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Legislatura IX - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 1996
Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano (delibera di Giunta n. 1648 del 14 11 11). Testo base

Testo:

                       Regione Emilia-Romagna
IX Legislatura
Oggetti:1996 N. 5/2011
2016
2056
Assemblea Legislativa
III Commissione Permanente
Territorio, Ambiente, Mobilità
Esame abbinato degli oggetti:
1996 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta:
Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei
siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello
Stirone e del Piacenziano (delibera di Giunta n. 1648 del 14 11
11). Testo base
pubblicato sul Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale n.105
del 15/11/2011
2016 - Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Meo, Naldi,
Sconciaforni, Defranceschi e Moriconi: Istituzione del Parco
regionale fluviale del Secchia (16 11 11).
pubblicato sul Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale n.106
del 23/11/2011
2056 - Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Villani,
Bignami, Aimi, Bartolini, Bazzoni, Filippi, Leoni, Lombardi,
Malaguti, Pollastri e Alberto Vecchi: Riorganizzazione degli enti
gestori del sistema regionale e delle aree protette e dei siti di
Rete Natura 2000 (23 11 11).
pubblicato sul Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale n.109
del 24/11/2011
Testo licenziato dalla Commissione nella seduta antimeridiana del
12/12/2011
Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei
siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello
Stirone e del Piacenziano.
INDICE
TITOLO I Disposizioni relative all'organizzazione del sistema
regionale delle aree protette e dei Siti della rete natura 2000
Art. 1 Oggetto e finalità
Art. 2 Macroaree per i Parchi e la Biodiversità
Art. 3 Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità
Art. 4 Organi dell'Ente di Gestione
Art. 5 La Comunità del Parco
Art. 6 Il Comitato Esecutivo
Art. 7 Il Presidente
Art. 8 Il Revisore dei conti
Art. 9 La Consulta del Parco
Art. 10 Comitato per la promozione della Macroarea per i Parchi e la
Biodiversità
Art. 11 Durata e compensi degli organi
Art. 12 Costituzione degli Enti di gestione per i Parchi e la
Biodiversità
Art. 13 Liquidazione dei Consorzi di gestione dei Parchi regionali
Art. 14 Direttore
Art. 15 Personale dell'Ente di gestione per i Parchi e la
Biodiversità
Art. 16 Volontariato a favore del sistema delle aree protette
Art. 17 Funzioni della Regione
Art. 18 Osservatorio regionale per la biodiversità
Art. 19 Programma triennale di tutela e valorizzazione della
Macroarea
Art. 20 Modificazione del perimetro delle Macroaree per i Parchi e
la Biodiversità
TITOLO II Istituzione del Parco regionale dello Stirone e del
Piacenziano
Art. 21 Istituzione
Art. 22 Finalità
Art. 23 Gestione e obiettivi
Art. 24 Zonizzazione
Art. 25 Norme di salvaguardia
Art. 26 Misure di incentivazione, sostegno e promozione
TITOLO III Modificazioni a leggi regionali
Art. 27 Modificazioni alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6
(Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale
delle aree naturali protette e dei Siti della rete natura 2000)
Art. 28 Modificazioni alla legge regionale 14 aprile 2004, n.7
(Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a
leggi regionali)
Art. 29 Modificazioni alla legge regionale 2 luglio 1988, n. 27
(Istituzione del Parco regionale del Delta del Po)
Art. 30 Modificazioni alla legge regionale 27 maggio 1989, n. 19
(Istituzione del Parco storico di Monte Sole)
Art. 31 Modificazioni alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 38
(Istituzione del Parco regionale dei laghi Suviana e Brasimone)
Art. 32 Modificazioni alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 39
(Istituzione del Parco regionale dell'Abbazia di Monteveglio)
Art. 33 Modificazioni alla legge regionale 24 aprile 1995, n. 46
(Istituzione del Parco regionale di Crinale Alta val Parma e Cedra)
Art. 34 Modificazioni alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 10 (
Istituzione del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola)
Art. 35 Modificazioni alla legge regionale 4 novembre 2009, n. 19
(Istituzione del Parco regionale fluviale del Trebbia)
TITOLO IV Disposizioni transitorie e finali
Art. 36 Disposizioni transitorie
Art. 37 Clausola valutativa
Art. 38 Abrogazioni
Art. 39 Disposizioni finanziarie
Art. 40 Disposizioni finali
Art. 41 Entrata in vigore e norme transitorie per l'efficacia
TITOLO I
Disposizioni relative all'organizzazione del sistema regionale delle
Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000
Art. 1
Oggetto e finalità
1. Con la presente legge la Regione esercita le funzioni di
organizzazione territoriale del sistema regionale delle Aree
protette e dei Siti della Rete Natura 2000 e ne disciplina le
modalità di gestione in attuazione dell'articolo 1, comma 44, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti
da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia
tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie) convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 e delle
disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro
sulle aree protette).
2. La presente legge persegue le finalità di seguito indicate:
a) conseguire una efficace azione di tutela e conservazione della
biodiversità regionale;
b) attuare una gestione coordinata delle Aree protette e dei Siti
della Rete Natura 2000;
c) contribuire alla costruzione della rete ecologica regionale;
d) arrestare la perdita della biodiversità sul territorio regionale
entro il 2020 coerentemente con quanto stabilito a livello
comunitario ed internazionale;
e) garantire la fruizione consapevole e informata delle Aree
protette e dei Siti della Rete Natura 2000 da parte dei cittadini;
f) migliorare l'efficacia gestionale delle Aree protette e dei Siti
della Rete Natura 2000 individuando un ambito adeguato di esercizio
della funzione e razionalizzarne la spesa;
g) integrare l'azione di tutela della biodiversità perseguita dalla
presente legge con le funzioni regionali in materia di tutela e di
monitoraggio dell'ambiente marino e costiero.
Art. 2
Macroaree per i Parchi e la Biodiversità
1. Per l'esercizio delle funzioni di tutela e conservazione del
patrimonio naturale regionale ed in particolare per la gestione
delle Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000 il territorio
regionale, sulla base dei principi di adeguatezza, semplificazione
ed efficienza amministrativa, è suddiviso in macroaree con
caratteristiche geografiche e naturalistiche e conseguenti esigenze
conservazionistiche omogenee, definite Macroaree per i Parchi e la
Biodiversità secondo la perimetrazione di cui all'allegato
cartografico 1) della presente legge, che non ricomprendono la
porzione di territorio interessata dai Parchi nazionali e
interregionali.
2. Con deliberazione della Giunta regionale è effettuata la
ricognizione puntuale delle Aree Protette, dei Siti della Rete
Natura 2000, nonché dei territori dei Comuni ricadenti in ogni
singola Macroarea.
3. Nell'ambito delle Macroaree rimangono individuati i perimetri
relativi ai Parchi regionali, alle Riserve naturali regionali, ai
Paesaggi naturali e seminaturali protetti, alle Aree di riequilibrio
ecologico e ai Siti della Rete Natura 2000 in base ai rispettivi
atti istitutivi.
Art. 3
Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità
1. Per ogni Macroarea è istituito un ente pubblico (Ente di
gestione), delimitato e numerato come da cartografia riportata alla
Tavola A) dell'allegato 1) alla presente legge, denominato come
segue:
a) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia
Occidentale;
b) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia
Centrale;
c) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia
Orientale;
d) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po;
e) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna.
2. All'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità compete,
fermo restando quanto previsto all'articolo 40, comma 6, in
attuazione delle finalità contenute nelle leggi e negli atti
istitutivi delle Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000 e
dei criteri ed indirizzi dettati dal Programma regionale di cui
all'articolo12 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6
(Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale
delle Aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000), in
particolare:
a) la gestione dei Parchi, ivi compresi i Siti della Rete Natura
2000 situati all'interno del loro perimetro;
b) la gestione delle Riserve naturali regionali;
c) la gestione dei Siti della Rete Natura 2000 nelle aree esterne al
perimetro dei parchi;
d) l'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti e la
relativa gestione, previa proposta della Provincia territorialmente
interessata;
e) l'istituzione e il coordinamento della gestione delle Aree di
riequilibrio ecologico;
f) l'adozione del Programma di tutela e valorizzazione della
Macroarea;
g) la valutazione di incidenza dei piani di competenza comunale
nonché dei progetti e interventi approvati dalla Provincia e dal
Comune e che interessano il territorio della Macroarea, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 7
del 2004;
h) il coordinamento e la gestione delle attività di educazione alla
sostenibilità in materia di biodiversità e conservazione della
natura, in coerenza con la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 27
(Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di
informazione e di educazione alla sostenibilità);
i) l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di fauna
minore ai sensi della legge regionale 31 luglio 2006, n. 15
(Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna);
j) l'accordo con gli Enti gestori delle Riserve naturali statali
incluse nel territorio della Macroarea per le misure di
pianificazione e gestione;
k) lo sviluppo di forme di coordinamento e collaborazione con gli
Enti parco nazionale e interregionali contermini.
3. L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità subentra
inoltre ai Consorzi di gestione dei Parchi nelle seguenti funzioni,
qualora esercitate sulla base della normativa vigente:
a) la gestione del demanio forestale regionale ricompreso nel
territorio dei Parchi regionali e delle aree contigue;
b) le funzioni amministrative di cui alla legge regionale 2 aprile
1996 n. 6 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei
funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della
legge n. 352 del 23 agosto 1993) in materia di raccolta di funghi
epigei spontanei per il territorio ricompreso nel perimetro dei
Parchi.
