi quadro secondo le previsioni del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188 (Attivazione della direttiva
2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE
in materia ferroviaria). .
3. Il comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale n. 30 del 1998
è abrogato.
Art. 11
Inserimento dell'articolo 23 bis nella legge regionale n. 30 del
1998
1. Dopo l'articolo 23 della legge regionale n. 30 del 1998 è
inserito il seguente:
Articolo 23 bis
Regolamentazione degli attraversamenti di linee ferroviarie di
proprietà regionale;
occupazione, utilizzo in concessione di aree appartenenti alla
consistenza ferroviaria
1. La Regione Emilia-Romagna, con apposito regolamento, disciplina:
a) l'applicazione dei canoni relativi alle concessioni di diritti di
attraversamento di linee ferroviarie e alle occupazioni di aree
appartenenti alla consistenza regionale;
b) le modalità di richiesta e di utilizzo in concessione precaria di
aree del demanio e del patrimonio regionale, sia disponibile che
indisponibile, facenti parte della consistenza ferroviaria di
pertinenza;
c) le sanzioni pecuniarie e amministrative per il mancato rispetto
delle norme del regolamento medesimo.
2. I canoni sono introitati dal gestore della infrastruttura
ferroviaria con vincolo di destinazione per il miglioramento
infrastrutturale sulla base di programmi di intervento da concordare
con la Regione.
3. Il pagamento del canone è annuale. Il gestore applica il
regolamento di cui al comma 1 e disciplina autonomamente l'ammontare
di franchigie e fideiussioni, nonché del versamento una tantum per
spese di sopralluogo, istruttoria e vigilanza.
4. Il gestore dell'infrastruttura è tenuto a rendicontare
annualmente alla Regione Emilia-Romagna in ordine all'ammontare dei
canoni percepiti nell'anno di riferimento. .
Art. 12
Sostituzione dell'articolo 31 della legge regionale n. 30 del 1998
1. L'articolo 31 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito
dal seguente:
Articolo 31
Tipologia degli interventi finanziari
1. La Regione fa fronte agli oneri derivanti dalla presente legge
attraverso un fondo alimentato da risorse proprie, trasferite dallo
Stato o conferite da soggetti pubblici e privati.
2. La Regione interviene, direttamente o in concorso con altri
soggetti pubblici o privati, per il sostegno del sistema del
trasporto pubblico regionale e locale, della mobilità urbana e
dell'intermodalità mediante:
a) contributi o compensazioni a copertura degli oneri per i servizi
minimi;
b) contributi o compensazioni per iniziative di incremento e
qualificazione dei servizi di trasporto pubblico;
c) contributi a copertura degli oneri derivanti dai rinnovi
contrattuali;
d) contributi per gli investimenti in infrastrutture, sistemi
tecnologici e mezzi di trasporto, con priorità per i mezzi a basso
livello di emissione;
e) contributi per l'incentivazione alla progettazione di opere in
attuazione del Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT),
nonché di studi e progetti di carattere territoriale e ambientale
connessi alla loro realizzazione;
f) spese dirette della Regione;
g) finanziamenti per interventi ferroviari di manutenzione
straordinaria e rinnovo degli impianti e del materiale rotabile;
h) incentivi a nuove tipologie contrattuali nell'uso dei mezzi,
quali leasing e full leasing service;
i) contributi al gestore della rete ferroviaria nazionale volti al
miglioramento dell'accessibilità delle stazioni e all' eliminazione
di passaggi a livello, negli ambiti consentiti dalla normativa in
vigore.
3. La Regione fa fronte agli oneri per il trasporto ferroviario,
inerenti alle funzioni di cui al titolo II, con risorse conseguenti
all'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
relativi al trasferimento delle risorse individuate e ripartite come
previsto dagli articoli 12 e 20 del decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di
funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma
dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) o
attraverso risorse proprie.
4. La Regione provvede a trasferire le somme di cui al comma 2,
lettera b bis) alle Aziende che esercitano trasporto ferroviario
ovvero alle Agenzie locali per la mobilità e il trasporto pubblico
locale competenti per territorio, a seconda della prevalenza dei
servizi svolti. .
