Oggetto n. 749
Patto di Stabilità
Territoriale della Regione Emilia-Romagna (delibera di Giunta n.
1705 del 15 11 10)
Testo:
Regione Emilia-Romagna
IX Legislatura
Oggetto: 749 N. 4/2010
Assemblea Legislativa
I Commissione Permanente
Bilancio Affari Generali ed Istituzionali
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Patto di Stabilità
Territoriale della Regione Emilia-Romagna (delibera di Giunta n.
1705 del 15 11 10)
pubblicato sul Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale n. 42
del 15/11/2010
Testo licenziato dalla Commissione nella seduta pomeridiana del
30/11/2010
Patto di stabilità territoriale della Regione Emilia-Romagna
INDICE
Art. 1 Finalità ed obiettivi generali
Art. 2 Oggetto
Art. 3 Funzioni della Regione
Art. 4 Enti destinatari
Art. 5 Principio della competenza pura
Art. 6 Rimodulazione dell'obiettivo di competenza pura
Art. 7 Compensazione degli obiettivi di competenza pura
Art. 8 Misure per la riduzione del debito
Art. 9 Rispetto dell'obiettivo determinato dalla normativa statale
Art. 10 Rimodulazione dell'obiettivo determinato dalla normativa
statale
Art. 11 Disposizioni per i Comuni con popolazione non superiore ai
5.000 abitanti
Art. 12 Monitoraggi e certificazioni
Art. 13 Sanzioni ed incentivi
Art. 14 Rendicontazione al Consiglio delle Autonomie locali
Art. 15 Rapporti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze
Art. 16 Commissione tecnica interistituzionale per l'applicazione
del patto di stabilità territoriale
Art. 1
Finalità ed obiettivi generali
1. La presente legge ha la finalità di introdurre un sistema di
regolazione e di coordinamento della finanza pubblica del territorio
della regione che, in armonia con i principi e con le norme in
materia di federalismo fiscale e con il coinvolgimento del sistema
delle Autonomie locali, consenta di accrescere il livello di
efficienza e di flessibilità dell'utilizzo delle risorse finanziarie
e di valorizzare le opportunità di investimenti strategici per il
sostegno all'economia locale, per la tutela ambientale, per lo
sviluppo della qualità delle condizioni sociali e culturali in
Emilia-Romagna.
2. La presente legge ha inoltre la finalità di ridefinire il sistema
di relazioni finanziarie che intercorrono tra Regione, Province e
Comuni che, nel rispetto dei principi e delle norme dell'ordinamento
statale in materia di federalismo fiscale, individui la Regione
quale Ente di garanzia nei confronti della Stato e del territorio in
ordine al rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica
regionale e locale.
3. La presente legge ha altresì la finalità di riportare nell'ambito
delle scelte politiche e programmatiche gli indirizzi espressi da
ciascun Ente del territorio relativamente all'attività di controllo
e di monitoraggio esercitata per il rispetto delle norme e dei
vincoli di finanza pubblica.
Art. 2
Oggetto
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la
presente legge disciplina il patto di stabilità territoriale della
Regione Emilia-Romagna garantendo il rispetto di un unico obiettivo
programmatico regionale, introducendo modalità di compensazione sia
di tipo orizzontale che di tipo verticale tra gli obiettivi
programmatici degli Enti afferenti i diversi comparti, sulla base
dei criteri generali stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere
Consiglio delle Autonomie locali, nel rispetto delle regole e dei
vincoli posti dal legislatore nazionale.
2. La presente legge, inoltre, definisce gli obiettivi dei saldi ai
fini del patto di stabilità territoriale in termini di competenza
pura per le entrate e le spese finali e, limitatamente alla fase
transitoria, saldi obiettivo di competenza mista sulla base di
criteri coerenti a ricondurre a livelli fisiologici l'ammontare dei
residui passivi per spese di investimento.
3. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la
presente legge detta altresì una specifica disciplina per il
coordinamento del livello d'indebitamento del territorio diretta a
tutti gli Enti locali della regione, compresi i Comuni con
popolazione non superiore ai cinquemila abitanti.
Art. 3
Funzioni della Regione
1. La Regione si pone quale Ente di coordinamento e di garanzia, nei
rapporti con lo Stato, ai fini dell'applicazione, anche per gli Enti
locali del proprio territorio, delle regole inerenti il patto di
stabilità territoriale e per il rispetto dell'obiettivo unico
territoriale, complessivamente determinato, in applicazione della
normativa nazionale per gli Enti della regione.