4. L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità può inoltre
assumere tramite accordi con gli enti locali la gestione di
ulteriori compiti connessi alle proprie competenze.
5. La struttura tecnica dell'Ente di gestione può svolgere altresì
attività di supporto tecnico agli Enti locali per la gestione dei
Paesaggi naturali e seminaturali protetti, delle Aree di
riequilibrio ecologico qualora non eserciti direttamente la gestione
delle citate Aree protette.
6. I beni immobili dei Consorzi di gestione dei Parchi e quelli
strumentali all'esercizio della funzione trasferiti in attuazione
della presente legge all'Ente di gestione per i Parchi e la
Biodiversità in caso di soppressione di quest'ultimo tornano in
proprietà degli Enti locali che li avevano conferiti.
7. Per la gestione dei beni di proprietà di Amministrazioni
pubbliche, ovvero di proprietà o in disponibilità privata, l'Ente di
gestione stipula apposite convenzioni con i soggetti interessati,
che prevedano le forme e le modalità di utilizzazione del bene.
8. All'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, ai sensi di
quanto previsto dall'articolo 23 della Legge n. 394 del 1991,
partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni il cui territorio è
anche solo parzialmente incluso nel perimetro di un Parco e le
Province il cui territorio è interessato da Parchi, Riserve o da
Siti della Rete Natura 2000 inclusi nella Macroarea. Lo statuto
determina le quote di contribuzione cui è tenuto ciascun Ente
locale.
9. L'Ente di gestione ha personalità giuridica di diritto pubblico
ed è dotato di autonomia amministrativa, contabile e tecnica. Ha
sede legale preferibilmente nel territorio di uno dei Parchi
regionali inclusi nella Macroarea, come stabilito nello statuto,
ferma restando la possibilità di un'articolazione organizzativa su
più sedi.
10. L'Ente di gestione informa la propria attività a criteri di
efficacia, efficienza ed economicità, ha l'obbligo del pareggio di
bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio delle entrate e delle
spese e ha una contabilità di carattere finanziario.
11. I costi di funzionamento dell'Ente di gestione sono coperti da
contributi regionali e degli enti locali il cui territorio è anche
parzialmente ricompreso all'interno dei Parchi o di altri enti
conferenti comunque risorse e, a seguito dell'attuazione del
procedimento di cui all'articolo 40, comma 6, anche dai contributi
degli enti locali territorialmente interessati dalle altre Aree
protette e dai Siti della Rete Natura 2000, che entrino a far parte
del comitato esecutivo, dagli introiti derivanti dalle funzioni
amministrative di cui alla legge regionale n. 6 del 1996, nonché da
eventuali ulteriori funzioni amministrative in materia
faunistico-venatoria.
12. Gli introiti derivanti all'Ente di gestione per i Parchi e la
Biodiversità da attività ed iniziative riferite specificamente ad un
determinato Parco regionale sono reinvestiti per la promozione, lo
sviluppo e la salvaguardia del medesimo.
Art. 4
Organi dell'Ente di gestione
1.
Sono Organi di governo dell'Ente di gestione per i Parchi e la
Biodiversità:
a) le Comunità del Parco;
b) il Comitato esecutivo;
c) il Presidente.
2.
Sono organismi propositivi e consultivi dell'Ente di gestione:
a) le Consulte del Parco;
b) il Comitato per la promozione della Macroarea.
3. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori per la parte
non disciplinata dalla presente legge sono stabilite dallo statuto
dell'Ente.
Art. 5
La Comunità del Parco
1. Per ogni Parco è costituito un organo denominato Comunità del
Parco, composto dai Sindaci dei Comuni il cui territorio è
interessato dal perimetro del Parco o da loro Amministratori locali
delegati, nonché dai Sindaci, o loro Amministratori locali delegati,
dei Comuni che partecipano attraverso il conferimento di risorse.
Qualora in un Parco sia ricompreso il territorio di un unico Comune
e non partecipino al Parco altri Comuni le funzioni della Comunità
del Parco sono svolte dalla Giunta comunale.
2. Nel caso in cui il territorio di un Parco sia compreso in quello
di una Comunità Montana o di una Unione di Comuni o del Nuovo
circondario imolese, i medesimi possono svolgere le funzioni per
conto dei Comuni in seno alla Comunità del Parco.
3. Alla Comunità del Parco compete:
a) nominare un rappresentante in seno al Comitato esecutivo, fermo
restando quanto previsto al comma 1 dell'articolo 6;
b) determinare la destinazione degli introiti derivanti dalle
attività ed iniziative riferite al Parco e approvare le relative
modalità di utilizzo;
c) elaborare il documento preliminare relativo al Piano territoriale
del Parco;
d) proporre il Regolamento del Parco;
e) proporre i componenti della Consulta del Parco;
f) esprimere un parere sui progetti di intervento particolareggiato
del Parco presso il quale è istituita;
g) promuovere l'attuazione di progetti di sviluppo locale, da
attuarsi anche attraverso lo strumento dell'accordo di programma fra
l'Ente di gestione, la Regione, la Provincia e altri soggetti
collettivi attivi sul territorio, al fine di concertare la
destinazione degli investimenti locali stanziati dai diversi fondi
settoriali;
h) promuovere accordi fra l'Ente di gestione, le Comunità Montane e
le Unioni di Comuni per lo svolgimento di attività finalizzate alla
valorizzazione dei territori anche in attuazione dell' articolo 4
della legge regionale 20 gennaio 2004, 2 (Legge per la montagna).
4. La Comunità del Parco è validamente insediata con la presenza
della maggioranza delle quote di partecipazione al voto. Le
deliberazioni della Comunità del Parco sono validamente assunte con
la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione presenti. La
quota di partecipazione al voto dei Comuni è determinata dallo
statuto.
Art. 6
Il Comitato Esecutivo
1. Il Comitato Esecutivo, fermo restando quanto previsto al comma 7
dell' articolo 40, è costituito dai rappresentanti individuati dalle
Comunità del Parco incluse nel perimetro della Macroarea, oltre ai
Presidenti delle Province, o loro o loro Amministratori locali
delegati, il cui territorio è interessato da Parchi regionali,
Riserve e Siti della Rete Natura 2000. Qualora per il numero dei
Parchi e delle Province ricomprese nella Macroarea tale
individuazione non consenta di formare un Comitato esecutivo di 5
componenti è possibile che le Comunità del Parco esprimano più di un
rappresentante. Il Presidente è scelto dai citati soggetti al
proprio interno.
2. Qualora nel perimetro di una Macroarea sussistano forme di
associazione tra Comuni per la gestione della Rete Natura 2000 e dei
Paesaggi naturali e seminaturali protetti e delle Aree di
riequilibrio ecologico, la cui superficie protetta costituisca
almeno l'otto per cento della superficie protetta della Macroarea,
tali forme associative esprimono un rappresentante in seno al
Comitato esecutivo.
3. Al fine di favorire il coordinamento delle azioni di
conservazione della biodiversità e di promozione dei territori, i
Comuni dell'Emilia-Romagna facenti parte delle Comunità dei Parchi
nazionali possono esprimere un rappresentante in seno al Comitato
esecutivo dell'Ente di gestione della Macroarea contermine al Parco.
4. Al Comitato Esecutivo spettano tutte le funzioni non
espressamente riservate dalla legge agli altri organi, in
particolare:
a) approvare lo statuto ed il regolamento di funzionamento previo
parere obbligatorio delle Comunità del Parco;
b) nominare al proprio interno il Presidente;
c) nominare il Revisore dei conti;
d) nominare i componenti delle Consulte e del Comitato di promozione
della Macroarea per i Parchi e la Biodiversità;
e) approvare la dotazione organica del personale e assumere le
decisioni inerenti la gestione dello stesso non di competenza del
Direttore;
f) approvare il Bilancio previo parere obbligatorio delle Comunità
del Parco da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta;
g) sottoporre alla Provincia, ai sensi dell' articolo 28 della legge
regionale n. 6 del 2005, la proposta di Piano territoriale del
Parco;
h) approvare i regolamenti dei Parchi e delle Riserve naturali,
sentita la Provincia interessata;
i) approvare il Programma triennale di tutela e valorizzazione della
Macroarea per i Parchi e la Biodiversità, ivi compresi i programmi
di investimento relativi alla Macroarea sulla base dei finanziamenti
regionali, delle altre forme di finanziamento e dei contributi
versati dagli Enti Locali, previo parere obbligatorio delle Comunità
del Parco;
j) istituire i Paesaggi naturali e seminaturali protetti e le Aree
di riequilibrio ecologico;
k) approvare gli accordi, le intese e le convenzioni connesse alla
gestione della Macroarea;
l) formulare proposte e indirizzi per una gestione di area vasta
della biodiversità;
m) la proposizione alla Provincia dei progetti di intervento
particolareggiato di cui all' articolo 27 della legge regionale n. 6
del 2005.
5. Le sedute del Comitato esecutivo sono validamente insediate con
la presenza della maggioranza dei componenti e le decisioni sono
validamente assunte a maggioranza dei presenti. Ogni componente ha a
disposizione un voto.
Art. 7
Il Presidente
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente di gestione,
convoca e presiede il Comitato Esecutivo e vigila sull'esatta e
tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati.
2. Il compenso del Presidente qualora non sia un amministratore è
stabilito dal Comitato esecutivo con l'atto di nomina in misura non
superiore a quello previsto per il Sindaco di un Comune con
popolazione sino a 15.000 abitanti.
