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Legislatura IX - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 2728
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia (delibera di Giunta n. 662 del 21 05 12).

Testo:

                       Regione Emilia-Romagna
IX Legislatura
Oggetto: 2728 N. 7/2012
Assemblea Legislativa
V Commissione Permanente
Turismo, Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, sport
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Modifiche ed
integrazioni alla L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 Norme in materia di
servizi educativi per la prima infanzia (delibera di Giunta n. 662
del 21 05 12).
(Relatore consigliere Thomas Casadei)
pubblicato sul Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale n. 135
del 23/05/2012
Testo licenziato dalla Commissione nella seduta antimeridiana del
13/06/2012
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1
(Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia)
INDICE
Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 1 del
2000
Art. 2 - Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale n. 1
del 2000
Art. 3 - Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale n. 1
del 2000
Art. 4 - Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale n. 1
del 2000
Art. 5 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 1 del
2000
Art. 6 - Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale n.1
del 2000
Art. 7 - Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale n. 1
del 2000
Art. 8 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 1 del
2000
Art. 9 - Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 1 del
2000
Art. 10 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 1 del
2000
Art. 11 - Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 1 del
2000
Art. 12 - Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale n. 1
del 2000
Art. 13 - Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale n. 1
del 2000
Art. 14 - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 1 del
2000
Art. 15 - Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 1 del
2000
Art. 16 - Sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale n. 1
del 2000
Art. 17 - Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 1 del
2000
Art. 18 - Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale n. 1
del 2000
Art. 19 - Sostituzione dell'articolo 24 della legge regionale n. 1
del 2000
Art. 20 - Sostituzione dell'articolo 25 della legge regionale n. 1
del 2000
Art. 21 - Sostituzione dell'articolo 26 della legge regionale n. 1
del 2000
Art. 22 - Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 1 del
2000
Art. 23 - Modifiche all'articolo 28 della legge regionale n. 1 del
2000
Art. 24 - Sostituzione dell'articolo 29 della legge regionale n. 1
del 2000
Art. 25 - Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 1 del
2000
Art. 26 - Modifiche all'articolo 32 della legge regionale n. 1 del
2000
Art. 27 - Modifiche all'articolo 33 della legge regionale n. 1 del
2000
Art. 28 - Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 1 del
2000
Art. 29 - Modifiche all'articolo 37 della legge regionale n. 1 del
2000
Art. 30 - Norme transitorie
Art. 31 - Entrata in vigore
Art. 1
Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2000
1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 2000,
n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia),
le parole Il Consiglio sono sostituite dalle seguenti:
L'Assemblea legislativa .
2. Al comma 3 bis dell'articolo 1 della legge regionale n. 1 del
2000 le parole il Consiglio sono sostituite dalle seguenti:
l'Assemblea legislativa .
Art. 2
Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2000
1. L'articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito dal
seguente:
Art 2 (Nidi d'infanzia)
1. I nidi d'infanzia sono servizi educativi e sociali di interesse
pubblico, aperti a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra
i tre mesi e i tre anni, che concorrono con le famiglie alla loro
crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima
infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto
dell'identità individuale, culturale e religiosa.
2. I nidi hanno finalità di:
a) formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del
loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità
cognitive, affettive, relazionali e sociali;
b) cura dei bambini che comporti un affidamento continuativo a
figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello
familiare;
c) sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte
educative.
3. Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 2, i soggetti
gestori possono individuare moduli organizzativi e strutturali
differenziati rispetto ai tempi di apertura dei servizi e alla loro
ricettività, ferma restando l'elaborazione di progetti pedagogici
specifici in rapporto ai diversi moduli organizzativi.
4. I nidi d'infanzia, anche a tempo parziale, garantiscono i
servizi di mensa e di riposo dei bambini. .
Art. 3
Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2000
1. L'articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito dal
seguente:
Art. 3 (Altri servizi educativi)
1. Al fine di garantire, anche nei luoghi di lavoro, risposte
flessibili e differenziate alle esigenze dei bambini e delle
famiglie, possono essere istituiti i seguenti servizi educativi per
la prima infanzia:
a) servizi domiciliari, che privilegiano il rapporto personalizzato
di piccolo gruppo;
b) servizi integrativi, che prevedono modalità strutturali,
organizzative e di funzionamento diversificate, per l'accoglienza di
bambini, anche accompagnati dai genitori o da altri adulti;
c) servizi sperimentali, per far fronte a emergenti bisogni o in
particolari situazioni sociali e territoriali.
