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Legislatura IX - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 3180
Norme per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile negli Enti del Servizio sanitario regionale (delibera di Giunta n. 1349 del 17 09 12). TESTO BASE

Testo:

                               Art. 1
Oggetto e finalità
1. Nell'ambito delle proprie competenze legislative riconosciute a
livello costituzionale, la Regione Emilia-Romagna promuove una
tutela complessiva della salute degli utenti anche per quanto
attiene alla gestione degli eventi avversi legati all'attività
sanitaria, allo scopo di mantenere un corretto rapporto di fiducia
fra gli utenti e le istituzioni sanitarie pubbliche.
2. La presente legge disciplina in particolare le forme di gestione
diretta dei sinistri e le modalità di corresponsione dei
risarcimenti conseguenti a responsabilità civile per attività
sanitaria delle aziende e degli enti del Servizio sanitario
regionale, di seguito denominati enti , per migliorare l'efficienza
e la trasparenza dei relativi procedimenti, per ottimizzare la
gestione delle risorse per tale tipo di rischio, nonché per
conoscere le cause degli errori e ridurre gli eventi avversi
prevenibili.
Art. 2
Ambito di applicazione e interventi regionali
1. La disciplina di cui alla presente legge si applica alle
richieste di risarcimento formulate nei confronti di tutti gli enti
per danni inerenti l'attività sanitaria a essi ascrivibili.
2. Sulla base del principio di diversificazione delle modalità di
intervento, in riferimento alla consistenza economica delle
richieste di risarcimento, sono fissati i seguenti criteri:
a) gli enti provvedono direttamente con risorse del proprio bilancio
a corrispondere i risarcimenti di cui al comma 1, in caso di loro
responsabilità, per richieste con importi inferiori o uguali a 100
mila euro;
b) la Regione e gli enti, con le modalità di cui agli articoli
seguenti, collaborano nella gestione dei sinistri per i risarcimenti
di importi superiori a 100 mila euro e inferiori o uguali a 1
milione e 500 mila euro; gli enti provvedono alla liquidazione dei
risarcimenti mediante il fondo regionale di cui all'articolo 6;
c) per far fronte ai risarcimenti per importi superiori a 1 milione
e 500 mila euro, la Regione stipula apposita assicurazione a favore
degli enti per tutto il territorio regionale.
Art. 3
Funzioni della Regione
1. La Regione Emilia-Romagna svolge funzioni di indirizzo, di
supporto, di coordinamento e di sostegno finanziario agli enti
nell'ambito della prevenzione degli eventi avversi e della gestione
diretta dei sinistri.
2. In particolare la Regione, secondo le modalità stabilite nei
provvedimenti attuativi di cui all'articolo 7:
a) svolge l'attività consultiva a favore degli enti, nei casi
previsti all'articolo 2, comma 2, lettera b), attraverso
l'istituzione del nucleo regionale di valutazione di cui
all'articolo 4;
b) cura la formazione del personale degli enti operante nel settore
della gestione del rischio;
c) esercita le funzioni ispettive mediante il nucleo regionale di
valutazione;
d) garantisce la copertura assicurativa regionale per il
risarcimento dei danni di rilevante entità, secondo quanto previsto
all'articolo 2, comma 2, lettera c);
e) svolge l'attività di monitoraggio di fenomeni pertinenti alla
sicurezza dei pazienti, attraverso la ricognizione, l'organizzazione
e l'elaborazione di informazioni pertinenti a rischio e sicurezza.
Art. 4
Nucleo regionale di valutazione
1. Per gli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a),
la Giunta regionale disciplina la composizione ed il funzionamento
del Nucleo regionale di valutazione dei sinistri, di seguito
denominato nucleo regionale , organismo della Giunta regionale
dotato di funzioni consultive e di supporto agli enti nella gestione
dei sinistri di elevato impatto economico.
2. Al nucleo regionale sono attribuiti i seguenti compiti:
a) fornire supporto all'ente nella valutazione dei sinistri di
particolare complessità, anche al fine di assicurare l'imparzialità
delle decisioni inerenti il risarcimento dei danni da responsabilità
civile;
b) esprimere, nei casi previsti all'articolo 2, comma 2, lettera b),
parere obbligatorio sull'ammissibilità del rimborso, al fine di
determinare l'assunzione dei corrispondenti oneri finanziari da
parte della Regione;
c) elaborare proposte per l'esercizio delle funzioni esercitate
dalla Regione a supporto del sistema di gestione diretta dei
sinistri;
d) svolgere attività ispettiva e di indagine su eventi avversi di
particolare rilevanza.