Art. 8
Il Revisore dei conti
1. La vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica
della gestione è esercitata da un Revisore unico, scelto nel
rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali) e di quanto previsto all'articolo 16, comma 25, del decreto
legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con la
legge n. 48 del 2011.
Art. 9
La Consulta del Parco
1. L'Ente di gestione svolge la propria attività garantendo la più
ampia informazione e promuovendo la partecipazione dei cittadini
alle proprie scelte; a tale scopo istituisce per ogni Parco un
organismo denominato Consulta, composto secondo le modalità e i
criteri stabiliti dallo statuto e rappresentativa delle categorie
economiche, sociali, culturali e delle associazioni ambientaliste
che svolgono stabilmente la loro attività nei territori ricompresi
nella Macroarea, interessate alle attività inerenti le Aree Protette
e i Siti della Rete Natura 2000.
2. La Consulta esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della
richiesta un parere obbligatorio non vincolante sui seguenti atti:
a) la proposta del Piano e del Regolamento del Parco;
b) la proposta di accordo agro-ambientale del Parco presso il quale
è istituita;
c) i progetti di intervento particolareggiato del Parco presso il
quale è istituita;
d) altri atti per i quali lo statuto richiede il parere.
3. Qualora sia stato stipulato l'accordo agro-ambientale ai sensi
dell'articolo 33 della legge regionale n. 6 del 2005, presso la
Consulta è istituita, con le modalità previste dallo statuto, una
commissione in rappresentanza degli agricoltori del Parco, con la
finalità di monitorare l'attuazione dell'accordo.
4. Qualora la Consulta non si esprima entro il termine di cui al
comma 2, si prescinde dal parere.
Art. 10
Comitato per la promozione della Macroarea per i Parchi e la
Biodiversità
1. Per la promozione e lo sviluppo del territorio della Macroarea e
per l'integrazione delle attività imprenditoriali con le politiche
di tutela dell'ambiente e della biodiversità l'Ente di gestione
istituisce, secondo i criteri e le modalità previste dallo statuto,
il Comitato per la promozione della Macroarea per i Parchi e la
Biodiversità.
2. Il Comitato è composto da sette componenti, di cui un
rappresentante della Regione individuato con deliberazione della
Giunta regionale, e sei rappresentanti dei seguenti diversi settori
economici: finanza, agricoltura e silvicoltura, industria,
agroalimentare, commercio e turismo.
3. Il Comitato promuove accordi ed intese tra l'Ente di gestione,
gli Enti locali il cui territorio sia ricompreso nella Macroarea ma
non nel perimetro dei parchi e i diversi settori economici al fine
di reperire le risorse necessarie alla realizzazione di interventi e
progetti nel territorio delle Aree protette e dei Siti della Rete
Natura 2000.
Art. 11
Durata e compensi degli organi
1. Gli organi e gli organismi degli Enti di gestione di cui
all'articolo 4 rimangono in carica cinque anni.
2. Qualora il Sindaco o il Presidente di Provincia cessi dalla
carica nel periodo di vigenza dell'organo di governo di cui è
componente, allo stesso subentra il nuovo eletto. La cessazione
dalla carica del soggetto delegato comporta la decadenza della
delega.
3. Ai componenti degli organi e degli organismi dell'Ente di
gestione per i Parchi e la Biodiversità, ad eccezione del Presidente
ai sensi del comma 2 dell' articolo 7, non è dovuto alcun compenso,
gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni da loro svolte,
fermo restando il rimborso delle spese di trasferta.
Art. 12
Costituzione degli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità
1. A decorrere dal 1 gennaio 2012 gli Enti di gestione per i Parchi
e la Biodiversità subentrano nei rapporti giuridici attivi e passivi
dei Consorzi di gestione dei Parchi regionali, i quali dalla
medesima data sono posti in liquidazione. Le funzioni già esercitate
dai Consorzi di gestione dei Parchi regionali sono dal 1 gennaio
2012 trasferite agli Enti di gestione per i Parchi e la
Biodiversità. Le funzioni esercitate dagli Enti locali in relazione
alle altre Aree protette e ai Siti delle Rete Natura 2000 sono
conferite agli Enti di gestione secondo quanto previsto all'articolo
40, comma 6.
2. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge il
Presidente della Giunta regionale adotta il decreto di nomina del
funzionario incaricato dell'attivazione degli Enti di gestione e
della liquidazione dei Consorzi di gestione dei Parchi regionali,
sulla base della specifica individuazione a tal fine effettuata con
precedente deliberazione della Giunta regionale.
3. Il funzionario incaricato di cui al comma 2 è scelto tra soggetti
con competenze inerenti le attività da svolgersi. La nomina ha
effetto dalla data del 1 gennaio 2012. Con il decreto di nomina è
stabilito l'eventuale compenso, rapportato all'attività da svolgere,
a carico della Regione. Per gli adempimenti di competenza il
funzionario incaricato si avvale del personale degli Enti di
gestione, nonché del personale della Regione.
4. Gli Enti di gestione esercitano le loro funzioni attraverso il
funzionario incaricato ai sensi del comma 2 sino alla data di nomina
del Direttore. Fino alla nomina del Presidente, il funzionario
incaricato ha la legale rappresentanza dell'Ente per l'espletamento
delle proprie attività.
5. I funzionari incaricati provvedono all'individuazione della sede
legale provvisoria dell'Ente, alla stipulazione dei contratti
urgenti per l'attivazione dell'Ente di gestione e adottano gli atti
necessari alla gestione. Provvedono inoltre alla prima ricognizione
dei rapporti attivi e passivi connessi con le funzioni svolte
direttamente dagli Enti locali in relazione alle altre Aree protette
e ai Siti delle Rete Natura 2000 per il subentro ai sensi
dell'articolo 40, comma 6, nonché alla prima individuazione, di
concerto con gli Enti locali, del personale dipendente da tali Enti
prioritariamente impegnato sulle funzioni da trasferire.
6. La dotazione organica dell'Ente di gestione è fissata, in sede di
prima applicazione, in misura pari ai posti di dotazione organica
coperti con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e
determinato, nei Consorzi di gestione dei Parchi regionali che
confluiscono nell'Ente. Entro sei mesi dal trasferimento il Comitato
esecutivo ridetermina, su proposta del Direttore, la dotazione
organica, nel limite massimo di costo della dotazione di prima
applicazione, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità
e avendo a riferimento l'ottimale distribuzione di competenze per lo
svolgimento delle funzioni affidate. A seguito dell'approvazione
della dotazione organica definitiva, possono essere avviate
procedure di mobilità volontaria del personale dall'Ente di gestione
per i Parchi e la Biodiversità verso gli Enti già partecipanti ai
disciolti Consorzi e viceversa.
7. Il funzionario incaricato provvede alla redazione del primo
bilancio di funzionamento dell'Ente di gestione per consentire allo
stesso di fare fronte alle spese obbligatorie nonché a stipulare il
contratto di tesoreria nelle more dell'espletamento delle procedure
di acquisizione del relativo servizio da parte del Direttore. A tal
fine il funzionario incaricato proroga l'incarico ad uno dei
Revisori dei conti dei Parchi ricompresi in ciascuna Macroarea, fino
alla nomina del nuovo Revisore.
8. La Regione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, convoca le Comunità del Parco per l'individuazione
del rappresentante ai fini della costituzione del Comitato esecutivo
e provvede altresì alla prima convocazione dello stesso. Per la
votazione relativa all'individuazione del rappresentante e fino
all'emanazione dello Statuto le quote di partecipazione degli Enti
sono fissate in proporzione a quelle attribuite nell'ambito del
soppresso Consorzio di gestione del Parco.
9. La Regione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge predispone uno schema di statuto degli Enti di
gestione le cui clausole costituiscono condizioni minime non
derogabili.
Art. 13
Liquidazione dei Consorzi di gestione dei Parchi regionali
1. La gestione della liquidazione dei Consorzi di gestione dei
Parchi regionali è svolta dal funzionario incaricato di cui all'
articolo 12 che, sentiti i Comuni e le Province il cui territorio è
interessato dal Parco, provvede:
a) alla ricognizione dei rapporti attivi e passivi in essere dei
disciolti Consorzi di gestione dei Parchi regionali;
b) alla ricognizione della dotazione patrimoniale comprensiva dei
beni mobili ed immobili da trasferire agli Enti di gestione, nonché
di quelli il cui utilizzo risulta funzionalmente connesso alle
attività di gestione della Macroarea;
c) alla ricognizione del personale dipendente dai disciolti
Consorzi, trasferito agli Enti di gestione;
d) alla redazione di un elenco degli eventuali procedimenti in corso
avanti l'Autorità giudiziaria.
2. La gestione della liquidazione deve essere conclusa alla data del
30 giugno 2012. Le risultanze delle operazioni di liquidazione sono
approvate dalla Giunta regionale.
3. Entro trenta giorni della data di approvazione delle risultanze
delle operazioni di liquidazione sono trasferiti agli Enti di
gestione per i Parchi e la Biodiversità i saldi di bilancio dei
Consorzi di gestione dei Parchi regionali.
Art. 14
Direttore
1. Ogni Ente di gestione ha un Direttore, incaricato con
deliberazione del Comitato esecutivo ovvero assunto con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110
del decreto legislativo n. 267 del 2000, secondo quanto previsto
nello statuto dell'Ente. Nel caso sia incaricato come Direttore, con
contratto di lavoro a termine, un dipendente di una pubblica
amministrazione, compresa quella che conferisce l'incarico, si
applica la disposizione di cui al comma 5 del precitato articolo
110.