2. Fanno parte del sistema integrato dell'offerta di cui
all'articolo 4 le iniziative autonome delle famiglie disponibili a
stare in rete con i servizi di cui alla presente legge, anche
tramite il coinvolgimento del coordinatore pedagogico.
3. La direttiva di cui all'articolo 1, comma 3, definisce le
tipologie e le caratteristiche dei servizi di cui al presente
articolo. La stessa direttiva stabilisce la procedura per il
riconoscimento della sperimentalità dei servizi. .
Art. 4
Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2000
1. L'articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito dal
seguente:
Art. 4 (Sistema integrato e offerta diffusa di servizi educativi
per la prima infanzia)
1. I nidi d'infanzia e i servizi educativi di cui all'articolo 3,
in quanto centri educativi territoriali, costituiscono il sistema
educativo dei servizi per la prima infanzia, con l'obiettivo di
garantire una pluralità di offerte, promuovere il confronto tra i
genitori e l'elaborazione della cultura dell'infanzia, anche
attraverso il coinvolgimento delle famiglie e della comunità locale.
2. La Regione promuove azioni e programmi per la messa in rete dei
servizi all'infanzia, per la stipula di convenzioni tra comuni
limitrofi, in particolare quelli in zona montana, per l'utilizzo
degli asili nido e che favoriscano la più ampia scelta di servizi e
orari di apertura. Di tali azioni e programmi sarà tenuto conto
nelle linee d'indirizzo e nei criteri generali di programmazione e
di ripartizione delle risorse, di cui all'articolo 10, comma 1,
lettera a).
3. La Regione e gli enti locali perseguono l'integrazione tra le
diverse tipologie di servizi per la prima infanzia e la
collaborazione tra i soggetti gestori e garantiscono la qualità e la
coerenza del sistema anche attraverso l'omogeneità dei titoli di
studio del personale dei servizi, ivi compresi quelli sperimentali,
nonché tramite quanto specificamente indicato agli articoli 6 e 8.
La Regione e gli enti locali promuovono inoltre l'integrazione e la
collaborazione con le università e gli enti di ricerca in materia.
4. La Regione e gli enti locali promuovono e realizzano la
continuità di tutti i servizi educativi per la prima infanzia con
le altre agenzia educative, in particolare con la scuola
dell'infanzia, con i servizi culturali, ricreativi, sanitari e
sociali, secondo principi di coerenza e di integrazione degli
interventi e delle competenze. .
Art. 5
Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2000
1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2000 è
sostituito dal seguente:
1. Nei nidi d'infanzia e nei servizi di cui all'articolo 3 pubblici
e a finanziamento pubblico l'accesso è aperto ai bambini e alle
bambine fino ai tre anni di età, senza distinzione di sesso,
religione, etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalità
straniera, o apolidi. Tali servizi favoriscono in particolare
l'inserimento dei bambini disabili o in situazione di svantaggio
sociale e culturale e promuovono la multiculturalità .
2. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2000
dopo le parole ai servizi integrativi sono inserite le seguenti:
e sperimentali .
3. Al comma 2 bis dell'articolo 6 della legge regionale n. 1 del
2000 le parole indicati all'articolo 70 della legge 448/2001 sono
sostituite dalle seguenti: aziendali e interaziendali .
Art. 6
Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale n.1 del 2000
1. L'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito dal
seguente:
Art. 7 (Integrazione dei bambini disabili e prevenzione dello
svantaggio e dell'emarginazione)
1. Nell'ambito di quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio
2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani
generazioni) e, in particolare, dall'articolo 26 (Bambini e
adolescenti disabili), i servizi educativi per la prima infanzia
garantiscono il diritto all'integrazione dei bambini disabili,
nonché di bambini in situazione di disagio relazionale e socio
culturale, anche per prevenire ogni forma di svantaggio e di
emarginazione.