2. L'obiettivo unico territoriale di cui al comma 1, è costituito
dalla sommatoria degli obiettivi dei singoli Comuni e delle singole
Province del territorio emiliano-romagnolo che concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica ai sensi
dell'articolo 77-bis, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché dall'obiettivo determinato
per la Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 77-ter.
3. La Regione definisce le regole applicative del patto di stabilità
territoriale per Comuni e Province con riguardo alle differenti
situazioni finanziarie ed economiche presenti nel territorio.
4. Il patto di stabilità territoriale della Regione Emilia-Romagna
prevede, a garanzia della tenuta complessiva dei conti pubblici e
degli impegni istituzionali assunti, un sistema premiale e
sanzionatorio e le procedure necessarie per effettuare un costante
monitoraggio dei flussi finanziari.
Art. 4
Enti destinatari
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, la presente legge
si applica alle Province e ai Comuni con popolazione superiore ai
cinquemila abitanti, che concorrono alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 77-bis, comma
1, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni
dalla legge n. 133 del 2008.
2. Ai fini della presente legge, la popolazione è calcolata nel
rispetto dei criteri stabiliti dalle norme nazionali che regolano il
patto di stabilità interno per i Comuni e le Province.
3. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli Enti
locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali).
Art. 5
Principio della competenza pura
1. Per ricondurre l'attività di indirizzo e di controllo,
finalizzata al rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità
interno, nell'ambito delle scelte politiche e programmatiche
espresse da ciascun Ente locale, la Regione garantisce il rispetto
dell'obiettivo unico territoriale, di cui all'articolo 3, comma 2,
attraverso un sistema di regole incentrate sul controllo delle
grandezze finanziarie, proprie della competenza, del bilancio e
della gestione finanziaria.
2. Nell'ambito dell'obiettivo unico territoriale, la Regione
quantifica, per ogni Comune e Provincia di cui all'articolo 4,
obiettivi espressi in termini di competenza. I singoli obiettivi
finanziari sono calcolati sulla base di criteri e parametri volti a
garantire il conseguimento di un saldo finanziario obiettivo di
competenza annuale tendenzialmente positivo, nonché un livello
massimo di indebitamento quantificato in relazione agli obiettivi di
finanza pubblica e correlato all'importo complessivo della
restituzione di quote di capitali per prestiti.
3. Il saldo finanziario di cui al comma 2 è costituito dalla
differenza tra le entrate e le spese finali al netto delle
riscossioni e concessioni di crediti ed è stabilito in relazione al
livello del debito pro-capite rilevato in ciascun Ente locale,
rapportato alla media regionale, e in relazione all'entità della
restituzione annua della quota di capitale per prestiti in essere.
4. Entro il mese di ottobre di ogni anno, la Giunta regionale,
acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali, stabilisce
per il successivo triennio di riferimento, i criteri e i parametri
per la quantificazione degli obiettivi di competenza. A tal fine, la
Regione richiede preventivamente le informazioni necessarie ai
Comuni e alle Province destinatarie della presente legge con le
modalità e le forme previste dall'articolo 12.
5. La Giunta regionale, in sede di approvazione della deliberazione
di cui al comma 4, può ricomprendere nella quantificazione del saldo
finanziario di cui al comma 2 anche il risultato di amministrazione
o parte di esso, specificando in tal caso quali componenti
dell'avanzo debbono essere computati ai fini della quantificazione
dell'obiettivo di competenza.
Art. 6
Rimodulazione dell'obiettivo di competenza pura
1. Fermo restando il rispetto dell'obiettivo unico del patto di
stabilità territoriale, la Giunta regionale può, con propria
deliberazione, ridefinire l'obiettivo di competenza quantificato per
il singolo ente locale ai sensi dell'articolo 5, al fine di:
a) consentire la realizzazione di interventi di investimento
coerenti con la programmazione regionale ed, in particolare, per
sostenere e garantire la realizzazione di opere e altri interventi
di investimento di rilevanza strategica per l'economia locale e
territoriale, la tutela ambientale e del territorio, la mobilità,
l'istruzione, la qualità delle condizioni abitative, sociali e
culturali della regione;
b) effettuare le compensazioni finanziarie tra gli obiettivi
assegnati agli Enti locali.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), la Giunta regionale può
autorizzare, entro il 30 settembre dell'anno di riferimento, i
Comuni e le Province ad escludere dal saldo del patto di stabilità
territoriale assegnato ai sensi dell'articolo 5 i correlati impegni
di spesa assunti ai sensi dell'articolo 183 del decreto legislativo
n. 267 del 2000. Contestualmente, la Giunta procede alla
rideterminazione del proprio obiettivo programmatico per un
ammontare pari all'entità complessiva degli importi autorizzati.
