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Legislatura IX - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 1995
Istituzione del Registro unico dei controlli (RUC) sulle imprese agricole ed agroalimentari regionali e semplificazione degli interventi amministrativi in agricoltura (delibera di Giunta n. 1647 del 14 11 11).

Testo:

                       Regione Emilia-Romagna
IX Legislatura
Oggetto 1995 N. 4/2011
:
Assemblea Legislativa
II Commissione Permanente
Politiche Economiche
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Istituzione del
Registro unico dei controlli (RUC) sulle imprese agricole ed
agroalimentari regionali e semplificazione degli interventi
amministrativi in agricoltura (delibera di Giunta n. 1647 del 14 11
11).
pubblicato sul Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale n. 104
del 15/11/2011
Testo licenziato dalla Commissione nella seduta pomeridiana del
01/12/2011
ISTITUZIONE DEL REGISTRO UNICO DEI CONTROLLI (RUC) SULLE IMPRESE
AGRICOLE ED AGROALIMENTARI REGIONALI E SEMPLIFICAZIONE DEGLI
INTERVENTI AMMINISTRATIVI IN AGRICOLTURA
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di semplificare e
razionalizzare le attività amministrative in agricoltura ivi
comprese quelle di ispezione, vigilanza e verifica in loco sulle
imprese del settore agricolo ed agroalimentare, con la presente
legge intende:
a) sviluppare ed attuare un sistema informativo unitario ed
integrato dei controlli effettuati dalle amministrazioni
territoriali e dalle agenzie ed aziende pubbliche che operano in
ambito regionale;
b) individuare modalità di snellimento procedimentale connesse
all'applicazione dell'istituto del silenzio assenso con delega di
attività istruttorie documentali ai Centri autorizzati di assistenza
agricola (CAA).
Titolo I
Disciplina del Registro unico dei controlli (RUC)
Art. 2
Istituzione del Registro unico dei controlli (RUC)
1. Per perseguire le finalità di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a), è istituito il Registro unico dei controlli (RUC) sulle
imprese agricole ed agroalimentari regionali, integrato nel Sistema
informativo agricolo regionale (SIAR), di cui all'articolo 22 della
legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle
funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R.
27 agosto 1983, n. 34) e nel Sistema informativo agricolo nazionale
(SIAN), ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile
1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di
produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese
agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27
dicembre 1997, n. 449).
Art. 3
Contenuti del RUC
1. Il RUC sulle imprese agricole ed agroalimentari regionali è
costituito da uno specifico archivio informatizzato interconnesso
con l'Anagrafe delle aziende agricole, istituita con il regolamento
regionale 15 settembre 2003, n. 17 (Disciplina dell'Anagrafe delle
Aziende Agricole dell'Emilia-Romagna), attraverso il quale sono resi
disponibili, tra l'altro, i dati relativi alle risultanze dei
sopralluoghi presso le aziende in attuazione dell'articolo 3, comma
1, lettera i), del decreto Presidente della Repubblica 1° dicembre
1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della
Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'Anagrafe delle aziende
agricole, in attuazione dell'articoli 14, comma 3, del D.lgs. 30
aprile 1998, n. 173).
2. Il RUC raccoglie per ciascuna impresa le informazioni riguardanti
i dati identificativi tratti dall'Anagrafe delle aziende agricole,
l'elenco dei controlli effettuati, l'indicazione
dell'amministrazione e i dati dell'agente preposto al controllo, la
data e la tipologia di controllo effettuato, il procedimento
amministrativo a cui è connesso, la scheda o il verbale di controllo
ed i relativi esiti e l'eventuale programmazione di visite in loco
cui l'impresa sarà assoggettata, compatibilmente con le tempistiche
e con le modalità previste dai singoli procedimenti amministrativi,
fermi restando i controlli ambientali previsti dalla normativa
comunitaria e statale.
3. Nel RUC sono inserite tutte le attività di verifica tese ad
accertare la dimensione e la consistenza del complesso aziendale in
termini produttivi e colturali, il rispetto di norme di carattere
ambientale e sanitario e l'adempimento di ogni altra prescrizione,
impegno o obbligo posto in capo all'impresa per finalità connesse
all'applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale
in materia di aiuti, premi e contributi ovvero per adempiere a
discipline di regolazione dei mercati, di certificazione delle
produzioni, di profilassi e tutela fitosanitaria, sicurezza
alimentare e protezione ambientale.
4. Il RUC potrà contenere anche altri dati dell'impresa riferiti ad
adempimenti ed obblighi previsti dalla disciplina vigente, tra i
quali quelli in materia di rapporti di lavoro, aspetti previdenziali
ed assistenziali e prevenzione e sicurezza sul lavoro, che verranno
acquisiti con le modalità previste all'articolo 7 della presente
legge.