2. Il Direttore provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi
stabiliti dagli organi di governo dell'Ente ed esercita poteri di
gestione tecnica, amministrativa e contabile. Il Direttore
sovrintende alla gestione amministrativa dell'Ente e, in
particolare, conferisce gli incarichi dirigenziali e non
dirigenziali.
Art. 15
Personale dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità
1. Il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato alle
dipendenze dei disciolti Consorzi di gestione dei Parchi è
trasferito, dalla data del 1 gennaio 2012, alle dipendenze dell'Ente
di gestione per i Parchi e la Biodiversità nel cui territorio
ricadono i Parchi stessi. Il personale è inquadrato nell'organico
dell'Ente di gestione nel rispetto della categoria di appartenenza
e, previo confronto con le organizzazioni sindacali, secondo i
profili professionali posseduti.
2. A seguito del completamento del procedimento previsto
all'articolo 40, comma 6, nel rispetto delle procedure di
informazione e consultazione sindacale previste dall'articolo 31 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche), il personale con contratto di lavoro a tempo
indeterminato dipendente dai Comuni e dalle Province, che svolge
prevalentemente le funzioni ivi previste, è trasferito agli Enti di
gestione con atto degli Enti di provenienza. Gli Enti coinvolti
adeguano corrispondentemente la propria dotazione organica.
3. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed
economica in godimento, compresa l'anzianità di servizio, ai sensi
dell'articolo 2112 del codice civile, come richiamato dall' articolo
31 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
4. All'atto del trasferimento del personale verranno acquisite dal
nuovo Ente anche le risorse correlate al salario accessorio relative
al personale trasferito, che verranno corrispondentemente decurtate
dalla disponibilità dell'Ente di provenienza.
5. L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità applica al
personale trasferito i trattamenti economici e normativi previsti
dai contratti collettivi decentrati integrativi vigenti presso gli
enti di provenienza, fino alla loro ridefinizione, con un accordo
decentrato, che preveda modalità e termini per la loro
omogeneizzazione.
6. Gli incarichi di responsabilità dirigenziale e non dirigenziale
in essere cessano alla data del trasferimento. Ai dipendenti
interessati è mantenuta l'erogazione mensile corrispondente alla
retribuzione di posizione, nella forma di assegno ad personam, del
compenso stabilito per l'espletamento dell'incarico fino alla
scadenza naturale di questo e comunque per un periodo non superiore
a un anno dal trasferimento. In riferimento al personale di cui al
comma 2, tale salvaguardia economica avviene solo per gli incarichi
conferiti almeno sei mesi prima del trasferimento.
7. I rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e di lavoro
autonomo, in essere presso i soppressi Consorzi alla data del loro
scioglimento, continuano con l'Ente di gestione nel cui territorio
ricadono i Parchi stessi, fino alla loro naturale scadenza. Gli
incarichi di Direttore dei disciolti Consorzi cessano alla data di
scioglimento di questi ultimi.
Art. 16
Volontariato a favore del sistema delle aree protette
1. Gli enti di gestione delle macro aree possono avvalersi, ai fini
del conseguimento delle finalità inerenti la conservazione e il
monitoraggio della biodiversità, del rafforzamento della vigilanza,
della promozione dell'informazione e dell'educazione ambientale,
nonché per il funzionamento delle strutture divulgative delle aree
protette, delle guardie ecologiche volontarie di cui alla legge
regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario
di vigilanza ecologica).
2. A tale scopo i suddetti enti, nell'ambito delle convenzioni che
regolano i rapporti con le guardie ecologiche volontarie, anche
avvalendosi dei Centri di servizio per il volontariato di cui alla
legge regionale n. 12 del 2005:
a) organizzano corsi di formazione e di qualificazione dei volontari
che intendono operare per il conseguimento dei fini di cui al
precedente comma 1;
b) promuovono ed attuano progetti rivolti al censimento e al
monitoraggio del patrimonio naturale delle aree protette e dei siti
Rete natura 2000, all'informazione e alla regolazione dei flussi dei
visitatori, all'allestimento e alla tenuta di banche dati utili
alla gestione, alla gestione delle strutture educative e
divulgative;
c) organizzano e coordinano la vigilanza territoriale.
Art. 17
Funzioni della Regione
1. La Regione esercita, anche attraverso il Programma regionale di
cui all'articolo 12 della legge regionale n. 6 del 2005, funzioni di
indirizzo, controllo e coordinamento in relazione all'attività degli
Enti di gestione nel rispetto delle finalità della presente legge,
ed in particolare:
a) emana indirizzi e linee guida vincolanti in merito agli
obiettivi, alle priorità e alle azioni da attuare per la
conservazione e la valorizzazione del sistema naturale regionale e
sull'attuazione degli interventi dei territori ricompresi nelle
Macroarea;
b) esercita la vigilanza sull'adempimento delle funzioni affidate
con la presente legge e, in caso di accertata e persistente
inattività, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 30
della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema
amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni
internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con
l'Università);
c) definisce, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, il limite
del costo di funzionamento degli Enti di gestione;
d) definisce le modalità e gli obblighi di raccolta delle
informazioni di tipo territoriale, ambientale e naturalistico al
fine di garantire l'omogeneità dei dati a livello regionale,
coordinandone le rispettive analisi e possibilità di impiego anche
ai fini della trasmissione degli stessi agli Organismi comunitari e
promuovendo la costituzione di sistemi di conoscenza e condivisione
dei dati raccolti.
2. La Regione provvede alla costituzione di un unico sistema
informativo della biodiversità a livello regionale definendone le
relative modalità di implementazione e aggiornamento. Il sistema
informativo costituisce strumento a supporto della formulazione,
implementazione, monitoraggio e valutazione dell'efficacia delle
politiche regionali in materia di tutela e conservazione del
patrimonio naturale.
3. La Regione esercita altresì le funzioni di Osservatorio regionale
della biodiversità.
Art. 18
Osservatorio regionale per la biodiversità
1. Presso la Regione è istituito l'Osservatorio regionale per la
biodiversità con il compito di formulare le proposte relative ad
iniziative e provvedimenti regionali finalizzati alla conoscenza e
alla tutela e al monitoraggio del patrimonio naturale regionale
dell'Emilia-Romagna.
2. L'Osservatorio esprime parere:
a) sulla strategia regionale in materia di biodiversità;
b) sul Programma per il Sistema regionale delle Aree protette e dei
Siti della Rete Natura 2000;
c) sulla pianificazione inerente i Parchi regionali;
d) sui Piani di gestione dei Siti della Rete Natura 2000 e le misure
di conservazione;
e) sulle iniziative relative all'acquisizione e al monitoraggio del
quadro conoscitivo della biodiversità regionale;
f) sui progetti europei di iniziativa regionale o delle singole
Macroaree;
g) sulla tutela della flora spontanea rara o minacciata;
h) sulla raccolta dei prodotti del sottobosco;
i) sulla tutela degli esemplari arborei di valore monumentale;
j) sulla tutela della fauna minore;
k) su specifici tematismi a richiesta delle singole Macroaree.
3. L'Osservatorio, i cui membri restano in carica per cinque anni, è
nominato dalla Giunta regionale ed è così composto:
a) dall'Assessore competente per materia con funzioni di presidente;
b) da otto esperti nelle discipline naturalistiche, biologiche,
agrarie, forestali, faunistiche, ecologiche, geologiche, economiche,
individuati anche a seguito di convenzioni con Istituti
Universitari.
4. La composizione dell'Osservatorio può essere integrata, per
l'espressione del parere su questioni di particolare specificità, da
esperti in materia di conservazione della natura in relazione alle
caratteristiche proprie del territorio di ogni Macroarea.
5. Il funzionamento dell'Osservatorio è disciplinato da apposito
regolamento interno.
6. Ai componenti dell'Osservatorio non è dovuto alcun compenso,
gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni da loro svolte ad
eccezione del rimborso delle spese di trasferta.
Art. 19
Programma triennale di tutela e valorizzazione della Macroarea
1. L'Ente di gestione partecipa alla formazione del Programma per il
Sistema regionale delle Aree Protette e dei Siti della Rete Natura
2000 di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 6 del 2005
attraverso l'approvazione del Programma triennale di tutela e
valorizzazione della Macroarea, che prevede in particolare:
a) la relazione sullo stato di conservazione del patrimonio naturale
compreso nelle Aree protette e nei Siti della Rete Natura 2000 e
sugli effetti prodotti dagli interventi attuati;
b) gli obiettivi generali e le azioni prioritarie necessarie per la
conservazione e la valorizzazione delle Aree protette e dei Siti
della Rete Natura 2000 di competenza;
c) le proposte per l'istituzione di nuove Aree protette o eventuali
ampliamenti o modifiche territoriali, a condizione che non
comportino una diminuzione della superficie complessiva delle Aree
protette esistenti, per l'individuazione di nuovi Siti della Rete
Natura 2000 e per la localizzazione di massima delle Aree di
collegamento ecologico;
d) il preventivo dei fabbisogni finanziari, distinto tra spese di
gestione e spese di investimento, per le Aree Protette ed i siti
della Rete Natura 2000 di competenza;
e) l'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti e
delle Aree di riequilibrio ecologico;
f) l'individuazione delle Aree di collegamento ecologico e delle
relative modalità di salvaguardia;
g) la previsione di specifiche intese, accordi e forme di
collaborazione tra Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità
per la gestione coordinata delle Aree protette e dei Siti della Rete
Natura 2000, nonché per il coordinamento delle iniziative con gli
Enti gestori dei parchi nazionali ed interregionali;
h) il riparto tra le Aree protette e i Siti della Rete Natura 2000
degli introiti derivanti da finanziamenti regionali e dalle altre
forme di finanziamento;
i) la definizione dell'ammontare dei contributi dovuti dagli Enti
locali costituenti l'Ente di gestione per i Parchi e la
Biodiversità.