Art. 7
Compensazioni degli obiettivi di competenza pura
1. I Comuni e le Province che prevedono di conseguire nell'anno di
riferimento un differenziale positivo rispetto all'obiettivo di
competenza assegnato ai sensi dell'articolo 5, comunicano alla
Regione, entro il 30 settembre di ciascun anno, l'entità dei minori
impegni da assumere nell'esercizio di riferimento.
2. I Comuni e le Province, per i quali si manifesta nel corso di un
esercizio finanziario la necessità o l'opportunità di assumere
impegni di spesa, per interventi di spesa destinati ad investimenti,
tali da non consentire il rispetto dell'obiettivo assegnato, possono
comunicare alla Regione l'entità dei relativi fabbisogni entro il 30
settembre richiedendo la ridefinizione del proprio obiettivo ai
sensi del comma 3.
3. La Giunta regionale, entro il 31 ottobre, ridistribuisce
l'importo determinato dalla sommatoria dei differenziali comunicati
ai sensi del comma 1, compensando prioritariamente le richieste di
fabbisogni, o parte di queste, espresse ai sensi del comma 2.
Qualora l'entità delle richieste superi l'ammontare delle
disponibilità, la Giunta provvede alla distribuzione secondo il
principio di proporzionalità e quello di adeguatezza finanziaria
rispetto agli interventi. La Giunta regionale modifica i saldi
finanziari dei Comuni e delle Province interessati da movimenti
finanziari compensativi entro il limite delle disponibilità
acquisite.
4. In qualità di garante del rispetto dell'obiettivo unico
territoriale, la Giunta regionale, in relazione alle opportunità
finanziarie relative alla gestione del proprio patto di stabilità,
può riconoscere il fabbisogno o assorbire l'eccedenza derivante da
eventuali differenze tra offerte e domande di cui ai commi 1 e 2,
rimodulando conseguentemente il proprio obiettivo programmatico.
Art. 8
Misure per la riduzione del debito
1. Quale misura di sostegno all'investimento pubblico, la Giunta
regionale è autorizzata, nei limiti dello stanziamento di spesa
iscritto nel bilancio di previsione, così come finanziato con legge
finanziaria regionale di cui all'articolo 40 della legge regionale
15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della
L.R. 27 marzo 1972, n. 4) ad adottare misure per favorire
l'estinzione anticipata di mutui e prestiti a carico dei bilanci dei
Comuni e delle Province mediante l'erogazione di un contributo da
parte della Regione a copertura degli indennizzi correlati alle
operazioni di estinzione anticipata del debito contratto.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, acquisito il
parere del Consiglio delle Autonomie locali, definisce i criteri e i
parametri per il riconoscimento del contributo e le modalità
procedurali in relazione a specifiche situazioni finanziarie degli
Enti locali, ad eventi o situazioni gestionali aventi carattere di
eccezionalità, alla programmazione regionale, al livello del debito
di ciascun Comune e Provincia della Regione.
Art. 9
Rispetto dell'obiettivo determinato dalla normativa statale
1. Per garantire il rispetto dell'obiettivo unico territoriale di
cui all'articolo 3, comma 2, che per i Comuni e le Province è
definito dalla normativa statale in base al principio della
competenza mista, ai sensi dell'articolo 77-bis del decreto-legge n.
112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del
2008, e fino al superamento delle problematiche determinate dalle
gestioni dei flussi di cassa degli anni precedenti il 2011 relative,
in particolare, all'accumulazione dei residui passivi in conto
capitale, ogni Ente locale di cui all'articolo 4 è tenuto al
rispetto di un saldo obiettivo calcolato utilizzando il principio
della competenza mista.
2. Al fine di tendere progressivamente ad un equilibrio e ad una
sostanziale convergenza tra l'obiettivo calcolato con il sistema
della competenza pura di cui all'articolo 5 e l'obiettivo di
competenza mista, la Giunta regionale quantifica il saldo obiettivo
di competenza mista da assegnare a ciascun Comune e a ciascuna
Provincia assumendo, come criteri di riferimento per la
determinazione, il rimborso della quota capitale sui prestiti in
essere, come previsto all'articolo 5, la popolazione residente, il
livello del debito e la consistenza dei residui passivi riferiti
alle spese in conto capitale escluse le concessioni di crediti.
3. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 5,
definisce annualmente entro il mese di ottobre i criteri applicativi
per la quantificazione dei singoli saldi obiettivi di competenza
mista per ogni Ente locale in coerenza con i criteri di cui al comma
2.
4. In via transitoria, per gli anni 2011 e 2012 e comunque fino al
realizzarsi del processo di attuazione del federalismo fiscale di
cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di
federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione), la Giunta regionale introduce misure correttive di
rimodulazione dei saldi obiettivi calcolati in applicazione del
comma 2 per compensare integralmente eventuali peggioramenti
rispetto agli obiettivi definiti dalla normativa statale.
Art. 10
Rimodulazione dell'obiettivo determinato dalla normativa statale
1. L'obiettivo di competenza mista di cui all'articolo 9, assegnato
a ciascun Ente locale, può essere oggetto di rimodulazione nei
seguenti casi:
a) per consentire compensazioni tra gli obiettivi di competenza
mista assegnati ai diversi Enti locali;
b) per il pagamento degli interventi di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera a);
c) per favorire il pagamento dei residui passivi, relativi a spese
in conto capitale escluse le concessioni di crediti.
2. Ai fini del comma 1, lettera a), i Comuni e le Province che
prevedono di conseguire, nel corso di un esercizio finanziario, un
differenziale positivo rispetto all'obiettivo di competenza mista
assegnato ai sensi dell'articolo 9, comunicano tempestivamente e
comunque entro il 15 novembre di ciascun anno alla Regione l'entità
del differenziale. La sommatoria dei differenziali comunicati dagli
Enti locali costituisce una disponibilità per gli Enti del sistema
territoriale regionale da impiegare per interventi di spesa da
realizzarsi nell'esercizio finanziario.
3. I Comuni e le Province, per i quali si manifesta nel corso di un
esercizio finanziario la necessità di superare il limite
dell'obiettivo espresso in termini di competenza mista, assegnato ai
sensi dell'articolo 9, possono comunicare alla Regione l'entità di
tali fabbisogni entro il 15 novembre.
4. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione, entro il
25 novembre, a ridistribuire l'importo determinato dalla sommatoria
dei differenziali comunicati ai sensi del comma 2 compensando
prioritariamente le richieste di fabbisogni, o parte di queste,
espresse dai Comuni e dalle Province ai sensi del comma 3 per il
pagamento di residui passivi a fronte di impegni regolarmente
assunti negli esercizi precedenti per spese in conto capitale,
escluse le concessioni di crediti. Contestualmente la Giunta
regionale provvede a modificare i saldi finanziari dei Comuni e
delle Province interessati da movimenti finanziari compensativi
entro il limite delle disponibilità acquisite.
5. Ulteriori disponibilità positive rispetto all'ammontare
dell'obiettivo unico territoriale di cui all'articolo 3, comma 2,
formatesi dalle gestioni finanziarie dei Comuni e delle Province
debbono comunque essere comunicate alla Regione e da quest'ultima
possono essere impiegate, fino al 31 dicembre di ciascun anno,
rimodulando il proprio obiettivo programmatico. Differenziali di
saldi finanziari positivi rispetto all'obiettivo di competenza mista
assegnato, di entità significativa, non comunicati alla Regione,
costituiscono una sottrazione di risorse al sistema territoriale e
come tali determinano la non applicabilità, per l'anno successivo,
dei benefici derivanti dalle fattispecie di cui agli articoli 6, 7,
8 e 10 così come previsto dall'articolo 13, comma 4.
6. Ai fini del comma 1, lettera b), la Giunta regionale, per
consentire il pagamento di impegni per spese in conto capitale,
escluse le concessioni di crediti, assunti in relazione a specifiche
autorizzazioni di superamento del saldo di competenza pura di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera a), può rimodulare l'obiettivo di
competenza mista, secondo un profilo temporale concordato con l'Ente
interessato, riducendo contestualmente il proprio obiettivo
programmatico.