Art. 13
Modifiche all'articolo 32 della legge regionale n. 30 del 1998
1. Il comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale n. 30 del 1998
è sostituito dal seguente:
2. La Regione, per garantire l'equilibrio economico dei contratti
di servizio, attribuisce, con l'eventuale concorso degli altri
soggetti interessati, compensazioni adeguate ai soggetti gestori dei
servizi di competenza regionale, a fronte degli oneri di servizio
richiesti e connessi ai servizi minimi garantiti.
2. Nel comma 5 dell'articolo 32 della legge regionale n. 30 del 1998
dopo 9 e 10, è abrogata la seguente frase: in via preventiva
rispetto alla sottoscrizione dei contratti di servizio di cui
all'articolo 16, .
3. Nei commi 7 e 8 dell'articolo 32 della legge regionale n. 30 del
1998 dopo la parola contributi sono aggiunte le parole e delle
compensazioni .
Art. 14
Modifiche all'articolo 32 bis della legge regionale n. 30 del 1998
1. Il comma 2 dell'articolo 32 bis della legge regionale n. 30 del
1998 è sostituito dal seguente:
2. La Giunta regionale approva un programma triennale d'interventi
e prevede la concessione dei relativi contributi alla società di cui
all'articolo 18, finalizzati alla manutenzione straordinaria e al
rinnovo della rete, delle attrezzature, degli impianti, delle
relative pertinenze, nonché del materiale rotabile a essa assegnato,
di proprietà regionale, trasferitogli dalla regione o acquistato con
contributi regionali, stabilendo le modalità di erogazione. .
2. Il comma 3 dell'articolo 32bis della legge regionale n. 30 del
1998 è sostituito dal seguente:
3. Con l'atto di cui al comma 2, che ha anche valore di concessione
di contributi, la Giunta regionale può disporre l'erogazione, a
titolo di acconto, di una somma non superiore al 50 per cento del
contributo complessivamente concesso per il medesimo anno, a favore
dell'impresa di cui all'articolo 18. .
Art. 15
Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 30 del 1998
1. Il comma 4 dell'articolo 34 della legge regionale n. 30 del 1998
è sostituito dal seguente:
4. Il limite del 70 per cento previsto ai commi 1 e 3 non si
applica agli interventi sui beni ferroviari di proprietà della
Regione e su attrezzature, impianti e materiale rotabile, funzionali
al trasporto ferroviario di persone, oggetto di finanziamento
regionale. .
2. Dopo la lettera c) comma 6 dell'articolo 34 della legge regionale
n. 30 del 1998 sono inserite le seguenti:
c bis) la società di cui all'articolo 18, concessionaria della rete
ferroviaria regionale di cui all'articolo 18;
c ter) il gestore della rete ferroviaria nazionale nei casi e alle
condizioni consentite dalla legge. .
Art. 16
Modifiche all'articolo 39 della legge regionale n. 30 del 1998
1. Il comma 3 dell'articolo 39 della legge regionale n. 30 del 1998
è sostituito dal seguente:
3. La Giunta regionale stabilisce la tipologia dei titoli di
viaggio e i corrispondenti livelli tariffari di riferimento da
applicarsi ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale;
definisce altresì i livelli tariffari di riferimento e le modalità
d'uso di altri sistemi di mobilità complementari al trasporto
pubblico regionale e locale, quali il bike sharing , che
favoriscono l'integrazione dei servizi medesimi .
2. Il comma 5 ter dell'articolo 39 della legge regionale n. 30 del
1998 è abrogato.
Art. 17
Sostituzione dell'articolo 40 della legge regionale n. 30 del 1998
1. L'articolo 40 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito
dal seguente:
Articolo 40
Condizioni di trasporto e sanzioni amministrative
1. Le condizioni di trasporto sono stabilite dalle agenzie per la
mobilità o dalle imprese di gestione del servizio in apposito
regolamento di servizio, nel rispetto delle norme di legge, e devono
essere portate a conoscenza del pubblico in modo permanente. Se il
regolamento è stabilito dall'impresa è trasmesso all'Agenzia locale
o all'ente affidante e assume valore dopo due mesi dall'inoltro in
assenza di rilievi.
2. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale
sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a convalidarlo e
conservarlo per la durata del percorso e a esibirlo su richiesta
degli agenti accertatori. La constatazione della contraffazione del
titolo di viaggio comporta in ogni caso il ritiro del documento da
parte dell'agente in servizio.
3. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale
sono altresì tenuti, in occasione del primo accesso al servizio e di
ogni cambio mezzo, agli obblighi di validazione dei titoli di
viaggio connessi a tariffazione elettronica relativa alla mobilità
multimodale delle persone.
4. L'obbligo di validazione, in occasione del primo accesso al
servizio e di ogni cambio mezzo, degli abbonamenti personali
elettronici di tipo forfettario, potrà esser disposto in maniera
coordinata dalle autorità competenti, inserito nei regolamenti di
servizio e portato a conoscenza del pubblico in modo chiaro e
permanente.
5. La Giunta regionale potrà determinare norme specifiche di accesso
ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, in presenza di
possibili evoluzioni tecnologiche di bigliettazione.
6. La violazione degli obblighi indicati ai commi 2 e 3 comporta:
a) il pagamento dell'importo relativo alla tariffa di corsa semplice
per il servizio già usufruito;
b) la sanzione amministrativa non inferiore a cinquanta e non
superiore a duecento volte la tariffa ordinaria in vigore relativa
alla prima zona tariffaria; l'importo della sanzione è arrotondato
ai 0,50 euro superiori;
c) il pagamento dell'importo corrispondente al valore del titolo
abusivamente utilizzato, nel caso di utilizzo di titolo di viaggio
contraffatto o alterato, oltre a quanto previsto alla lettera b) e
fatta salva l'azione penale.
7. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano anche quando l'utente,
titolare di abbonamento personale non sia in grado di esibirlo
all'agente accertatore. Nel caso in cui lo stesso presenti il
documento di viaggio entro i successivi cinque giorni, purché il
documento non risulti regolarizzato successivamente all'accertamento
della violazione, si applica una sanzione fissa pecuniaria di
importo pari a 6 euro.
8. Alla violazione degli obblighi di cui ai commi 3 e 4 si applica
una sanzione pecuniaria nella misura fissa di importo pari a 6 euro.
Al viaggiatore è comunque consentito regolarizzare la propria
posizione all'atto della contestazione mediante l'immediato
pagamento nelle mani dell'agente accertatore.
9. Il pagamento delle somme, dovute per le violazioni di cui alla
presente legge, può essere effettuato nella misura minima indicata
al comma 5 lettera b) immediatamente nelle mani dell'agente
accertatore all'atto della contestazione, ovvero entro i successivi
cinque giorni nella sede del soggetto responsabile dell'emissione
dei titoli di viaggio o anche a mezzo di versamento in conto
corrente postale. Decorso tale termine, resta ferma la possibilità
del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 13 della
legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione
delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
10. I soggetti responsabili dell'emissione dei titoli di viaggio
rendono nota al pubblico la comminatoria della sanzione e dei
connessi pagamenti, mediante avvisi da affiggersi in luoghi ben
visibili agli utenti a terra e a bordo dei veicoli.
11. L'accertamento e la contestazione immediata delle violazioni
sono regolati dagli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
19 della legge regionale n. 21 del 1984, e sono svolti dagli agenti
accertatori, incaricati dai soggetti responsabili dell'emissione dei
titoli di viaggio. Gli autisti, se previsto dai regolamenti
aziendali, possono svolgere anche le funzioni di agenti accertatori.
Resta ferma la competenza degli ufficiali e agenti di Polizia
giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981,
n. 689 (Modifiche al sistema penale).
12. Gli agenti accertatori sono abilitati a effettuare i controlli
previsti dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, compresi
quelli necessari per la identificazione del trasgressore, nonché
tutte le altre attività istruttorie previste dal capo I, sezione II
della medesima legge e dalla legge regionale n. 21 del 1984.
13. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta,
come prevede l'articolo 13 della legge regionale n. 21 del 1984,
l'agente che ha accertato l'inadempimento deve inoltrare, nella più
vicina sede di esercizio, rapporto completo di processo verbale di
accertamento al soggetto responsabile dell'emissione dei titoli di
viaggio per i conseguenti adempimenti di legge.