Art. 20
Modificazione del perimetro delle Macroaree per i Parchi e la
biodiversità
1. Eventuali modificazioni del perimetro della Macroarea per i
Parchi e la Biodiversità sono approvate dalla Giunta regionale,
sentito l'Ente o gli Enti di gestione interessati, anche su proposta
di questi ultimi, ovvero di un Ente locale.
TITOLO II
Istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano
Art. 21
Istituzione
1. E' istituito il Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano,
che deriva dall'unione del Parco regionale fluviale dello Stirone,
istituito con legge regionale n. 11 del 1988, con la Riserva
Naturale Geologica del Piacenziano, istituita con deliberazione del
Consiglio regionale n. 2328 del 15 febbraio 2005. Il perimetro del
Parco è individuato dalla Tavola B dell'allegato 2) alla presente
legge e ricade nell'ambito territoriale dei seguenti Comuni:
a) Fidenza e Salsomaggiore Terme, in Provincia di Parma;
b) Alseno, Carpaneto Piacentino, Castell'Arquato, Gropparello,
Lugagnano Val d'Arda, Vernasca, in Provincia di Piacenza.
Art. 22
Finalità
1. Costituiscono finalità del Parco:
a) la tutela degli habitat, della flora e della fauna, il
ripristino degli ecosistemi alterati da interventi antropici, la
conservazione dei paesaggi naturali e seminaturali, al fine di
garantire la salvaguardia della biodiversità e dei suoi valori
ecologici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi, estetici,
economico e sociali;
b) la valorizzazione delle emergenze geo-paleontologiche del Parco,
che sono alla base della peculiarità dell'area protetta a livello
regionale e che costituiscono fonte di interesse scientifico a
livello internazionale;
c) la promozione, la conoscenza e la fruizione responsabile dei
beni naturali, ambientali e paesaggistici, nell'ottica di sviluppare
presso le comunità locali un comune senso di appartenenza e una
consapevolezza in grado di determinare scelte condivise di gestione
sostenibile delle emergenze territoriali;
d) il recupero delle identità storico-culturali locali e delle
buone pratiche di gestione territoriale secondo la tradizione, che
hanno fino ad oggi consentito di ottenere prodotti tipici di
qualità, in un quadro sinergico di potenziamento delle politiche di
conservazione ambientale e di fattiva collaborazione tesa ad
incrementare lo sviluppo delle attività socio-economiche
compatibili.
Art. 23
Gestione e obiettivi
1. La gestione del Parco regionale è affidata all'Ente di gestione
per i Parchi e la Biodiversità - Emilia occidentale.
2. Costituiscono obiettivi gestionali del Parco:
a) la ricerca, il monitoraggio e la gestione del patrimonio
floristico, vegetazionale e faunistico;
b) la gestione attiva e la valorizzazione delle emergenze
geo-paleontologiche e del geosito del Piacenziano, mediante
interventi localizzati e mirati al mantenimento degli affioramenti,
la collaborazione con le Università per un incremento delle ricerche
sul campo, la collaborazione con il mondo del volontariato per la
costituzione di collezioni geo-paleontologiche con valenza
scientifica;
c) l'adesione alla rete European Geoparks;
d) a realizzazione e la manutenzione di percorsi pedonali e
ciclabili attrezzati per una fruizione responsabile e sostenibile,
nell'ottica di un incremento ragionato di presenze turistiche sul
territorio;
e) il monitoraggio e la prevenzione dei danni prodotti dalla fauna
selvatica;
f) il controllo delle specie faunistiche e floristiche alloctone o
responsabili di squilibri ambientali, al fine di contribuire alla
riqualificazione degli habitat e al ripristino di ambienti idonei a
garantire la presenza delle specie autoctone;
g) lo svolgimento di attività di divulgazione, informazione,
educazione ambientale e alla sostenibilità, e la gestione di
strutture ad esse connesse (centri visita, punti informativi, Centro
Recupero Animali Selvatici, musei);
h) il coinvolgimento delle aziende agricole e dei principali
portatori di interesse nelle scelte di programmazione,
regolamentazione e gestione dell'area protetta;
i) la concertazione con gli Enti locali interessati nelle attività
di programmazione, gestione e regolamentazione dell'area protetta;
j) la predisposizione e l'attuazione di strategie integrate e
multisettoriali di informazione e marketing territoriale che
coinvolgano il Parco, i produttori agricoli e le amministrazioni
territorialmente competenti;
k) la promozione e la collaborazione attiva nella definizione di
tecniche agricole conservative e a basso impatto ambientale;
l) la tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche
superficiali e sotterranee.
Art. 24
Zonizzazione
1. Il territorio del Parco è articolato nelle seguenti zone:
a) Zona A, di Protezione Integrale: alvei fluviali in buone
condizioni di naturalità, settori di pertinenza fluviale localizzati
su aree di proprietà pubblica, aree con affioramenti paleontologici
di particolare rilievo;
b) Zona B, di Protezione Generale: aree in prevalenza naturali e
seminaturali costituite da ecosistemi in buono o discreto stato di
conservazione, interessate da moderate attività antropiche non
intensive;
c) Zona C, di Protezione Ambientale: aree in prevalenza interessate
da attività agricole e zootecniche, oltre che da altre attività
compatibili con le finalità di tutela ambientale;
d) Zona D, Territorio Urbano e Urbanizzabile: aree urbane, presenti
nel Parco in modo marginale con modesti nuclei abitati;
e) Area contigua, che interessa porzioni di territorio a prevalente
uso agricolo, oltre al nucleo storico di Vigoleno.
Art. 25
Norme di salvaguardia
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino
all'approvazione del Piano territoriale del Parco, fermi restando
eventuali vincoli maggiormente restrittivi, si applicano, con
riferimento alla zonizzazione, le norme di salvaguardia di cui al
presente articolo.
2. Nella Zona A di protezione integrale l'ambiente naturale è
protetto nella sua integrità. È consentito esclusivamente l'accesso
per scopi scientifici e didattici previa autorizzazione dell'Ente di
gestione.
3. Nella Zona B di protezione generale sono consentite le seguenti
attività:
a) agricole, forestali, zootecniche, agrituristiche ed
escursionistiche nonché le infrastrutture necessarie al loro
svolgimento;
b) le opere di trasformazione del territorio, purché specificamente
rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio;
c) gli interventi finalizzati alla difesa idrogeologica e al
disinquinamento del territorio nel rispetto delle specie degli
habitat di interesse conservazionistico o per provati pericoli di
salute o incolumità pubblica;
d) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente esclusivamente
di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro scientifico
nonché di restauro e risanamento conservativo secondo le definizioni
di cui alle lettere a), b), c), d) dell'Allegato alla legge
regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale
dell'edilizia), ivi compresi gli interventi per l'adeguamento alle
norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche, senza modifiche di destinazione d'uso, tranne nei
casi in cui siano strettamente finalizzate al sostegno delle
attività agricole esistenti o alla gestione del Parco, fatte salve
eventuali disposizioni più restrittive dettate dagli strumenti
urbanistici di ciascun Comune.
4. Nella Zona C di protezione ambientale sono permesse le attività
compatibili con le finalità istitutive del Parco ed in particolare
sono consentite:
a) le attività agricole, forestali, zootecniche, ed altre attività,
compatibilmente con le esigenze di salvaguardia ambientale previste
dal Piano territoriale;
b) le nuove costruzioni funzionali all'esercizio delle attività
agrituristiche e agro-forestali compatibili con la valorizzazione
dei fini istitutivi del Parco, ferma restando la necessità di dare
priorità al recupero del patrimonio edilizio esistente;
c) gli interventi finalizzati alla difesa idrogeologica e al
disinquinamento del territorio, nel rispetto delle specie degli
habitat di interesse conservazionistico o per provati pericoli di
salute o incolumità pubblica;
d) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di
restauro scientifico nonché di restauro e risanamento conservativo
secondo le definizioni di cui alle lettere a), b), c), d)
dell'Allegato alla legge regionale n. 31 del 2002, ivi compresi gli
interventi per l'adeguamento alle norme vigenti in materia di
eliminazione delle barriere architettoniche, senza modifiche di
destinazione d'uso tranne nei casi in cui siano strettamente
finalizzate al sostegno delle attività agricole esistenti o alla
gestione del Parco, fatte salve eventuali disposizioni più
restrittive dettate dagli strumenti urbanistici di ciascun Comune.
5. Nelle zone B e C sono vietate:
a) l'attività venatoria;
b) le attività estrattive;
c) la raccolta e l'asportazione di fossili, minerali e concrezioni;
d) l'introduzione di specie vegetali e animali allo stato libero
non caratteristiche dei luoghi;
e) l'impianto di nuove discariche di rifiuti urbani, speciali,
tossici e nocivi;
f) il campeggio libero;
g) nella sola zona B, la costruzione di nuove opere edilizie e
l'ampliamento di costruzioni esistenti.
6. Nelle more dell'approvazione del Piano territoriale del Parco,
che definirà limiti e condizioni alle trasformazioni urbane, nelle
zone D e in area contigua valgono le prescrizioni degli strumenti
urbanistici comunali.