Art. 4
Amministrazioni pubbliche coinvolte
1. Il RUC unico dei controlli sulle imprese agricole ed
agroalimentari regionali è implementato con informazioni in possesso
della Regione, delle Province, delle Comunità montane e delle Unioni
di Comuni che esercitano funzioni amministrative su procedimenti in
materia di agricoltura, ai sensi delle leggi regionali n. 15 del
1997 e 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale,
l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle
funzioni).
2. Il RUC è altresì alimentato con i dati forniti dall'Agenzia
regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) in esito alle
funzioni di controllo delegate dall'Agenzia a soggetti pubblici, ai
sensi della legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione
dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura) ed in
applicazione della normativa comunitaria e nazionale sull'esercizio
delle funzioni degli organismi pagatori.
3. Oltre agli enti individuati ai commi 1 e 2, partecipano
attivamente all'implementazione del RUC l'Agenzia regionale per la
prevenzione e l'ambiente (ARPA) di cui alla legge regionale 19
aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e
istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente
dell'Emilia-Romagna) ed i servizi veterinari delle Aziende unità
sanitarie locali (USL), attraverso i diversi uffici articolati sul
territorio regionale.
4. Ciascuna amministrazione è responsabile della correttezza delle
operazioni di controllo eseguite e della corrispondenza tra i dati e
i documenti posseduti e quelli inseriti nel RUC.
Art. 5
Definizione degli strumenti e delle modalità di effettuazione dei
controlli
1. La Regione promuove, in accordo con enti, aziende ed agenzie
indicate all'articolo 4, l'elaborazione di schede di rilevazione e
di controllo e procedure di verbalizzazione condivise su tutto il
territorio regionale, nonché la definizione di standard e modalità
omogenee di effettuazione delle attività di verifica tesi al
superamento di inutili ripetizioni e disciplinati in appositi
protocolli operativi, approvati dalla Giunta regionale.
Art. 6
Efficacia ed utilizzo delle risultanze dei controlli inserite nel
RUC
1. Le amministrazioni individuate all'articolo 4 si avvalgono, nei
procedimenti di rispettiva competenza, delle risultanze dei
controlli riportate nel RUC.
2. Al fine di pianificare le proprie attività, le amministrazioni
coinvolte consultano il RUC prima dell'effettuazione di ogni
controllo in loco per verificare se i dati riportati soddisfano le
esigenze connesse all'esercizio dei compiti ispettivi, di vigilanza
e di verifica cui sono preposte, o per concertare, se già
programmato, l'effettuazione di un controllo integrato, ferma
restando la piena titolarità delle amministrazioni medesime.
3. Gli esiti degli accertamenti registrati sono utilizzati anche per
l'attivazione di procedimenti di recupero o restituzione di aiuti,
premi o erogazioni alle imprese, ai sensi della normativa
comunitaria, nazionale e regionale vigente.
4. Resta ferma l'applicazione di specifiche normative di settore e
delle disposizioni di cui alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21
(Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di
competenza regionale) e della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale) per attività di accertamento cui
consegua l'applicazione di sanzioni amministrative.
Art. 7
Accordi di collaborazione ed interscambio dati con altre pubbliche
amministrazioni
1. Al fine di implementare il RUC con ulteriori dati di cui
all'articolo 3, comma 4, la Regione promuove la sottoscrizione di
accordi di collaborazione ed interscambio con altre amministrazioni
pubbliche, in applicazione di quanto previsto dal decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione
digitale) e successive modifiche.
Art. 8
Funzioni della Regione e di AGREA
1. La Regione presidia l'attuazione del sistema unitario ed
integrato dei controlli esercitando, in particolare, le seguenti
funzioni:
a) coordina i rapporti con le diverse amministrazioni pubbliche
coinvolte;
b) individua, con il supporto di AGREA, i procedimenti interessati
al processo di registrazione nell'archivio;
c) promuove, in relazione agli esiti sul monitoraggio dei controlli
e ai fini dello sviluppo del sistema, azioni di semplificazione e
miglioramento.
2. La gestione dell'archivio informatizzato, la definizione delle
modalità di implementazione e aggiornamento di carattere
tecnico-informatico, il monitoraggio sui dati ed ogni aspetto di
carattere organizzativo-gestionale sono affidate ad AGREA, che
adotta, in accordo con la Regione e in integrazione con il SIAR, le
specifiche tecniche, i manuali operativi ed ogni provvedimento
necessario al funzionamento dell'archivio. Ad AGREA compete anche,
in accordo con la Regione, la definizione delle modalità di accesso
all'archivio informatizzato da parte delle amministrazioni pubbliche
e dei soggetti privati di cui all'articolo 10.
Art. 9
Comunicazione dei dati ed informazioni contenuti nel RUC
1. Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 3 e 11 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione
dei dati personali):
a) per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e per
l'esercizio di compiti ispettivi, di vigilanza, di verifica e
controllo, i dati e le informazioni di cui all'articolo 3, comma 2,
contenuti nell'archivio informatizzato sono oggetto di
comunicazione, anche mediante interconnessione, tra le
amministrazioni coinvolte nel sistema unitario ed integrato dei
controlli;
b) per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e per
l'esercizio di compiti ispettivi, di vigilanza, di verifica e
controllo, i dati e le informazioni di cui all'articolo 3, comma 2,
contenuti nell'archivio informatizzato possono essere comunicati,
anche mediante interconnessione, ad altre pubbliche amministrazioni,
che ne facciano richiesta, per l'esercizio dei propri compiti
istituzionali.