14. L'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 15 della legge
regionale n. 21 del 1984 è emessa dal soggetto responsabile
dell'emissione dei titoli di viaggio.
15. Gli agenti accertatori provvedono anche a contestare le altre
violazioni in materia di trasporto pubblico contenute nel decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme
in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle
ferrovie e di altri servizi di trasporto) e per le quali sia
prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa.
16. Per le infrazioni di cui all'articolo 29 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 753 del 1980 che abbiano determinato
danno materiale alle attrezzature o ai beni strumentali delle
imprese, si applica la sanzione accessoria da un minimo di 103 euro
a un massimo di 309 euro, oltre al risarcimento del danno derivante.
17. I proventi delle sanzioni, nonché i rimborsi del prezzo del
servizio non pagato dall'utente, fino alla conclusione
dell'eventuale contenzioso, sono trattenuti dai soggetti
responsabili dell'emissione dei titoli di viaggio e registrati in
apposita separata voce della contabilità. .
Art. 18
Modifiche all'articolo 44 della legge regionale n. 30 del 1998
1. Il comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale n. 30 del 1998
è abrogato.
2. Al comma 3 bis dell'articolo 44 della legge regionale n. 30 del
1998 le parole agli attuali concessionari sono sostituite dalle
seguenti: al concessionario .
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 44 della legge regionale n. 30 del
1998 sono aggiunti i seguenti:
4 bis. La Regione, come indicato dall'articolo 35, salvo quanto
previsto dall'articolo 49 comma 3, può:
a) conferire, in tutto o in parte, all'impresa affidataria dei
servizi il materiale rotabile di sua proprietà;
b) trasferire o conferire, in tutto od in parte, alla società che
gestisce la rete ferroviaria il materiale rotabile di sua proprietà.
4 ter. Resta di proprietà delle imprese di cui al punto precedente
il materiale rotabile acquistato con contributi pubblici. La Giunta
regionale attribuisce alle due nuove società di cui al comma 4, a
titolo di conferimento o di trasferimento, come sopra specificato,
il materiale rotabile ed i beni appartenenti alla società acquisita
ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2000 n. 39 (Acquisizione
da parte della regione Emilia-Romagna delle quote della società
Ferrovie Emilia Romagna società a responsabilità limitata) .
4 quater. In via transitoria ed eccezionale, qualora si verifichino
condizioni contingenti in prossimità dell'affidamento del servizio
ferroviario regionale di trasporto passeggeri, anche in relazione ai
tempi di svolgimento delle procedure di gara, al fine di garantire
continuità al servizio, è consentito, alla società di cui
all'articolo 18, l'affidamento diretto del servizio di trasporto
all' esercente il servizio stesso stipulando un contratto di durata
massima triennale. .
Art. 19
Modifiche all'articolo 45 della legge regionale n. 30 del 1998
1. I commi 3, 4, 4 bis, 4 ter, 6 e 7, dell'articolo 45 della legge
regionale n. 30 del 1998 sono abrogati.
Art. 20
Sostituzione dell'articolo 48 della legge regionale n. 30 del 1998
1. L'articolo 48 della L.R. n. 30 del 1998 è sostituito dal
seguente:
Art.48
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa
fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di
base e relativi capitoli del bilancio regionale, o mediante
l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi
capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi
di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15
novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della
L.R. 27 marzo 1972, n. 4). .
Art. 21
Modifiche all'articolo 49 della legge regionale n. 30 del 1998
1. Il comma 2 dell'articolo 49 della legge regionale n. 30 del 1998
è sostituito dal seguente:
2. I beni di cui al comma 1 che, a seguito di accertamento tecnico,
risultino non più necessari all'esercizio del trasporto pubblico
regionale e locale, possono essere alienati o adibiti ad altri
scopi, d'intesa, per i mezzi adibiti a servizi autofilotranviari,
con gli enti locali.
2. Al comma 3 dell'articolo 49 della legge regionale n. 30 del 1998,
dopo la parola locale sono aggiunte le seguenti: della Regione
Emilia-Romagna .