7. Ai fini del comma 1, lettera c), per accelerare lo smaltimento
dei residui passivi relativi a spese in conto capitale, escluse le
concessioni di crediti, derivanti dalla gestione finanziaria degli
anni precedenti il 2011, la Giunta regionale può autorizzare i
Comuni e le Province ad eseguire i relativi pagamenti, rimodulando
gli obiettivi loro assegnati con deliberazione da adottarsi entro il
10 dicembre di ciascun anno, riducendo contestualmente, per il
rispetto dell'obiettivo unico territoriale, il proprio obiettivo
programmatico. Gli Enti locali di cui all'articolo 4 dichiarano di
essere in grado di effettuare i maggiori pagamenti nei limiti delle
disponibilità di cassa e senza il ricorso ad anticipazioni e
comunicano alla Giunta regionale entro il 30 novembre l'entità dei
pagamenti che possono essere effettuati nel corso di ciascun anno.
Art. 11
Disposizioni per i Comuni con popolazione non superiore ai 5.000
abitanti
1. I criteri ed i parametri applicativi per regolare l'entità di
ricorso all'indebitamento, stabiliti dalle deliberazioni della
Giunta regionale con provvedimento di cui all'articolo 5, comma 2,
si applicano anche ai Comuni con popolazione non superiore ai
cinquemila abitanti.
2. Si applicano altresì, ai Comuni con popolazione non superiore ai
cinquemila abitanti, le norme di cui all'articolo 8 relative a
misure per la riduzione del debito.
3. Ai fini del comma 1 e 2, i Comuni di cui al presente articolo
sono tenuti al rispetto degli obblighi di informazione alla Regione,
disciplinati dall'articolo 12. Il mancato rispetto di tali
disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste
all'articolo 13, comma 10.
Art. 12
Monitoraggi e certificazioni
1. Per il monitoraggio delle grandezze finanziarie rilevanti ai fini
del rispetto dell'obiettivo unico territoriale, i Comuni e le
Province di cui all'articolo 4 trasmettono, nei termini indicati
dalla presente legge e con le modalità procedurali definiti dalla
Giunta regionale, alla direzione generale regionale competente in
materia di finanze e bilancio le informazioni dettagliate
utilizzando il sistema informativo e di comunicazione web al tal
fine predisposto.
2. Sono altresì tenuti all'osservanza dell'obbligo di comunicazione
e trasmissione dati, con le modalità indicate al comma 1, i Comuni
con popolazione non superiore ai cinquemila abitanti limitatamente
alle informazioni necessarie per garantire il monitoraggio del
livello del debito, ai sensi dell'articolo 11.
3. Entro il termine perentorio del 15 marzo di ciascun anno, ogni
Ente locale di cui all'articolo 4 trasmette alla direzione generale
regionale competente in materia di finanze e bilancio una
certificazione relativa al saldo finanziario in termini di
competenza pura e del saldo finanziario in termini di competenza
mista conseguiti nel corso dell'esercizio, sottoscritta dal legale
rappresentate e dal responsabile del servizio finanziario, secondo
un prospetto e con le modalità definite con deliberazione della
Giunta regionale. Eventuali variazioni dei dati debbono essere
comunicati entro un mese dalla data ultima prevista per
l'approvazione del rendiconto della gestione.
4. La Giunta regionale, per favorire il più ampio scambio
informativo con il territorio, impiega le tecnologie necessarie per
garantire ai Comuni e alle Province l'acquisizione delle
informazioni in tempo reale relativamente all'andamento delle
diverse fasi dei processi di spesa gestiti dalla Regione aventi come
beneficiari gli stessi enti locali.
Art. 13
Sanzioni ed incentivi
1. In caso di mancato rispetto dell'obiettivo di competenza pura
assegnato a Comuni e Province ai sensi dell'articolo 5,
eventualmente rimodulato in applicazione degli articoli 6 e 7 o di
mancato rispetto dell'obiettivo determinato dalla normativa statale
così come disciplinato dall'articolo 9 ed eventualmente rimodulato
in applicazione dell'articolo 10, l'ammontare della differenza tra
saldo programmatico e saldo effettivo è portata a correzione dei
rispettivi saldi obiettivo da conseguire nell'anno successivo.
2. L'esecuzione dei pagamenti a qualsiasi titolo disposti dalla
Regione a favore del singolo Ente locale è sospesa, per un importo
corrispondente al differenziale di cui al comma 1, fino alla
dimostrazione del conseguimento dell'obiettivo nell'anno successivo.
3. Ai Comuni e alle Province che non rispettano gli obiettivi del
patto di stabilità territoriale non si applicano i benefici
derivanti dagli articoli 6, 7, 8 e 10.