Art. 10
Consultazione del RUC da parte delle imprese agricole ed
agroalimentari
1. Le imprese esercenti attività agricola ed agroalimentare possono
consultare l'archivio informatizzato con riferimento ai dati ed alle
informazioni relativi alla propria posizione.
2. L'accesso può aver luogo direttamente, per il tramite di un
soggetto terzo o attraverso il CAA ai quali l'interessato
conferisce, per iscritto, apposita delega.
Titolo II
Semplificazione degli adempimenti amministrativi in agricoltura
Art. 11
Snellimento dei procedimenti
1. Per il perseguimento di obiettivi di semplificazione e
snellimento dei procedimenti di interesse dei soggetti che
esercitano l'attività agricola, la Giunta regionale, con propria
deliberazione, individua i procedimenti, di competenza della
Regione, delle Province, delle Comunità montane e delle Unioni di
Comuni, ai sensi delle leggi regionali n. 15 del 1997 e n. 10 del
2008, per i quali è ammessa la presentazione di istanze per il
tramite dei CAA, di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di
soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione
amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2,
lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38). Con la
medesima deliberazione sono individuati, con riferimento ai singoli
procedimenti, gli adempimenti istruttori che i CAA sono tenuti a
svolgere e le condizioni cui devono attenersi.
2. Le amministrazioni competenti adottano il provvedimento finale
entro il termine individuato per ciascun procedimento con la
deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, che decorre
dalla data di ricevimento dell'istanza istruita dai CAA. Decorso
tale termine che, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto
il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli
interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del
procedimento, non può comunque essere superiore a centottanta
giorni, l'istanza si intende accolta.
3. La Giunta regionale definisce inoltre le modalità di
certificazione, da parte dei CAA, della data di inoltro dell'istanza
all'amministrazione competente e dell'eventuale decorso dei termini
di conclusione del procedimento.
4. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dell'amministrazione
regionale o delle altre amministrazioni individuate al comma 1.
Art. 12
Norma di semplificazione
1. Per il perseguimento di obiettivi generali di semplificazione
amministrativa riguardanti istanze, procedure, richieste da parte di
soggetti che esercitano l'attività agricola, la Giunta regionale,
con propria deliberazione, individua i procedimenti per i quali è
ammessa la presentazione per il tramite delle organizzazioni
professionali agricole di cui all'articolo 14 della legge regionale
n. 15 del 1997.
Art. 13
Disposizioni per la tracciabilità dei rifiuti in agricoltura
1. I concessionari del servizio pubblico di gestione dei rifiuti
urbani sono autorizzati ad avvalersi delle organizzazioni
professionali agricole previste all'articolo 14 della legge
regionale n. 15 del 1997 o dei Consorzi fitosanitari provinciali di
cui alla legge regionale 22 maggio 1996, n. 16 (Riorganizzazione dei
Consorzi fitosanitari provinciali. Modifiche alle leggi regionali 28
luglio 1982, n. 34, e 7 febbraio 1992, n. 7), per gli adempimenti
relativi al trasporto dei rifiuti speciali derivanti dall'attività
agricola, sulla base di una convenzione che ne disciplini le
reciproche obbligazioni e le modalità con le quali l'agricoltore è
ricompreso nell'organizzazione del gestore del servizio pubblico.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione emana criteri
specifici tesi ad assicurare la tracciabilità del rifiuto, al fine
di conseguire livelli più elevati di tutela ambientale e della
salute, che prevedano le modalità di accreditamento dei singoli
agricoltori, nonché le modalità di conferimento all'impianto
assegnato entro il termine previsto nella comunicazione al gestore
del servizio.
Titolo III
Disposizioni finali
Art. 14
Entrata in vigore del RUC, norme per il periodo transitorio e
disposizioni applicative
1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge,
decorre un periodo transitorio non superiore a diciotto mesi,
durante il quale l'archivio informatizzato di cui al Titolo I viene
attivato ed implementato con le informazioni in possesso della
Regione, delle Province, delle Comunità montane, delle Unioni di
Comuni e di AGREA, relativamente ai procedimenti di rispettiva
competenza.
2. Previa adozione di appositi protocolli operativi, entro i
successivi dodici mesi nel RUC verranno inseriti anche i controlli
effettuati da ARPA e USL.
3. L'effettiva attivazione del RUC e dell'efficacia delle norme
riferite all'utilizzazione delle informazioni ivi inserite ed
eventuali disposizioni applicative sono stabilite con atto della
Giunta regionale pubblicato nel Bollettino ufficiale telematico
della Regione.
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