2. I servizi educativi per la prima infanzia, le aziende USL e i
comuni individuano forme specifiche di collaborazione al fine di
garantire la piena integrazione dei bambini disabili e con disagio
socio-culturale e di realizzare interventi di educazione alla
salute, conformemente alle disposizioni contenute nelle direttive di
cui all'articolo 1, comma 3. .
Art. 7
Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale n. 1 del 2000
1. L'articolo 9 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito dal
seguente:
Art. 9 (Servizi ricreativi e di conciliazione)
1. I servizi con finalità puramente ricreativa rivolti a bambini di
età inferiore a tre anni che ne fruiscono occasionalmente sono
soggetti esclusivamente alle norme vigenti relative alla sicurezza e
alla salute.
2. A tal fine i soggetti gestori devono trasmettere al comune
competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi),
la segnalazione certificata di inizio attività comprendente
l'autocertificazione del possesso dei requisiti relativi alla
sicurezza e alla salute previsti dalla normativa vigente.
3. In caso di mancata segnalazione, il comune competente può
ordinare la sospensione dell'attività fino all'effettuazione dei
necessari controlli.
4. I comuni dispongono controlli, anche a campione, sull'idoneità e
la corretta utilizzazione, a fini puramente ricreativi, dei servizi
di cui al comma 1.
5. I servizi conciliativi, quali iniziative autonome delle famiglie
di cui all'articolo 3, comma 2, possono essere sostenuti dai comuni
anche tramite l'istituzione di appositi albi di personale. .
Art. 8
Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 1 del 2000
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 1 del 2000
le parole Il Consiglio regionale sono sostituite dalle seguenti:
L'Assemblea legislativa regionale .
2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale
n. 1 del 2000 è sostituita dalla seguente:
a) adotta la delibera di programma per i finanziamenti in conto
capitale e il relativo riparto; .
Art. 9
Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 1 del 2000
1.
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n.
1 del 2000 è abrogata.
Art. 10
Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 1 del 2000
1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 12, dopo la parola
attuano sono inserite le seguenti: , con il coinvolgimento dei
coordinatori pedagogici, .
Art. 11
Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2000
1.
Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2000 la
parola educativi è abrogata.
2. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2000
le parole di cui all'art. 7, comma 2 sono sostituite dalle
seguenti: di cui all'articolo 7 .
Art. 12
Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale n. 1 del 2000
1.
L'articolo 14 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito dal
seguente:
Articolo 14 (Interventi ammessi a contributo e beneficiari)
1. La Giunta regionale, ai fini dell'attuazione del programma di
cui all'articolo 10 e dei programmi provinciali di cui all'articolo
11, assegna alle province:
a) i fondi per il riparto di cui ai commi 2 e 5;
b) le risorse per il sostegno contributivo ai coordinamenti
pedagogici provinciali di cui all'articolo 34.
2. I fondi regionali per spese di investimento relativi a interventi
di manutenzione straordinaria, nuova costruzione, acquisto, restauro
e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino
tipologico di edifici da destinare a servizi educativi per la prima
infanzia, nonché arredo degli stessi, sono erogati dalle province:
a) ai comuni e agli altri soggetti gestori pubblici, sentito, per
questi ultimi, il comune interessato;
b) a soggetti privati, sentito il comune interessato.
3. Gli edifici da ristrutturare o le aree sulle quali costruire
devono risultare, all'atto della concessione del contributo, in
proprietà, oppure in diritto di superficie, o in comodato d'uso, o
in concessione dei richiedenti l'ammissione a contributo, con
scadenza non antecedente al termine del vincolo di destinazione.
4. I finanziamenti concessi ai soggetti gestori privati indicati al
comma 2, lettera b), sono revocati, con le modalità indicate
all'articolo 28, se i relativi servizi non ottengono
l'autorizzazione al funzionamento entro il termine stabilito dal
Comune, oppure se l'autorizzazione è revocata.
5. Nell'ambito dei programmi provinciali i fondi regionali per
spese correnti sono erogati dalle province ai soggetti gestori,
singoli o associati, di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b),
c) e d) per la gestione e la qualificazione dei servizi, il sostegno
a figure di coordinamento pedagogico, la formazione degli operatori
e degli stessi coordinatori pedagogici, nonché per la realizzazione
di servizi sperimentali.