7. Nel periodo compreso tra l'istituzione del Parco e l'entrata in
vigore del regolamento di settore di cui all'articolo 38 della legge
regionale n. 6 del 2005 l'attività venatoria in area contigua è
consentita esclusivamente sui terreni non ricompresi in istituti di
protezione provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge ed è disciplinata dai Piani faunistico venatori
provinciali e dai relativi calendari venatori.
8. L'esercizio dell'attività venatoria in area contigua è
organizzato in collaborazione con gli ambiti territoriali di caccia
territorialmente interessati.
9. In tutte le zone del Parco e nell'area contigua è vietato
l'insediamento di qualsiasi attività di smaltimento e recupero
rifiuti.
Art. 26
Misure di incentivazione, sostegno e promozione
1. Per il perseguimento delle finalità istitutive ed il
raggiungimento degli obiettivi gestionali, l'ente di gestione del
Parco attua misure volte a favorire:
a) la valorizzazione e la promozione delle produzioni locali, con
particolare attenzione a quelle tipiche e di qualità che
costituiscono il legame tra le caratteristiche naturali del
territorio e le attività agro-zootecniche presenti nel Parco, anche
attraverso la messa a punto di disciplinari di produzione,
l'istituzione di un marchio di riconoscibilità dei prodotti e la
loro commercializzazione con eventuale creazione di punti vendita
all'interno di spazi messi a disposizione dal Parco o da altri
soggetti pubblici;
b) lo sviluppo di filiere agroalimentari locali, il loro
collegamento con la rete di ristorazione e/o con laboratori
artigianali di trasformazione;
c) l'informazione e l'assistenza necessarie a facilitare la
partecipazione delle aziende alle misure previste dal Piano
Regionale di Sviluppo Rurale e da altre fonti di finanziamento in
campo agricolo;
d) l'adozione e la diffusione delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione con particolare riferimento alla rete web (siti
web delle aziende);
e) il coinvolgimento delle aziende agricole nelle attività di
conservazione diretta degli habitat naturali e seminaturali,
mediante l'incentivazione di pratiche colturali eco-compatibili e
tecniche agro-forestali che favoriscano la tutela della biodiversità
e il ripristino di elementi di valore paesaggistico o
conservazionistico (filari alberati, siepi, fossati, canalette di
scolo e di irrigazione, depressioni, stagni, prati, ecc.), oltre che
la collaborazione per la gestione dei bordi degli appezzamenti
coltivati e dei fossi di scolo, secondo modalità compatibili con la
riproduzione della fauna selvatica, e per attività di manutenzione
dei sentieri e delle strutture di fruizione dell'area protetta;
f) l'introduzione e la diffusione in ambito civile, produttivo ed
agricolo di bacini di fitodepurazione, fasce tampone ed eco-filtri
naturali, quali sistemi di protezione attiva dei corpi idrici
superficiali e sotterranei;
g) l'introduzione e la diffusione di tecniche agricole conservative
ed a basso impatto ambientale, e la promozione di azioni volte alla
tutela della fauna selvatica, con particolare riferimento alla
protezione dei siti riproduttivi e alla creazione di aree per la
sosta e l'alimentazione in ambito agricolo;
h) gli interventi di salvaguardia e miglioramento delle aree
forestali per accrescerne i caratteri di naturalità e di
biodiversità;
i) il sostegno e l'incentivazione allo svolgimento di attività di
educazione ambientale e di visita presso le aziende agrituristiche e
fattorie didattiche;
j) il sostegno allo svolgimento di attività di ricerca scientifica,
volta a incrementare le conoscenze sul territorio dell'area
protetta, in funzione di una più puntuale ed oculata definizione
delle politiche gestionali;
k) la definizione dell'offerta di formazione professionale in
collaborazione con le strutture specializzate presenti sul
territorio, per raggiungere il più ampio numero di cittadini
(studenti, agricoltori, tecnici degli enti pubblici, professionisti
ecc.) su tematiche inerenti la gestione dell'ambiente e delle sue
risorse biotiche e abiotiche;
l) il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio
immobiliare storico-culturale del mondo rurale con finalità
collettive, turistico-culturali e di servizio.
TITOLO III
Modificazioni a leggi regionali
Art. 27
Modificazioni alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6
(Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale
delle aree naturali protette e dei Siti della rete natura 2000)
1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 6 del 2005 è
sostituito dal seguente:
2. Gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità sono tenuti
a fornire alla Regione tutte le informazioni relative alle attività
gestionali di competenza. .
2. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 12 della legge
regionale n. 6 del 2005 le parole alle Province sono sostituite
dalle parole all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità .
3. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale
n. 6 del 2005 è sostituita dalla seguente:
b) i criteri e gli indirizzi ai quali si debbono attenere gli Enti
di gestione per i Parchi e la Biodiversità per le funzioni ad essi
attribuite relativamente alle Aree protette ed ai Siti della Rete
Natura 2000, nell'attuazione del Programma regionale e nello
svolgimento delle attività di gestione, di programmazione e di
pianificazione di rispettiva competenza; .
4. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 6 del 2005
le parole: delle Province, degli Enti di gestione dei parchi e
delle riserve sono sostituite dalle parole: degli Enti di gestione
per i Parchi e la Biodiversità .
5. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale n. 6 del 2005
le parole Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di
cui all'articolo 8 sono sostituite dalle seguenti: Osservatorio
regionale per la biodiversità .
6. L' articolo 14 della legge regionale n. 6 del 2005 è sostituito
dal seguente:
Art. 14
Funzioni degli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità
1. Gli Enti di gestione partecipano alla formazione del Programma
regionale attraverso la trasmissione alla Giunta regionale, entro i
termini fissati dalle linee guida metodologiche di cui all'articolo
13, comma 1, e comunque almeno sei mesi prima del termine di
validità del precedente Programma regionale, di un rapporto
contenente:
a) la relazione sullo stato di conservazione del patrimonio naturale
compreso nelle Aree protette e nei Siti della Rete natura 2000 e
sugli effetti prodotti dagli interventi attuati;
b) gli obiettivi generali e le azioni prioritarie necessarie per la
conservazione e la valorizzazione delle Aree protette e dei Siti
della Rete Natura 2000 di loro competenza, riferiti al termine
temporale di validità del Programma regionale;
c) le proposte per l'istituzione di nuove Aree protette o eventuali
ampliamenti o modifiche territoriali, a condizione che non
comportino una diminuzione della superficie complessiva delle Aree
protette esistenti, per l'individuazione di nuovi Siti della Rete
Natura 2000 e per la localizzazione di massima delle Aree di
collegamento ecologico di livello regionale;
d) il preventivo dei fabbisogni finanziari, distinto tra spese di
gestione e spese di investimento, per le Riserve naturali, le Aree
di riequilibrio ecologico, i Paesaggi naturali e seminaturali
protetti ed i Siti della Rete Natura 2000 di loro competenza
gestionale, riferito al termine temporale di validità del Programma
regionale. .
7. Al comma 6 dell'articolo 27 della legge regionale n. 6 del 2005,
dopo le parole le stesse Province interessate sono aggiunte le
seguenti acquisito anche il parere dell'Ente di gestione con la
minor porzione di territorio interessata nel caso di progetti che
afferiscano a più Macroaree .
8. All' articolo 33, al comma 5, della legge regionale n. 6 del 2005
le parole di cui all'art. 34 sono sostituite dalle parole della
Macroarea .
9. Al comma 3 dell' articolo 36 e al comma 2 dell' articolo 37 della
legge regionale n. 6 del 2005 le parole Istituto nazionale per la
fauna selvatica (INFS) sono sostituite dalle parole Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). .
10. Dopo l'articolo 40 della legge regionale n. 6 del 2005 è
aggiunto il seguente:
Art. 40 bis
Albo degli amici del Parco/Riserva naturale
1. Presso ogni area protetta è costituito l'albo Albo degli amici
del Parco/Riserva naturale al quale possono iscriversi i singoli
cittadini e le associazioni che intendono, in forma volontaria,
prestare attività od assumere iniziative di collaborazione, di
pubblicizzazione e di sensibilizzazione riguardo alla conoscenza,
valorizzazione e conservazione degli ambienti naturali dell'area
protetta.
2. Gli enti di gestione redigono annualmente un programma delle
attività che possono essere espletate dagli iscritti all'albo,
autonomamente e affiancando il personale dell'area protetta. .
11. Il comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale n. 6 del 2005
è sostituito dal seguente:
La delibera istitutiva della Riserva determina anche l'attribuzione
della stessa all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità
territorialmente interessato. .
12. Al comma 3 dell'articolo 44 della legge regionale n. 6 del 2005
le parole la Provincia sono sostituite dalle parole l'Ente di
gestione per i Parchi e la Biodiversità .
13. Al comma 2 dell'articolo 48 della legge regionale n. 6 del 2005
le parole della Riserva sono soppresse.
14. Al comma 1 dell' articolo 50 della legge regionale n. 6 del 2005
le parole le Province sono sostituite dalle parole gli Enti di
gestione per i Parchi e la Biodiversità .
15. Il comma 4 dell' articolo 50 della legge regionale n. 6 del 2005
è sostituito dal seguente:
L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, nel procedimento
volto alla istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali
protetti, sentiti tutti i portatori d'interesse qualificato, convoca
una conferenza su richiesta dei Comuni interessati. .
16. Il comma 1 dell'articolo 51 della legge regionale n. 6 del 2005
è sostituito dal seguente:
1. La gestione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti è
esercitata dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, che
la può attribuire, con l'atto istitutivo ovvero con atti successivi,
agli Enti locali interessati o a loro forme associative. .
