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Legislatura IX - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 336
Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata

Testo:

Disposizioni per la promozione della legalità e della
semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza
pubblica e privata
I N D I C E
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Finalità
Art. 2 Interventi di promozione regionale
Art. 3 Potenziamento delle attività di controllo nei cantieri edili
e di ingegneria civile
Art. 4 Semplificazione e dematerializzazione
Art. 5 Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni
CAPO II
SETTORE EDILE E DELLE COSTRUZIONI, DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI A
COMMITTENZA PUBBLICA
Art. 6 Controllo e monitoraggio dei contratti e degli investimenti
pubblici
Art. 7 Rapporti con l'Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici
Art. 8 Elenco regionale dei prezzi
Art. 9 Tutela dell'ambiente e della sicurezza del lavoro
Art. 10 Applicazione dei principi di cui alla Comunicazione della
Commissione europea del 25 giugno 2008 ( Small business act per
l'Europa ) agli interventi finanziati con il concorso della Regione
CAPO III
SETTORE EDILE E DELLE COSTRUZIONI A COMMITTENZA PRIVATA
Art. 11 Controllo e monitoraggio della regolarità dei cantieri a
committenza privata
Art. 12 Efficacia del permesso di costruire
Art. 13 Misure premialità
Art. 14 Clausola valutativa
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E ABROGAZIONI
Art. 5 Norma finanziaria
Art. 16 Abrogazione di norme
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia con i principi
costituzionali, coopera con lo Stato, le altre amministrazioni
pubbliche e le parti sociali, per la promozione dell'ordinata
convivenza e della legalità contro i fenomeni di infiltrazione
mafiosa, del lavoro irregolare, dell'usura e dei comportamenti
illegali che alterano il mercato del settore edile e delle
costruzioni a committenza pubblica e privata.
2. Per contribuire all'efficace perseguimento dei fini di cui al
comma 1 la Regione promuove iniziative e progetti volti ad attuare
un sistema integrato di sicurezza territoriale, nonché di
qualificazione e di idoneità degli operatori economici e delle
amministrazioni pubbliche.
3. La Regione promuove altresì l'adozione di procedure e di
iniziative finalizzate alla trasparenza, alla semplificazione e
razionalizzazione dell'attività amministrativa e degli adempimenti
richiesti dalle disposizioni vigenti in materia.
Art. 2
Interventi di promozione regionale
1. La Regione promuove iniziative e progetti per la legalità, la
trasparenza e la tutela e sicurezza del lavoro, anche ai sensi della
legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia
amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di
sicurezza), con particolare attenzione a:
a) ricercare e analizzare le principali cause dei fenomeni di
infiltrazioni malavitose, del lavoro irregolare, dell'usura e dei
comportamenti illegali che alterano il mercato del settore edile e
delle costruzioni a committenza sia pubblica che privata;
b) diffondere la cultura della legalità e a conseguire un'ordinata e
civile convivenza attraverso azioni di prevenzione e di formazione;
c) sviluppare attività di cooperazione applicativa,
dematerializzazione, semplificazione e razionalizzazione dei
procedimenti amministrativi tra le pubbliche amministrazioni;
d) attivare forme di più stretta collaborazione, anche nel
trattamento dei dati e delle informazioni, con gli Uffici
territoriali del Governo, le Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura, le amministrazioni pubbliche, le
strutture di polizia locale operanti nel territorio della regione,
le parti sociali, gli Ordini e Collegi professionali, le Università;
e) definire accordi e intese con i soggetti pubblici competenti, in
ordine all'utilizzo dei beni confiscati alla criminalità
organizzata, secondo le finalità previste dalle disposizioni vigenti
in materia;
f) realizzare attività di formazione, aggiornamento, valorizzazione
e riconoscimento del merito e della qualità degli operatori
economici e delle amministrazioni pubbliche;
g) svolgere attività di documentazione, ricerca, comunicazione e
informazione;
h) promuovere la diffusione dell'uso del Patto di integrità e dei
protocolli per la legalità negli appalti pubblici. Patti e azioni
costituite da un complesso di regole comportamentali dirette a
garantire il corretto svolgimento delle gare, allegate al bando di
gara e parte integrante dello stesso, che i concorrenti
sottoscrivono all'atto della presentazione della domanda di
partecipazione alla gara, pena l'esclusione dalla stessa.