6. La Giunta regionale, con proprio atto, determina le modalità e
le procedure per la concessione dei fondi di cui al presente
articolo, nonché le aree di intervento dei progetti regionali di cui
all'articolo 10, commi 3 e 3 bis. .
Art. 13
Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale n. 1 del 2000
1. L'articolo 15 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito
dal seguente:
Art. 15 (Sistema informativo sui servizi educativi per la prima
infanzia)
1. La Regione, gli enti locali e i soggetti gestori dei servizi per
la prima infanzia, sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a
richiesta informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile
allo sviluppo del sistema educativo integrato, anche ai fini
dell'implementazione delle banche dati statali, nel rispetto delle
condizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali). .
Articolo 14
Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 1 del 2000
1. Alla rubrica dell'articolo 16 della legge regionale n. 1 del 2000
sono aggiunte, in fine, le parole: e segnalazione certificata
d'inizio attività .
2. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 1 del 2000
le parole indicati all'articolo 70 delle legge 448/2001 sono
sostituite dalle seguenti: aziendali ed interaziendali .
3. Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 1 del 2000
dopo le parole Commissione tecnica è inserita la seguente:
distrettuale .
4. Al comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale n. 1 del 2000
la parola denuncia è sostituita dalle seguenti: segnalazione
certificata .
Art. 15
Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 1 del 2000
1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 19 della legge
regionale n. 1 del 2000 le parole direttive regionali in merito
sono sostituite dalle seguenti: linee guida approvate dalla Giunta
regionale .
Art. 16
Sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale n. 1 del 2000
1. L'articolo 20 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito
dal seguente:
Art. 20 (Registri provinciali dei servizi per la prima infanzia)
1. Presso ciascuna Provincia sono istituiti i registri dei servizi
educativi per la prima infanzia autorizzati, accreditati, e dei
servizi ricreativi attivati mediante segnalazione certificata
d'inizio attività.
2. A tal fine la Regione e i comuni trasmettono periodicamente alle
province gli elenchi dei servizi di cui al comma 1.
3. L'elenco dei servizi registrati a livello provinciale è
pubblicato annualmente sul Bollettino ufficiale telematico della
Regione (BURERT). .
Art. 17
Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 1 del 2000
1. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale n. 1 del 2000 è
sostituito dal seguente:
2. Chiunque eroghi un servizio educativo per la prima infanzia
senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione al funzionamento,
o gestisca un servizio ricreativo senza avere presentato la
segnalazione certificata di inizio attività, è soggetto ad una
sanzione amministrativa da Euro 2.000,00 a Euro 10.000,00, il cui
importo è stabilito con regolamento o con ordinanza comunale. Entro
tali limiti, il regolamento comunale stabilisce la sanzione da
applicarsi per la mancanza o la perdita di ciascun requisito
richiesto. Se la violazione persiste, il Comune assegna al soggetto
gestore un termine per provvedere, trascorso inutilmente il quale,
procede alla sospensione dell'autorizzazione o all'emanazione del
divieto di prosecuzione dell'attività e alla chiusura del servizio
fino all'introduzione o al ripristino del requisito mancante. Se,
entro l'ulteriore termine indicato dal Comune, il requisito mancante
non è ripristinato o il soggetto gestore non ha presentato domanda
di autorizzazione o segnalazione certificata di inizio attività, il
Comune stesso può procedere alla revoca dell'autorizzazione o alla
conferma del divieto di prosecuzione dell'attività e alla chiusura
del servizio. .
Art. 18
Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale n. 1 del 2000
1. L'articolo 23 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito
dal seguente:
Art. 23 (Commissione tecnica distrettuale)
1. Presso ciascun ambito distrettuale socio sanitario, è istituita
la Commissione tecnica distrettuale con funzioni istruttorie, a
supporto delle funzioni dei comuni previste all'articolo 12, comma
1, lettera a).
2. La Commissione viene nominata dall'ente locale capofila per
distretto, su designazione deliberata a maggioranza dal Comitato di
distretto in base alle modalità di funzionamento stabilite dal suo
regolamento.