Titolo II
Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1999
Art. 22
Sostituzione dell'articolo 162 della legge regionale n. 3 del 1999
1. L'articolo 162 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3
(Riforma del sistema regionale e locale) è sostituito dal seguente:
Articolo 162
Funzioni della Regione
1. La Regione esercita le funzioni relative alla pianificazione e
programmazione della rete viaria di interesse regionale di cui
all'articolo 163 ed al coordinamento delle funzioni attribuite alle
Province.
2. La Regione in particolare provvede:
a) alla pianificazione della viabilità nell'ambito del PRIT, in
coerenza con la pianificazione nazionale;
b) alla programmazione, attraverso il programma di cui all'articolo
164 bis, dei nuovi interventi di riqualificazione, ammodernamento,
sviluppo e grande infrastrutturazione della rete delle strade di
interesse regionale, nonché alla programmazione, attraverso il
programma di cui all'articolo 164 ter, commi 2 e 3, delle autostrade
regionali;
c) al coordinamento delle funzioni attribuite alle province, anche
attraverso l'emanazione, di concerto con le stesse, di indirizzi
tecnici in materia di progettazione, costruzione, manutenzione,
gestione e sicurezza delle strade, nonché in materia di catasto
delle strade, di sistemi informativi e di monitoraggio del traffico;
d) alla ripartizione, nell'ambito delle funzioni generali di
coordinamento, di risorse per concorrere alla manutenzione
straordinaria della rete stradale provinciale, da utilizzare in via
prioritaria su quella ricadente nella rete viaria di interesse
regionale e al fine di garantire omogeneità degli standard tecnici e
funzionali dell'intera rete provinciale;
e) all'individuazione, di concerto con gli enti territorialmente
interessati, delle opere stradali compensative, connesse o
complementari a interventi ricadenti nella rete viaria di interesse
regionale, nonché al trasferimento delle risorse di cui all'articolo
167, commi 6 e 7;
f) alla redazione dei piani regionali di riparto dei finanziamenti
per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di
percorsi ciclabili integrati, ai sensi della legge 19 ottobre 1998,
n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica). .
Art. 23
Sostituzione dell'articolo 163 della legge regionale n. 3 del 1999
1. L'articolo 163 della legge regionale n. 3 del 1999 è sostituito
dal seguente:
Articolo 163
Rete viaria di interesse regionale
1. La rete viaria di interesse regionale è individuata nella grande
rete e nella rete di base principale , così come definite dal PRIT
approvato con delibera consiliare n. 1322 del 22 dicembre 1999,
nonché dalle strade trasferite dallo Stato, dalle autostrade
regionali e dalle opere stradali a essa connesse o complementari o
compensative.
2. I piani regionali integrati dei trasporti di successiva
approvazione individuano la rete viaria di interesse regionale.
3. L'Assemblea legislativa, in deroga alla procedura di cui all'art.
5 bis della legge regionale n. 30 del 1998, su proposta della Giunta
regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, può
apportare eventuali modifiche non sostanziali alla rete viaria di
interesse regionale individuata nel PRIT. .
Art. 24
Modifica all'articolo 164 della legge regionale n. 3 del 1999
1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 164 dopo la parola
programma è eliminata la parola triennale .
Art. 25
Sostituzione dell'articolo 164 bis della legge regionale n. 3 del
1999
1. L' articolo 164 bis della legge regionale n. 3 del 1999 è
sostituito dal seguente:
Articolo 164 bis
Programma quinquennale di intervento sulla rete delle strade di
interesse regionale
1. Il programma quinquennale di intervento sulla rete delle strade
di interesse regionale è lo strumento di programmazione con il quale
la Regione definisce:
a) gli interventi per la riqualificazione, l'ammodernamento, lo
sviluppo e la grande infrastrutturazione della rete delle strade di
interesse regionale anche realizzabili con la tecnica della finanza
di progetto;
b) le opere stradali compensative o complementari o connesse alle
autostrade regionali di cui all'articolo 164 ter.
2. La Giunta regionale, sulla base degli obiettivi di sviluppo e
miglioramento della rete viaria individuati dal Piano regionale
integrato dei trasporti, nonché delle esigenze indicate dalle
Province, predispone il programma sentito il Consiglio delle
Autonomie locali..