Art. 3
Potenziamento delle attività di controllo nei cantieri edili e di
ingegneria civile
1. La Regione definisce i casi e le modalità di adozione e di
applicazione obbligatoria di sistemi informatici di controllo e
registrazione automatica delle presenze autorizzate nei cantieri al
fine di assicurare un più efficace e coordinato esercizio delle
attività di vigilanza. Tali modalità sono definite secondo criteri
di proporzionalità e adeguatezza, con riferimento alla dimensione
dei cantieri ovvero alla particolare pericolosità di lavori così
come definiti ai sensi della legge regionale 2 marzo 2009, n. 2
(Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria
civile).
2. La Regione predispone, aggiorna e pubblica l'elenco delle imprese
che si avvalgono dei sistemi informatici di controllo e
registrazione di cui al comma 1 e di quelli adottati ed applicati
volontariamente durante l'esecuzione dei lavori.
3. La Regione, altresì, promuove la sottoscrizione di accordi ai
sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2009
finalizzati:
a) al potenziamento e al migliore coordinamento delle attività di
controllo, anche mediante l'adozione di sistemi informatici di
rilevazione dei flussi degli automezzi e dei materiali nei cantieri;
b) ad assicurare la raccolta e la elaborazione, anche ai fini degli
articoli 6 e 11, delle informazioni relative alle violazioni
accertate.
Art. 4
Semplificazione e dematerializzazione
1. Per agevolare lo svolgimento delle attività delle amministrazioni
pubbliche, degli operatori economici e dei cittadini, la Regione, in
collaborazione con gli enti competenti e nel rispetto delle
disposizioni vigenti, opera per la semplificazione e per la
dematerializzazione degli atti, delle comunicazioni e dei relativi
procedimenti.
2. Ai fini di cui al comma 1, in particolare, la Regione:
a) costituisce, aggiorna e rende consultabile agli aventi diritto la
banca dati delle certificazioni, rilasciate nell'ambito del
territorio regionale, relative alla regolarità contributiva degli
operatori economici;
b) definisce le modalità di redazione e di trasmissione, per via
telematica, della notifica preliminare di cui all'articolo 99 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
c) definisce, in accordo con gli Uffici territoriali del Governo, le
modalità per la trasmissione delle informazioni e dei dati
richiesti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di
prevenzione e lotta contro la delinquenza mafiosa;
d) individua le modalità, integrate e coerenti con le disposizioni
vigenti, per la standardizzazione e la trasmissione, per via
telematica, dei dati da produrre nell'ambito degli adempimenti in
materia edilizia e catastale;
e) individua, in coerenza con le disposizioni vigenti in materia ed
in accordo con le stazioni appaltanti interessate di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE), le modalità di dematerializzazione delle
procedure per l'affidamento di contratti pubblici.
Art. 5
Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni
1. La Regione istituisce la Consulta regionale del settore edile e
delle costruzioni quale strumento di consultazione, proposta,
verifica e valutazione per promuovere la legalità, la trasparenza e
la qualità nelle diverse fasi di realizzazione dei lavori nei
cantieri edili e di ingegneria civile.
2. La Consulta, in particolare, esprime pareri finalizzati
all'adozione degli atti di cui agli articoli 3, 8, 12 e 13. Può
altresì formulare valutazioni, osservazioni e proposte per lo
svolgimento delle funzioni di osservatorio previste dalla presente
legge e dalla legge regionale n. 2 del 2009, nonché per l'attuazione
e la revisione della disciplina vigente.
3. La Consulta è nominata dal Presidente della Giunta regionale ed è
composta:
a) dall'Assessore regionale competente per materia o suo delegato,
che la presiede;
b) da tre componenti effettivi e tre supplenti, designati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a
livello regionale, operanti nel settore edile e delle costruzioni;
c) da tre componenti effettivi e tre supplenti, designati dalle
organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello
regionale, operanti nel settore edile e delle costruzioni;
d) da tre componenti effettivi e tre supplenti, designati
congiuntamente dagli Ordini e Collegi professionali operanti nel
settore edile e delle costruzioni;
4. La Consulta è istituita senza oneri a carico del bilancio
regionale, dura in carica tre anni e delibera con la presenza di
almeno la metà dei componenti. Alle sedute possono essere invitati a
partecipare esperti e altre rappresentanze istituzionali.
5. La Consulta trasmette, a fini conoscitivi, i pareri, le
valutazioni, le osservazioni e le proposte formulate ai sensi del
comma 2 al Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7
del decreto legislativo n. 81 del 2008.
CAPO II
SETTORE EDILE E DELLE COSTRUZIONI, DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI A
COMMITTENZA PUBBLICA
Art. 6
Controllo e monitoraggio dei contratti e degli investimenti pubblici
1. La Regione, nel rispetto delle disposizioni vigenti, svolge
funzioni di osservatorio dei contratti di lavori, servizi e
forniture e degli investimenti pubblici al fine di contribuire alla
trasparenza e razionalizzazione delle procedure. Concorre altresì al
coordinamento delle iniziative e delle attività, promuovendo la
collaborazione tra i soggetti interessati.
