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Legislatura IX - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 1958
Norme in materia di tributi regionali (delibera di Giunta n. 1601 del 07 11 11)

Testo:

                       Regione Emilia-Romagna
IX Legislatura
Oggetto: 1958 N. 8/2011
Assemblea Legislativa
I Commissione Permanente
Bilancio Affari Generali ed Istituzionali
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Norme in materia di
tributi regionali (delibera di Giunta n. 1601 del 07 11 11)
pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino ufficiale n. 100
del 11/11/2011
Testo licenziato dalla Commissione nella seduta pomeridiana del
21/11/2011
NORME IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI
INDICE
Art. 1 - Validità delle autorizzazioni alla riscossione delle tasse
automobilistiche da parte delle agenzie di pratiche auto
Art. 2 - Versamento cumulativo della tassa automobilistica per le
imprese concedenti veicoli in locazione finanziaria
Art. 3 - Modifiche alla legge regionale n. 30 del 2003 in materia
di pagamento rateale dei tributi regionali
Art. 4 - Accertamento delle violazioni in materia di tassa
automobilistica
Art. 5 - Estinzione del contenzioso
Art. 6 - Conferma delle aliquote previste dall'articolo 2 della
legge regionale n. 19 del 2006
Art. 7 - Riscossione diretta
Art. 8 - Norma transitoria
Art. 9 - Entrata in vigore
Art. 1
Validità delle autorizzazioni
alla riscossione delle tasse automobilistiche
da parte delle agenzie di pratiche auto
1. Le autorizzazioni alla riscossione delle tasse automobilistiche
rilasciate, ai sensi dell'articolo 31, comma 42, della legge 23
dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo), alle agenzie di pratiche auto sono
valide sino a quando permangono in capo al soggetto autorizzato i
requisiti previsti dal decreto del Ministro delle finanze 13
settembre 1999 (Approvazione della convenzione tipo tra soggetti
autorizzati ex lege n. 264 del 1991 e amministrazioni destinatarie
delle tasse automobilistiche), salva la verifica sulla validità e
congruità della fidejussione di cui all'articolo 3 dello stesso
decreto ministeriale.
2. Se l'aumento dell'importo da garantire è inferiore al 10 per
cento della fidejussione già prestata, non si da luogo ad alcuna
integrazione.
Art. 2
Versamento cumulativo della tassa automobilistica
per le imprese concedenti veicoli in locazione finanziaria
1. In attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge 23 luglio
2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione
delle imprese, nonché in materia di energia), le imprese concedenti
veicoli in locazione finanziaria, di cui risultano proprietarie dal
pubblico registro automobilistico ai sensi dell'articolo 5 del
decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia
tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio
1983, n. 53, possono corrispondere cumulativamente la tassa
automobilistica con le modalità operative stabilite dalla Giunta
regionale. L'utilizzatore è tenuto, in solido con l'impresa
concedente, al regolare assolvimento della tassa automobilistica per
il veicolo oggetto di locazione finanziaria per la durata del
relativo contratto ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 953
del 1982 convertito dalla legge n. 53 del 1983.
Art. 3
Modifiche alla legge regionale n. 30 del 2003
in materia di pagamento rateale dei tributi regionali
1. All'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 30
(Disposizioni in materia di tributi regionali) sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 2 la parola mensile è soppressa e le parole trenta
rate mensili sono sostituite dalle parole dieci rate trimestrali ;
b) al comma 3 le parole del rateo mensile sono sostituite dalle
parole di una rata ;
c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
5 bis. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina
l'importo minimo delle rate, i casi in cui, in deroga a quanto
previsto dal comma 2, la rateizzazione è concessa su base mensile,
nonché ogni altro aspetto relativo all'attuazione del presente
articolo. .
Art. 4
Accertamento delle violazioni
in materia di tassa automobilistica
1. L'accertamento dell'omesso, insufficiente o tardivo versamento
della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei
relativi accessori sono effettuati in via ordinaria mediante
iscrizione a ruolo coattivo, reso esecutivo entro il termine di cui
all'articolo 5 del decreto-legge n. 593 del 1982, convertito con
modificazioni dalla legge n. 53 del 1983, con le modalità previste
dal titolo I, capo II, e dal titolo II del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito).
Art. 5
Estinzione del contenzioso
1. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla
riscossione dei crediti in essere alla data di entrata in vigore
della presente legge relativi ai tributi regionali, comprensivi o
costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi qualora
l'ammontare dovuto, per ciascun credito, non superi l'importo di
16,53 euro.
2. Se l'importo del credito supera il limite previsto al comma 1, si
procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione
per l'intero ammontare.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il
credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni
amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per
almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il
medesimo tributo.
Art. 6
Conferma delle aliquote previste
dall'articolo 2 della legge regionale n. 19 del 2006
1. Le aliquote dell'addizionale regionale all'imposta sui redditi
delle persone fisiche previste dall'articolo 2 dalla legge regionale
20 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia tributaria) sono
confermate per l'anno d'imposta 2012 e successivi fino a nuova
disposizione legislativa regionale, salva la compatibilità con le
disposizioni statali in materia.
Art. 7
Riscossione diretta
1. In coerenza con il principio di territorialità delle risorse
fiscali affermato dall'articolo 119 della Costituzione, le somme
riscosse a titolo di addizionale regionale all'imposta sul reddito
delle persone fisiche e di imposta regionale sulle attività
produttive a seguito delle attività di controllo, di liquidazione
delle dichiarazioni, e di accertamento, di accertamento con
adesione, di conciliazione giudiziale e di contenzioso tributario,
espletate dall'Agenzia delle Entrate sono riversate direttamente
presso la Tesoreria regionale con le modalità di cui alla
convenzione da stipularsi con la Regione per la gestione di detti
tributi.
2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a
titolo di tributo, interessi e sanzioni.
Art. 8
Norma transitoria
1.Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano alle istanze
presentate successivamente all'entrata in vigore della presente
legge.
Art. 9
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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