3. All'interno della Commissione tecnica distrettuale sono
rappresentate almeno le seguenti professionalità:
a) amministrativa con funzioni di presidente;
b) pedagogica, assicurando la rappresentanza paritetica del settore
privato;
c) igienico-sanitaria, su designazione dell'azienda unità sanitaria
locale competente;
d) edilizia, con specifica esperienza nei servizi educativi per
l'infanzia. .
Art. 19
Sostituzione dell'articolo 24 della legge regionale n. 1 del 2000
1. L'articolo 24 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito
dal seguente:
Art. 24 (Compiti della Commissione tecnica distrettuale)
1. La commissione di cui all'articolo 23 ha i seguenti compiti:
a) esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di
autorizzazione al funzionamento e di accreditamento dei servizi
privati, nonché parere vincolante in relazione all'accreditamento di
servizi pubblici;
b) svolge attività di consulenza a favore dei comuni e degli altri
soggetti interessati in merito alle procedure autorizzatorie e di
accreditamento dei servizi educativi.
2. Per l'espressione del parere in relazione all'accreditamento,
la commissione è costituita esclusivamente dal Presidente e dalla
componente pedagogica, di cui all'articolo 23, comma 3, lettere a) e
b), e può essere integrata da coordinatori pedagogici esterni alla
commissione, in relazione al numero delle richieste di parere. .
Art. 20
Sostituzione dell'articolo 25 della legge regionale n. 1 del 2000
1. L'articolo 25 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito
dal seguente:
Art. 25 (Caratteristiche generali dell'area)
1. Nella predisposizione degli strumenti di pianificazione
urbanistica i comuni programmano il fabbisogno e individuano le aree
da destinare ai servizi per la prima infanzia, avendo come
riferimento il quadro conoscitivo e le ipotesi di sviluppo contenute
nel documento preliminare di cui all'articolo 32 della legge
regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e
l'uso del territorio).
2. I servizi educativi devono essere ubicati in aree accessibili,
soleggiate, idonee morfologicamente, adeguatamente protette da fonti
di inquinamento, di norma caratterizzate dalla presenza di zone
verdi. I servizi devono essere dotati di uno spazio esterno
attrezzato per i bambini, salvi casi particolari individuati nella
direttiva di cui all'articolo 1, comma 3. .
Art. 21
Sostituzione dell'articolo 26 della legge regionale n. 1 del 2000
1. L'articolo 26 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito
dal seguente:
Art. 26 (Integrazione tra servizi)
1. Negli ambiti per i nuovi insediamenti e in quelli da
riqualificare devono essere favoriti interventi per l'integrazione e
la continuità tra servizi educativi per la prima infanzia, scuole
dell'infanzia e primarie, e servizi sociali e sanitari, ponendo
particolare attenzione all'accessibilità al servizio, al sistema
della mobilità, sicurezza e delle aree verdi, alla qualità
architettonica e alla sostenibilità edilizia. .
Art. 22
Sostituzione dell'articolo 27 della legge regionale n. 1 del 2000
1. L'articolo 27 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito
dal seguente:
Art. 27 (Criteri per la progettazione delle strutture)
1. La progettazione delle strutture e degli spazi aperti che
ospitano servizi educativi per la prima infanzia si realizza
prendendo a riferimento il progetto pedagogico dalle fasi iniziali
fino all'attivazione del servizio.
2. Le parti strutturali e gli elementi di finitura di tutti gli
spazi dei servizi educativi per la prima infanzia devono rispondere
a requisiti di fruibilità, sicurezza, igiene, salute e benessere,
protezione dal rumore, risparmio energetico e sostenibilità
ambientale previsti dalla legislazione statale, regionale, e negli
strumenti di pianificazione urbanistica. .
Art. 23
Modifiche all'articolo 28 della legge regionale n. 1 del 2000
1. Al comma 5 dell'articolo 28 della legge regionale n. 1 del 2000
le parole dell'articolo 14, comma 3 sono sostituite dalle
seguenti: dell'articolo 14, comma 4 .