3. L'Assemblea legislativa approva il programma e, ove necessario,
lo aggiorna annualmente su proposta della Giunta regionale. .
Art. 26
Modifica all'articolo 164 ter della legge regionale n. 3 del 1999
1. Il comma 4 dell'art. 164 ter della legge regionale n. 3 del 1999
è sostituito dal seguente:
4. La realizzazione delle autostrade regionali in attuazione del
programma previsto ai commi 2 e 3 trova copertura nelle risorse
stanziate per la rete viaria di cui all'articolo 167; le risorse,
specificamente autorizzate dal bilancio regionale, per la
realizzazione di autostrade regionali sono gestite dalla Regione
ovvero dalle Province, sulla base di specifiche convenzioni che ne
definiscono tempi, modalità e altri adempimenti. .
Art. 27
Sostituzione dell'articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999
1. L'articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999 è sostituito
dal seguente:
Articolo 167
Risorse per la rete viaria
1. La Regione stanzia per la rete viaria, distintamente e nel
rispetto dei vincoli e degli equilibri di bilancio, le risorse
trasferite dallo Stato alla Regione, nonché le risorse aggiuntive
proprie della Regione.
2. Tali risorse sono destinate a:
a) interventi di cui all'articolo 164 bis, comma 1, lettere a) e b);
b) manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale, con
priorità di spesa per quella ricadente nella rete stradale di
interesse regionale al fine di mantenere omogenei standard tecnici e
funzionali sulla stessa;
c) opere volte alla sistemazione della viabilità provinciale di
interesse regionale resesi necessarie a seguito di eventi
eccezionali o calamitosi;
d) studi di fattibilità, studi ambientali, progettazioni, analisi
preventive e indagini funzionali alla progettazione;
e) catasto delle strade, rilevazioni del traffico, attività di
monitoraggio sull'incidentalità e sulle condizioni di utilizzazione
delle strade;
f) creazione e gestione di una rete regionale di centrali di
rilevazione ed elaborazione dei dati relativi al traffico e
costituzione di un centro regionale di monitoraggio.
g) realizzazione di autostrade regionali in attuazione del programma
di cui all'articolo 164 ter.
3. Le risorse per interventi di cui al comma 2, lettere a) e b) sono
assegnate alle province secondo i criteri, le modalità e le
procedure definite dalla Giunta regionale.
4. Le risorse, specificamente autorizzate dal bilancio regionale,
per gli interventi di cui al comma 2, lettera c) destinate a eventi
eccezionali o calamitosi, sono trasferite con delibera della Giunta
regionale alla provincia interessata.
5. Le risorse per gli interventi di cui al comma 2, lettere d) , e)
ed f) sono gestite direttamente dalla Regione, anche sulla base di
apposite convenzioni con le Province.
6. La Regione è altresì autorizzata ad introitare le somme
trasferite dai soggetti gestori di infrastrutture, sulla base di
apposite convenzioni, al fine della progettazione e realizzazione
delle opere stradali compensative o connesse o complementari agli
interventi ricadenti sulla rete viaria di interesse regionale.
7. Le risorse di cui al comma 6 sono trasferite agli enti sul cui
territorio ricadranno le opere da progettare e realizzare, sulla
base di specifiche convenzioni, attuative di quelle previste al
comma 6, che ne definiscano modalità, tempi e procedure. .
Titolo III
Disposizioni finali
Art. 28
Disposizioni finali
1. Con riferimento alle modifiche apportate alla legge regionale n.
30 del 1998 dalla presente legge, al fine di consentire
l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse e per l'adeguamento
degli stanziamenti dei capitoli della parte spesa del bilancio
regionale alle necessità di realizzazione degli interventi
previsti, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio
atto, ove necessario, nel rispetto degli equilibri
economico-finanziari del bilancio, variazioni compensative alla
parte spesa del bilancio, di competenza e di cassa, fra capitoli
appartenenti alla medesima unità previsionale di base e fra unità
previsionali di base e relativi capitoli, appartenenti alla medesima
classificazione economica. A tal fine è altresì autorizzata
l'istituzione e la dotazione di nuovi capitoli di spesa nell'ambito
delle unità previsionali di base già istituite o di nuove unità
previsionali di base.