2. La Regione, mediante l'esercizio delle funzioni di osservatorio:
a) acquisisce le informazioni ed i dati utili a consentire la
trasparenza dei procedimenti di scelta del contraente nonché a
monitorare l'attività degli operatori economici in sede di
partecipazione alle procedure di affidamento e di esecuzione dei
contratti pubblici, nonché i dati relativi al contenzioso;
b) garantisce, nel rispetto delle disposizioni sulla tutela della
riservatezza, la pubblicità dei dati e delle informazioni di cui
alla lettera a), assicurandone la diffusione e la disponibilità da
parte degli enti pubblici preposti all'effettuazione dei controlli
previsti dalle disposizioni vigenti, nonché degli altri soggetti
aventi titolo alla loro acquisizione;
c) promuove la qualità delle procedure di scelta del contraente e la
qualificazione degli operatori economici e delle amministrazioni
pubbliche anche ai sensi dell'articolo 13 della presente legge;
d) acquisisce le informazioni ed i dati relativi agli investimenti
pubblici al fine di consentire la massima trasparenza sulla spesa
pubblica;
e) svolge attività di studio, ricerca e indagine relativamente agli
ambiti di attività di cui alla presente legge.
3. Tra i compiti di cui al comma 2 rientrano prioritariamente le
attività relative:
a) alla gestione ed all'aggiornamento dell'archivio dei contratti e
degli investimenti pubblici;
b) alla predisposizione di strumenti informatici per l'acquisizione
dei dati di cui al comma 2;
c) alla elaborazione dei dati relativi al monitoraggio effettuato ed
alla conseguente redazione di rapporti sull'andamento e sulle
caratteristiche dell'attività contrattuale e degli investimenti
pubblici;
d) all'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dalla
presente legge e dalle disposizioni vigenti;
e) ad assicurare il necessario supporto informativo agli enti
pubblici interessati alle attività di cui al comma 2;
f) all'esercizio delle funzioni di segnalazione agli enti competenti
per l'effettuazione delle attività di vigilanza in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro e di obblighi assicurativi e
previdenziali, con particolare riferimento alle situazioni in cui,
anche mediante opportune elaborazioni delle informazioni raccolte,
emergano significativi elementi sintomatici di alterazione del
congruo e regolare svolgimento delle attività nei cantieri;
g) alla segnalazione, agli enti competenti di cui alla lettera f),
dei cantieri nei quali si eseguono lavori pubblici aggiudicati ad
imprese che hanno presentato un'offerta la cui congruità sia stata
sottoposta a valutazione di anomalia ai sensi dell'articolo 86 del
decreto legislativo n. 163 del 2006;
h) alla formazione ed all'aggiornamento dell'elenco regionale dei
prezzi di cui all'articolo 8;
i) alla individuazione e diffusione di linee guida, buone pratiche e
modalità finalizzate a semplificare, uniformare e supportare le
attività delle stazioni appaltanti e degli operatori del settore, e
a valorizzarne la responsabilità sociale.
Art. 7
Rapporti con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
1.
La Regione, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di
monitoraggio previste dalla presente legge e dalle disposizioni
vigenti, nonché di semplificare gli obblighi di comunicazione può
individuare, mediante specifiche intese con l'Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di
cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 163 del 2006 ovvero
con altri enti e organismi pubblici, forme di collaborazione,
assistenza o di attribuzione di specifiche funzioni.
Art. 8
Elenco regionale dei prezzi
1. Al fine di assicurare una determinazione uniforme, omogenea e
congrua dei prezzi dei lavori pubblici, la Regione predispone ed
aggiorna l'elenco regionale dei prezzi ai sensi dell'articolo133,
comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006.
2. L'elenco è redatto, anche tenendo conto di specifiche condizioni
provinciali, con particolare riferimento alle voci più significative
dei prezzi per l'esecuzione delle prestazioni.
3. L'elenco costituisce strumento di supporto e di orientamento per
la determinazione dell'importo presunto delle prestazioni da
affidare e può essere assunto a riferimento per le finalità di cui
all'articolo 89 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
Art. 9
Tutela dell'ambiente e della sicurezza del lavoro
1. Le stazioni appaltanti di cui al decreto legislativo n. 163 del
2006 che realizzano lavori pubblici nell'ambito del territorio
regionale verificano e valutano, nell'elaborazione dei progetti,
l'adozione di soluzioni tecniche e di esecuzione che perseguano
obiettivi di tutela dell'ambiente, risparmio energetico, riutilizzo
delle risorse naturali e minimizzazione dell'uso di risorse non
rinnovabili, di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori, nonché di riduzione dei rischi e dei disagi alla
collettività nell'esecuzione dei lavori.
2. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti verificano e
valutano altresì la possibilità di inserire, fra i criteri di
valutazione dell'offerta, elementi finalizzati al perseguimento
degli obiettivi di cui al comma 1. Tali elementi, correlati e
adeguati alle prestazioni oggetto del contratto, possono riguardare:
a) soluzioni tecniche finalizzate alla tutela dell'ambiente, dello
sviluppo sostenibile e del risparmio energetico;
b) soluzioni, oggettivamente valutabili e verificabili, che riducano
i rischi sul lavoro, rispetto a quanto già previsto dalle
disposizioni vigenti e dai piani di sicurezza e che aumentino la
sicurezza nei luoghi di lavoro;
c) soluzioni che prevedano l'utilizzo di materiali ecocompatibili o
comunque a ridotto impatto ambientale, per i quali venga
oggettivamente dimostrato il ridotto utilizzo di risorse energetiche
nel ciclo di produzione, posa in opera e smaltimento e per i quali
sia dimostrata la rinnovabilità della materia prima;
d) soluzioni che prevedano l'utilizzo, in misura maggiore rispetto a
quanto già previsto dalle disposizioni vigenti o dalle prescrizioni
del capitolato speciale di appalto, di materiali derivati o
provenienti da smaltimenti o demolizioni, riciclati o riciclabili;
e) soluzioni, oggettivamente valutabili e verificabili, che riducano
i rischi e i disagi alla collettività nell'esecuzione dei lavori.
3. Le stazioni appaltanti che affidano lavori con il concorso
finanziario della Regione si impegnano, all'atto della richiesta del
finanziamento, ad adottare, per le finalità ivi previste, i criteri
di cui ai commi 1 e 2, in coerenza con le specificità tecniche e
funzionali dell'intervento che intendono realizzare.
Art. 10
Applicazione dei principi di cui alla Comunicazione della
Commissione europea
del 25 giugno 2008 ( Small business act per l'Europa ) agli
interventi
finanziati con il concorso della Regione
1. Le stazioni appaltanti che affidano lavori, anche congiuntamente
a forniture o servizi, con il concorso finanziario della Regione si
impegnano, all'atto della richiesta del finanziamento, in
applicazione del principio di massima partecipazione della piccola
impresa di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 25
giugno 2008 ( Small business act per l'Europa ), ad adottare i
criteri di organizzazione di cui al presente articolo.
2. Le stazioni appaltanti, in riferimento agli interventi di cui al
comma 1, articolano in distinti lotti funzionali le prestazioni
relative ad attività fra loro non omogenee oggetto di affidamento in
distinti lotti funzionali, affinché possano costituire oggetto di
offerte disgiunte nell'ambito della medesima procedura di
affidamento, salvo diversa motivazione qualora sussistano ragioni di
natura tecnica o funzionale, ovvero qualora tale articolazione possa
precludere il perseguimento di finalità di pubblico interesse. Detti
soggetti provvedono, altresì, a definire i requisiti di
partecipazione di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 in
relazione ai singoli lotti funzionali oggetto di affidamento.
3. Nel caso di affidamento di una pluralità di lotti funzionali ai
sensi del comma 2, ai fini della individuazione della disciplina
applicabile alle relative procedure di affidamento e, in
particolare, degli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 66 del
decreto legislativo n. 163 del 2006, si considera in ogni caso il
valore economico complessivo dei lotti oggetto della medesima
procedura.
4. Il presente articolo non si applica ai lavori riguardanti beni
culturali disciplinati dalle disposizioni statali vigenti.
CAPO III
SETTORE EDILE E DELLE COSTRUZIONI A COMMITTENZA PRIVATA
Art. 11
Controllo e monitoraggio della regolarità dei cantieri a committenza
privata
1. La Regione nell'esercizio delle funzioni di osservatorio di cui
all'articolo 6, in riferimento ai lavori di cui al presente Capo,
provvede:
a) alla segnalazione agli enti competenti per l'effettuazione delle
attività di vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e
di obblighi assicurativi e previdenziali, con particolare
riferimento alle situazioni in cui, anche mediante opportune
elaborazioni delle informazioni raccolte, emergano significativi
elementi sintomatici di alterazione del congruo e regolare
svolgimento delle attività nei cantieri;
b) ad acquisire le informazioni dai Comuni in merito all'avvio ed
alla conclusione dei lavori nei cantieri, secondo modalità
individuate con atto della Giunta regionale;
c) a svolgere le funzioni di controllo e monitoraggio previste ai
sensi della legge regionale n. 2 del 2009.