17. Al comma 2 dell'articolo 51 della legge regionale n. 6 del 2005
le parole dalla Provincia attraverso la delibera istitutiva sono
sostituite dalle parole dall'Ente di gestione attraverso l'atto
istitutivo .
18. Al comma 7 dell'articolo 51 della legge regionale n. 6 del 2005
le parole Le Province sono sostituite dalle parole I soggetti
gestori dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti .
19. Il comma 1 dell'articolo 52 della legge regionale n. 6 del 2005
è sostituito dal seguente:
1. Il Programma triennale di tutela e di valorizzazione del
Paesaggio naturale e seminaturale protetto è parte del Programma
triennale di tutela e valorizzazione della Macroarea. Qualora la
gestione del Paesaggio naturale e seminaturale protetto sia stata
attribuita ad un soggetto diverso dall'Ente di gestione per i Parchi
e la Biodiversità, quest'ultimo presenta all'Ente di gestione una
proposta di Programma, che contiene la definizione degli interventi
e delle azioni da attuare per il perseguimento delle finalità
istitutive in raccordo con gli indirizzi del Programma regionale di
cui all'articolo 12; l'atto istitutivo di ogni Paesaggio protetto
definisce le modalità di consultazione della comunità locale sulla
proposta del Programma triennale di tutela e valorizzazione. .
20. Il comma 3 dell'articolo 52 della legge regionale n. 6 del 2005
è sostituito dal seguente:
3. Tramite specifici accordi di programma può convenirsi la
formazione e l'approvazione di un unico Programma triennale di
tutela e valorizzazione per più Paesaggi naturali e seminaturali
protetti. .
21. Al comma 1 dell'articolo 53 della legge regionale n. 6 del 2005
le parole le Province sono sostituite dalle parole gli Enti di
gestione per i Parchi e la Biodiversità .
22. Il comma 4 dell'articolo 53 della legge regionale n. 6 del 2005,
è sostituito dal seguente:
Il Comune interessato alla istituzione di un'area di riequilibrio
ecologico, sentiti i portatori di interesse, formula apposita
proposta all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità. .
23. Al comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale n. 6 del 2005,
le parole la Provincia sono sostituite dalle parole l' Ente di
gestione per i Parchi e la Biodiversità .
24. Al comma 2 dell'articolo 54 della legge regionale n. 6 del 2005,
le parole dalla Provincia sono soppresse.
25. Al comma 6 dell'articolo 54 della legge regionale n. 6 del 2005,
le parole le Province sono sostituite dalle parole i soggetti
gestori delle Aree di riequilibrio ecologico .
26. Il comma 1 dell'articolo 55 della legge regionale n. 6 del 2005,
è sostituito dal seguente:
1. Gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità esercitano
le funzioni di sorveglianza sul territorio di competenza
prioritariamente attraverso proprio personale, con la denominazione
di guardiaparco, avente funzioni di polizia amministrativa locale
come definite dalla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24
(Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un
sistema integrato di sicurezza) ricomprendenti l'accertamento delle
violazioni e la contestazione delle stesse. .
27. Il comma 2 dell'articolo 55 della legge regionale n. 6 del 2005,
è sostituito dal seguente:
Nelle Aree protette le funzioni di sorveglianza territoriale sono
esercitate anche tramite le strutture della Polizia locale di cui
alla legge regionale n. 24 del 2003, gli ufficiali ed agenti di
polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale e a
seguito di convenzione, tramite il Corpo Forestale dello Stato e le
Guardie ecologiche volontarie e le altre associazioni di
volontariato cui siano riconosciute anche funzioni di
sorveglianza. .
28. Al comma 1 dell'articolo 57 della legge regionale n. 6 del 2005,
le parole di gestione delle Aree protette, delle Province e degli
altri Enti locali sono sostituite dalle parole di gestione per i
Parchi e la Biodiversità cui sia stata attribuita la gestione di
Aree Protette .
29. Al comma 2, lettera e bis) dell'articolo 60 della legge
regionale n. 6 del 2005, dopo la parola mancata sono inserite le
parole richiesta di .
30. Al comma 1, lettere b) e c) dell' articolo 61 della legge
regionale n. 6 del 2005, le parole direttamente alle Province, agli
Enti di gestione dei Parchi regionali e sono sostituite dalle
parole agli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità e agli
Enti di gestione .
Art. 28
Modificazioni alla legge regionale 14 aprile 2004, n.7 (Disposizioni
in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali)
1. Il comma 1 dell' articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2004,
è sostituito dal seguente:
1. Gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità interessati
per i Siti della rete Natura 2000 di cui all'articolo 3, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997
ricadenti nel proprio territorio, propongono le misure di
conservazione che prevedano vincoli, limiti e condizioni all'uso e
trasformazione del territorio, e all'occorrenza specifici piani di
gestione, sentite le associazioni interessate per l'approvazione
delle Province, secondo le modalità della legge regionale 24 marzo
2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del
territorio). Qualora il sito ricada nel territorio di una Macroarea
e di un Parco nazionale o interregionale le relative misure di
conservazione sono proposte dall'Ente che ha la maggior porzione di
territorio interessata dal Sito acquisito il parere dell'altro Ente.
2. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2004, è
sostituito dal seguente:
3. Qualora le misure di conservazione necessarie non comportino
vincoli, limiti e condizioni all'uso e trasformazione del
territorio, le stesse e se necessari i piani di gestione, sono
assunte, sentite le associazioni interessate, con atto deliberativo
dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità. La delibera è
trasmessa alla Giunta regionale e ai Comuni interessati dal Sito che
possono proporre modifiche entro i successivi novanta giorni,
decorsi i quali le misure di conservazione o i piani di gestione
acquistano efficacia.
Qualora il sito ricada nel territorio di una Macroarea e di un Parco
nazionale o interregionale le relative misure di conservazione e
all'occorrenza i piani di gestione, sono assunti dai singoli Enti
acquisito il parere dell'altro Ente, limitatamente al territorio di
propria competenza. Nel caso in cui il Sito sia interamente
ricompreso nel perimetro di un Parco nazionale o interregionale le
misure di conservazione, e all'occorrenza i piani di gestione, sono
assunti dal relativo Ente. .
3. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2004, è
sostituito dal seguente:
1. La valutazione di incidenza dei piani di competenza comunale è
effettuata dall'Ente gestore per i Parchi e la Biodiversità. In caso
di piani che interessino il territorio di più Enti di gestione la
valutazione è effettuata dall'Ente che ha la maggior parte di
territorio interessato, acquisito il parere dell'altro Ente di
gestione. Qualora il piano interessi un'Area naturale protetta
statale o interregionale, la valutazione di incidenza è effettuata
dalla Regione, sentito il relativo Ente gestore.
4. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2004, è
sostituito dal seguente:
3. Per i piani di competenza regionale e provinciale la valutazione
di incidenza è effettuata dalla Regione, sentito l'Ente di gestione
per i Parchi e la Biodiversità o il Parco interregionale o nazionale
interessato. .
5. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2004, è
sostituito dal seguente:
1. Ad eccezione di quanto previsto ai commi 2 e 3, la valutazione
di incidenza prevista su progetti e interventi è effettuata
dall'Ente gestore per i Parchi e la Biodiversità nel rispetto delle
direttive regionali di cui all'articolo 2, delle misure di
conservazione e degli eventuali piani di gestione. In caso di
progetti e interventi che interessino il territorio di più Enti la
valutazione è effettuata dall'Ente che ha la maggior parte di
territorio interessata dall'intervento, acquisito il parere
dell'altro Ente di gestione. Qualora il progetto o intervento sia
interamente ricompreso nel perimetro di un Parco statale o
interregionale, la valutazione di incidenza è effettuata dal
relativo Ente di gestione. .
6. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2004, è
sostituito dal seguente:
2. Per i progetti e gli interventi la cui approvazione è di
competenza della Regione la valutazione di incidenza è effettuata
della Regione, sentito l'Ente gestore per i Parchi e la Biodiversità
o l'Ente gestore del Parco interregionale o nazionale interessato
dal progetto o intervento. .
7. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2004, è
sostituito dal seguente:
3. La valutazione di incidenza di progetti e interventi soggetti
alla procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza
regionale e interregionale è effettuata dalla Regione, sentito il
parere dell'Ente gestore per i Parchi e la Biodiversità o del Parco
nazionale o interregionale interessato. .
Art. 29
Modificazioni alla legge regionale 2 luglio 1988, n. 27 (Istituzione
del Parco regionale del Delta del Po)
1. Al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 13 della legge
regionale n. 27 del 1988, le parole Consorzio del Parco regionale
del delta del Po sono sostituite dalle parole Ente di gestione per
i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po .
2. Dopo l'articolo14 della legge regionale n. 27 del 1988, è
aggiunto il seguente:
Art 14 bis
Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle
leggi regionali che disciplinano la formazione e la gestione del
sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete
Natura 2000. .
Art. 30
Modificazioni alla legge regionale 27 maggio 1989, n. 19
(Istituzione del Parco storico di Monte Sole)
1. Dopo l'articolo11 della legge regionale n. 19 del 1989, è
aggiunto il seguente:
Art 11 bis
Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle
leggi regionali che disciplinano la formazione e la gestione del
sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete
Natura 2000. .
Art. 31
Modificazioni alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 38
(Istituzione del Parco regionale dei laghi Suviana e Brasimone)
1. L'articolo10 della legge regionale n. 38 del 1995, è sostituito
dal seguente:
Art 10
Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle
leggi regionali che disciplinano la formazione e la gestione del
sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete
Natura 2000. .