3. La partecipazione dei componenti al nucleo regionale non comporta
oneri a carico del bilancio regionale e non dà luogo a
riconoscimenti di indennità, compensi o altri emolumenti comunque
denominati.
Art. 5
Funzioni di osservatorio regionale
1. La Regione svolge funzioni di osservatorio regionale per la
sicurezza delle cure, al fine di assicurare l'armonizzazione, il
consolidamento e lo sviluppo delle funzioni di monitoraggio
epidemiologico, prevenzione e gestione dei rischi, risarcimento del
danno.
2. Le funzioni di osservatorio regionale si sostanziano in una
costante verifica delle modalità operative adottate per
l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, a livello regionale
e aziendale.
3. Con atto dirigenziale della struttura competente sono
disciplinati la costituzione e le modalità di funzionamento
dell'osservatorio regionale.
4. La partecipazione dei componenti all'osservatorio regionale non
comporta oneri a carico del bilancio regionale e non dà luogo a
riconoscimenti di indennità, compensi o altri emolumenti comunque
denominati.
Art. 6
Fondo regionale
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito il fondo
regionale denominato Fondo risarcimento danni da responsabilità
sanitaria, da utilizzare per il risarcimento dei danni previsti
all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c).
2. Il fondo regionale è costituito mediante accantonamento di
apposita quota a valere sulle risorse definite nell'ambito della
programmazione annuale del finanziamento del Servizio sanitario
regionale.
3. Per il finanziamento della gestione diretta in relazione ai
sinistri previsti all'articolo 2, comma 2, lettera c), il costo
della polizza trova copertura a valere sulle risorse destinate al
finanziamento annuale del Servizio sanitario regionale, nell'ambito
dei competenti capitoli afferenti la spesa direttamente gestita
dalla Regione.
4. In riferimento ai sinistri previsti all'articolo 2, comma 2,
lettera a), i costi sono sostenuti dalle aziende unità sanitarie
locali nell'ambito delle risorse assegnate in fase di programmazione
annuale dalla Regione a titolo di Fondo sanitario regionale
attribuito a quota capitaria. I costi sostenuti dalle aziende
ospedaliere ed ospedaliero-universitarie e dagli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico sono coperti dai ricavi da
prestazioni sanitarie.
Art. 7
Norme transitorie e finali. Abrogazioni
1. La Giunta regionale, sulla base di un programma regionale per la
prevenzione degli eventi avversi e la copertura dei rischi derivanti
da responsabilità civile negli enti, adotta le prime misure
attuative idonee all'avvio del nuovo sistema di copertura dei
sinistri.
2. In via sperimentale la presente legge si applica alle richieste
di risarcimento rivolte a uno o più enti, individuati con
provvedimento della Giunta regionale, che stabilisce, altresì, la
data di inizio e il periodo di durata della sperimentazione. Gli
enti individuati sono da tale data esonerati dall'obbligo di
assicurazione previsto dall'articolo 32 della legge regionale 20
dicembre 1994, n. 50 (Norme in materia di programmazione,
contabilità, contratti e controllo delle aziende unità sanitarie
locali e delle aziende ospedaliere).
3. Al termine del periodo di sperimentazione, la Giunta individua
con proprio provvedimento le modalità operative per l'estensione del
sistema a tutto il territorio regionale, valutando, altresì, gli
eventuali adeguamenti dell'ambito di applicazione della presente
legge.
4. L'articolo 32 della legge regionale n. 50 del 1994 è abrogato a
decorrere dall'avvenuta estensione del sistema di cui alla presente
legge a tutti gli enti del territorio regionale.
Art. 8
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione
della presente legge e valuta i risultati conseguiti
dall'introduzione della disciplina regionale per la copertura dei
rischi derivanti da responsabilità civile nelle aziende sanitarie.
2. A tal fine, ad esito della sperimentazione prevista all'articolo
7 e successivamente, dopo tre anni dall'avvenuta estensione del
sistema a tutti gli enti del territorio regionale, la Giunta
regionale presenta alla competente Commissione assembleare una
relazione che fornisce informazioni sull'andamento dei sinistri
negli enti e sull'attuazione del programma regionale, con
particolare riguardo al numero delle transazioni effettuate e ai
tempi di risarcimento dei sinistri.
3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata
coinvolgendo i soggetti attuatori degli interventi previsti. Le
competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la
migliore valutazione della presente legge.
Art. 9
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione
Emilia-Romagna.
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