Art. 24
Sostituzione dell'articolo 29 legge regionale n. 1 del 2000
1. L'articolo 29 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito
dal seguente:
Art. 29 (Personale)
1. Nel rispetto dei requisiti fissati dallo Stato per la
determinazione dei profili professionali, il funzionamento dei
servizi educativi per la prima infanzia è assicurato dal personale
educatore e dal personale addetto ai servizi generali. La direttiva
di cui all'articolo 32 prevede per gli educatori di tutti i servizi
educativi per la prima infanzia titoli di studio omogenei anche al
fine di garantire la fungibilità delle prestazioni e la mobilità tra
i servizi. .
Art. 25
Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 1 del 2000
1. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale n. 1 del 2000
le parole comma 3 sono sostituite dalle seguenti: comma 1,
lettera b) .
2. Al comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale n. 1 del 2000
le parole del personale sono sostituite dalle seguenti: di tutto
il personale .
Art. 26
Modifiche all'articolo 32 della legge regionale n. 1 del 2000
1. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale n. 1 del 2000
le parole Il Consiglio sono sostituite dalle parole L'Assemblea
legislativa .
2. Il comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale n. 1 del 2000 è
sostituito dal seguente:
2. L'Assemblea legislativa regionale con la stessa direttiva
definisce altresì il rapporto numerico tra personale e bambini
all'interno dei servizi domiciliari, integrativi e sperimentali di
cui all'articolo 3, in relazione alle caratteristiche specifiche del
servizio offerto. .
Art. 27
Modifiche all'articolo 33 della legge regionale n. 1 del 2000
1. Il comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale n. 1 del 2000 è
sostituito dal seguente:
2. I coordinatori pedagogici hanno il compito di assicurare
l'organizzazione del personale e il funzionamento dell'équipe sul
versante pedagogico e gestionale. I coordinatori pedagogici
svolgono, in particolare, compiti di indirizzo e sostegno tecnico
al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione
permanente, di promozione e valutazione, nonché di monitoraggio e
documentazione delle esperienze, di sperimentazione, di raccordo tra
i servizi educativi, sociali e sanitari. Supportano inoltre il
personale per quanto riguarda la collaborazione con le famiglie e la
comunità locale, anche al fine di promuovere la cultura
dell'infanzia e della genitorialità, in un'ottica di comunità
educante. .
Art. 28
Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 1 del 2000
1. Il comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale n. 1 del 2000 è
sostituito dal seguente:
2. Ciascuna Provincia istituisce un Coordinamento pedagogico
provinciale, formato dai coordinatori pedagogici dei servizi per
l'infanzia accreditati, con compiti di formazione, confronto e
scambio delle esperienze, promozione dell'innovazione,
sperimentazione e qualificazione dei servizi, nonché supporto al
monitoraggio e alla valutazione del progetto pedagogico, in coerenza
con l'attività programmatoria della Provincia in materia di servizi
per l'infanzia. Il Coordinamento pedagogico provinciale cura altresì
i rapporti con istituti di ricerca e il raccordo con i centri per le
famiglie. .
Art. 29
Modifiche all'articolo 37 della legge regionale n. 1 del 2000
1. I commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 37 della legge regionale
n. 1 del 2000 sono abrogati.
Art. 30
Norme transitorie
1. Ai procedimenti attivati a seguito di denuncia di inizio attività
o di segnalazione certificata di inizio attività di servizi
ricreativi in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge, continuano ad applicarsi le norme in vigore al momento della
presentazione della domanda. E' fatta salva la facoltà del
richiedente di presentare nuova segnalazione certificata di inizio
attività.
2. Ai procedimenti di autorizzazione al funzionamento in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge continuano ad
applicarsi le norme in vigore al momento della presentazione della
domanda. E' fatta salva la facoltà del richiedente di presentare una
nuova domanda.
3. Le commissioni provinciali istituite prima dell'entrata in vigore
della presente legge continuano validamente ad operare per i
procedimenti in corso e, comunque, fino all'insediamento delle
commissioni tecniche distrettuali previste all'articolo 23, da
istituire entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
4. I fondi già erogati alle province ai sensi dell'articolo 14,
comma 2 possono essere utilizzati anche per gli interventi di
manutenzione straordinaria.
Art. 31
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione
(BURERT).
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