Art. 12
Efficacia del permesso di costruire
1. L'efficacia del permesso di costruire di cui agli articoli 12 e
seguenti della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina
generale dell'edilizia) è sospesa ed i lavori non possono essere
avviati fin tanto che il committente o il responsabile dei lavori
non abbia trasmesso all'ente competente una dichiarazione attestante
l'avvenuta verifica della documentazione di cui all'articolo 90,
comma 9, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale può stabilire
ulteriori verifiche delle condizioni di idoneità tecnico
professionale, rilevanti ai fini della sicurezza nei cantieri in cui
operano le imprese esecutrici dei lavori. Tali verifiche sono
individuate, in conformità con le disposizioni vigenti in materia,
secondo criteri di congruità, proporzionalità ed adeguatezza, anche
in relazione alla dimensione dei cantieri ovvero alla particolare
pericolosità di lavori così come definiti ai sensi della legge
regionale n. 2 del 2009.
3. L'efficacia del permesso di costruire è altresì sospesa, con i
medesimi effetti di cui al comma 1, fin tanto che il committente o
il responsabile dei lavori non abbia trasmesso all'ente competente
la documentazione attestante l'insussistenza delle condizioni di cui
all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizione
contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche
straniere), nei confronti delle imprese affidatarie ed esecutrici
dei lavori oggetto del suddetto permesso di costruire. L'entrata in
vigore di tale disposizione è subordinata alla sottoscrizione da
parte della Regione di un accordo con le amministrazioni statali e
le amministrazioni pubbliche competenti, in merito alle modalità di
richiesta e di rilascio della documentazione di cui al presente
comma, secondo criteri di adeguatezza e semplificazione, e alla
pubblicazione del suddetto accordo nel Bollettino Ufficiale
Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
4. Il comma 1 si applica agli interventi edilizi per i quali la
domanda per il rilascio del permesso di costruire sia presentata
dopo l'entrata in vigore della presente legge. La disposizione di
cui al comma 3 si applica agli interventi edilizi per i quali la
domanda sia presentata decorsi i trenta giorni dalla data di
pubblicazione nel BURERT dell'accordo, di cui al medesimo comma 3.
Art. 13
Misure premialità
1. La Regione istituisce l'elenco di merito degli operatori
economici che svolgono la propria attività nel settore edile.
2. L'iscrizione nell'elenco è volontaria e ad esso possono essere
iscritti i soggetti che siano in possesso delle condizioni di
idoneità di cui al all'articolo 12 e che dichiarino il proprio
impegno a garantire, in riferimento a tutta la durata dei lavori,
l'accesso e lo svolgimento di sopralluoghi da parte degli organismi
paritetici di settore presenti sul territorio ove si svolgono i
lavori stessi.
3. La Giunta regionale dall'entrata in vigore della legge definisce
i requisiti e le modalità di iscrizione, formazione, aggiornamento e
organizzazione dell'elenco. Può altresì prevedere i casi in cui
l'affidamento dei lavori a soggetti iscritti nell'elenco soddisfi e
sostituisca, in tutto o in parte, gli obblighi di cui all'articolo
12.
4. L'iscrizione nell'elenco può essere assunto quale presupposto per
ulteriori misure premiali definite dalla Giunta regionale.
Art. 14
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione
della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel reprimere
comportamenti illegali che alterano il mercato del settore edile e
delle costruzioni a committenza pubblica e privata e nel favorire la
trasparenza, la semplificazione e la razionalizzazione dell'attività
amministrativa. A tal fine, con cadenza annuale, la Giunta, anche
nello svolgimento delle funzioni di osservatorio sui contratti e gli
investimenti pubblici di cui all'articolo 6, presenta alle
Commissioni assembleari competenti una relazione che fornisce
informazioni sullo stato di attuazione della presente legge.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E ABROGAZIONI
Art. 15
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa
fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di
base e relativi capitoli del bilancio regionale, con riferimento
alle leggi di spesa settoriali vigenti, o mediante l'istituzione di
apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno
dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40
(Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione
delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e L.R. 27 marzo 1972, n. 4).
Art. 16
Abrogazione di norme
1. L'articolo 28 (Disposizioni transitorie in materia di appalti e
lavori pubblici) della legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37
(Disposizioni regionali in materia di espropri) è abrogato.
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