Art. 32
Modificazioni alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 39
(Istituzione del Parco regionale dell'Abbazia di Monteveglio)
1. L'articolo 9 della legge regionale n. 39 del 1995, è sostituito
dal seguente:
Art 9
Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alla
legge regionale che disciplinano la formazione e la gestione del
sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete
Natura 2000. .
Art. 33
Modificazioni alla legge regionale 24 aprile 1995, n. 46
(Istituzione del Parco regionale di Crinale Alta val Parma e Cedra)
1. Il comma 2, dell'articolo 10 della legge regionale n. 46 del
1995, è sostituito dal seguente:
2. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle
leggi regionali che disciplinano la formazione e la gestione del
sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete
Natura 2000. .
2. La cartografia allegata alla legge regionale n. 46 del 1995 è
sostituita dalla cartografia costituente l'Allegato 3 alla presente
legge.
Art. 34
Modificazioni alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 10
(Istituzione del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola)
1. Al comma 5 dell' articolo 8 della legge regionale n. 10 del 2005,
le parole Istituto nazionale per la fauna sono sostituite dalle
parole Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
(ISPRA). .
2. Il comma 6 dell' articolo 8 della legge regionale n. 10 del 2005,
è sostituito dal seguente:
6. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle
leggi regionali che disciplinano la formazione e la gestione del
sistema regionale delle aree naturali protette e dei Siti della Rete
Natura 2000. .
Art. 35
Modificazioni alla legge regionale 4 novembre 2009, n. 19
(Istituzione del Parco regionale fluviale del Trebbia)
1. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale n. 19 del 2009,
è sostituito dal seguente:
5. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle
leggi regionali che disciplinano la formazione e la gestione del
sistema regionale delle aree naturali protette e dei Siti della Rete
Natura 2000. .
TITOLO IV
Disposizioni transitorie e finali
Art. 36
Disposizioni transitorie
1. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge
gli Enti locali che partecipano agli Enti di gestione sono tenuti a
trasferire ai medesimi il contributo per le spese per l'anno 2012
nella misura di quello stanziato per l'anno 2011 a favore dei
soppressi Consorzi di gestione dei Parchi regionali.
2. Sino alla data della cessazione dell'efficacia della disposizione
di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 7 del 2004 è
fissato un termine di trenta giorni per rendere il parere ai fini
della valutazione di incidenza da parte dell'Ente gestore, allo
scadere del quale l'autorità procedente può prescinderne.
3. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge sono
conclusi gli accordi agro-ambientali di cui all'articolo 33 della
legge regionale n. 6 del 2005 per i Parchi che ancora non se ne
siano dotati. I contenuti dell'accordo sono ricompresi nel documento
preliminare del primo aggiornamento del Piano territoriale di
coordinamento provinciale.
Art. 37
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione
della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine,
con cadenza triennale, la Giunta presenta alla commissione
assembleare competente una relazione, che fornisca informazioni
sull'attuazione della legge e sugli effetti relativi al
miglioramento qualitativo della gestione delle sistema regionale
delle Aree Protette e dei Siti della Rete natura 2000 in relazione
alle finalità individuate nell'articolo 1.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore della legge, la Giunta
presenta alla commissione assembleare competente un rapporto
sull'attuazione degli adempimenti relativi alla costituzione degli
Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità di cui all'articolo
12 e alla liquidazione dei Consorzi di gestione dei Parchi regionali
di cui all'articolo 13.
3. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per
la migliore valutazione della presente legge.
4. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata
coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi
previsti. .
Art. 38
Abrogazioni
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 17 della legge regionale n. 2 del 1977;
b) gli articoli 5 e 6, l'articolo 7 comma 1, gli articoli 8, 9, 10,
11, l'articolo 13 comma 1 e l'articolo 14 della legge regionale n.
27 del 1988;
c) l'articolo 2 commi 1 e 2, gli articoli 3, 4, 5, l'articolo 6
comma 3, gli articoli 7, 8, 9, 10, 11 della legge regionale n. 19
del 1989;
d) gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 della legge regionale n. 38 del
1995;
e) gli articoli 2, 3, 4, 5, 8, della legge regionale n. 39 del 1995;
f) l'articolo 3 commi 1 e 6, gli articoli 4, 6, 7, 8, 9, l'articolo
10 comma 1, della legge regionale n. 46 del 1995;
g) l'articolo 3 commi 4 e 5 della legge regionale n. 7 del 2004;
h) l'articolo 3 commi 2 e 6 e l'articolo 7 della legge regionale n.
7 del 2004;
i) l'articolo 3 comma 4, l'articolo 8, l'articolo 13 comma 4, gli
articoli 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, l'articolo 32 commi 2 e 5,
l'articolo 34, l'articolo 40 comma 3, l'articolo 49 comma 2,
l'articolo 51 comma 6, l'articolo 54 comma 5, l'articolo 55 commi 3,
4 e 5, l'articolo 61 comma 2, della legge regionale n. 6 del 2005;
j) l'articolo 16, l'articolo 46 commi 5 e 6, l'articolo 47,
l'articolo 50 comma 2, l'articolo 53 commi 2 e 5, della legge
regionale n. 6 del 2005;
k) gli articoli 2, 3, 4, 7, l'articolo 8 commi 2 e 3, della legge
regionale n. 10 del 2005;
l) gli articoli 2, 3, 8, della legge regionale n. 19 del 2009.
Art. 39
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente
legge l'Amministrazione regionale fa fronte con l'istituzione o la
modificazione di apposite unità previsionali di base e relativi
capitoli del bilancio regionale che saranno dotati della necessaria
disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di
bilancio, a norma dell'articolo 37 della legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo
1972, n. 4).
Art. 40
Disposizioni finali
1. Il Consorzio di gestione della Riserva naturale della Cassa di
espansione del fiume Secchia è ricompreso, dalla data del 1 gennaio
2012, nella Macroarea per i Parchi e la Biodiversità - Emilia
centrale e ad esso si applicano le disposizioni della presente legge
relative ai Consorzi di gestione dei Parchi regionali in quanto
compatibili. Dalla medesima data le sue funzioni sono esercitate
dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia centrale
ed è posto in liquidazione. Entro il 30 novembre 2012 l'Ente di
gestione della Macroarea Emilia centrale, previo accordo con la
Comunità del Parco, propone alla Regione l'istituzione del Parco
fluviale del Secchia secondo le indicazioni contenute nel programma
regionale di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 6 del
2005.
2. La dotazione organica di prima applicazione del Parco regionale
dello Stirone e del Piacenziano è commisurata al numero dei posti
coperti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e
indeterminato nel Consorzio di gestione del Parco regionale dello
Stirone e nel Consorzio della Riserva naturale geologica del
Piacenziano, alla data del 31 dicembre 2011.
3. Nelle disposizioni delle leggi regionali il riferimento ai
Consorzi di gestione dei Parchi ovvero agli Enti di gestione dei
Parchi si intende riferito agli Enti di gestione per i Parchi e la
Biodiversità .
4. Le disposizioni delle leggi regionali n. 7 del 2004 e n. 6 del
2005 continuano a trovare applicazione in quanto compatibili con la
presente legge.
5. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano
applicazione le disposizioni del decreto legislativo n. 267 del
2000.
6. Le funzioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c), d),
e) e g) sono trasferite a ciascun Ente di gestione per i Parchi e la
Biodiversità, previa richiesta delle Province territorialmente
interessate, a seguito dell'approvazione da parte della Regione
dell'atto di ricognizione e messa a disposizione delle risorse e del
personale necessari all'espletamento delle stesse. Dalla data di
approvazione dell'atto regionale trovano applicazione le
disposizioni della presente legge relative alle funzioni oggetto di
trasferimento differito.
7. Sino al conferimento delle funzioni di cui al comma 6 al Comitato
esecutivo partecipano, in rappresentanza delle Province, i soli
Presidenti o Amministratori locali delegati di quelle il cui
territorio è ricompreso nel perimetro dei Parchi della Macroarea.
8. Qualora in una Macroarea sia presente un solo Parco, che non ha
personale dipendente all'entrata in vigore della presente legge, la
dotazione organica di prima applicazione è costituita dalla
dotazione organica approvata dal Consorzio di gestione del Parco.
9. Qualora i beni che abbiano ricevuto contributi o finanziamenti
della Regione per le finalità connesse con la gestione e la tutela
del patrimonio naturale siano distolti da finalità pubbliche, il
contributo ricevuto deve essere restituito all'amministrazione
regionale.
Art. 41
Entrata in vigore e norme transitorie per l'efficacia
1. Salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 la presente legge entra
in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna
(BURERT).
2.Entrano in vigore alla data del 1 gennaio 2012 le seguenti
disposizioni:
a) articolo 27, commi 5, 7, 8, 9, 26, 27;
b) articoli da 29 a 35;
c) articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f),g), i), k)
ed l).
3. Fino al trasferimento delle ulteriori funzioni ai sensi
dell'articolo 40, comma 6, per il territorio di ogni Ente di
gestione per i Parchi e la Biodiversità, continua ad applicarsi il
testo previgente delle seguenti disposizioni:
a) articolo 27, commi 1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29;
b) articolo 28;
c) articolo 38,comma 1 lettere h) e j).
4. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 6 trovano
applicazione a far data dal conferimento ai sensi dell'articolo 40,
comma 6.
Tavole A, B e C disponibili in Documentazione .
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