4. Ai Comuni e alle Province, che pur rispettando l'obiettivo
programmatico di competenza non comunicano alla Giunta regionale, ai
sensi dell'articolo 9, i differenziali positivi che si prevedono di
conseguire, non possono applicarsi, nell'anno successivo, i benefici
derivanti dalle norme di cui agli articoli 6, 7, 8 e 10 qualora tale
differenziale sia di entità significativa e comunque superiore al
limite a tal fine determinato con la deliberazione della Giunta
regionale di cui all'articolo 5, comma 2.
5. La sospensione dei pagamenti di cui al comma 2 si applica, senza
limiti di importo, nei seguenti casi:
a) mancata trasmissione alla Giunta regionale della certificazione
di cui all'articolo 12, comma 3;
b) mancato inoltro delle informazioni necessarie per l'effettuazione
dei monitoraggi di cui all'articolo 12, commi 1 e 2;
c) comunicazioni gravemente discordanti rispetto ai risultati
attestati dal rendiconto della gestione dell'anno di riferimento.
6. Qualora un Comune o una Provincia, per una o più annualità, non
rispetti l'obiettivo assegnato di competenza mista, creando
pregiudizio al rispetto dell'obiettivo unico territoriale di cui
all'articolo 3, comma 2, o violi gli obblighi di certificazione o
quelli di comunicazione cui all'articolo 12, la Regione, acquisito
il parere del Consiglio dell'Autonomie locali, ne da comunicazione
entro 5 giorni allo Stato ai fini delle sanzioni previste dalla
normativa statale in vigore.
7. Il rispetto degli obiettivi assegnati di competenza pura e di
competenza mista, l'osservanza delle norme che regolano la
trasmissione delle informazioni tra territorio e Regione, la
comunicazione della sussistenza di eventuali disponibilità per
interventi compensatori ai sensi dell'articolo 9, rispondono
all'impegno di leale collaborazione interistituzionale e come tale
sono incentivati mediante il riconoscimento di titoli di priorità
nell'applicazione delle norme di cui agli articoli 6, 7, 8 e 10.
8. Ai Comuni e alle Province il cui obiettivo di competenza pura,
per effetto delle compensazioni di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera b), è modificato dalla Giunta regionale in senso
peggiorativo è riconosciuto, nell'anno successivo, in fase di
determinazione del saldo obiettivo di competenza di cui all'articolo
5, un miglioramento del saldo di importo pari alla quota ceduta a
favore del sistema territoriale regionale. Parallelamente, ai Comuni
e alle Province il cui obiettivo di competenza pura è modificato in
senso migliorativo per effetto delle compensazioni, nell'anno
successivo è riconosciuto un saldo obiettivo peggiorato per un
importo pari alla quota ricevuta dal sistema territoriale regionale.
9. Ai Comuni e alle Province il cui obiettivo di competenza mista,
per effetto delle compensazioni di cui all'articolo 10, comma 1,
lettera a), è modificato dalla Giunta regionale in senso
peggiorativo è riconosciuto, nell'anno successivo in fase di
determinazione del saldo obiettivo di competenza mista cui
all'articolo 9, un incremento positivo del saldo di importo pari
alla quota ceduta a favore del sistema territoriale regionale.
Parallelamente, ai Comuni e alle Province il cui obiettivo di
competenza mista è modificato in senso migliorativo per effetto
delle compensazioni, nell'anno successivo è riconosciuto un saldo
obiettivo peggiorato per un importo pari alla quota ricevuta dal
sistema territoriale regionale.
10. La sospensione dei pagamenti a qualsiasi titolo, di cui al comma
2, si applica anche ai Comuni con popolazione non superiore ai
cinquemila abitanti in caso di mancato rispetto delle norme sul
controllo dell'indebitamento di cui all'articolo 6. Si applica
altresì la sanzione prevista dal comma 5 in caso di mancata
comunicazione delle informazioni richieste dalla Giunta regionale o
in caso di comunicazioni gravemente discordanti rispetto ai dati
desunti dal rendiconto della gestione.
Art. 14
Rendicontazione al Consiglio delle Autonomie locali
1. La Giunta regionale annualmente trasmette al Consiglio delle
Autonomie locali una relazione sull'applicazione del patto di
stabilità territoriale contenente:
a) le necessarie evidenziazioni riferite ai singoli Enti locali;
b) la determinazione dei risultati complessivamente conseguiti
rispetto all'obiettivo unico territoriale;
c) l'analisi degli eventuali elementi di criticità.
2. La Giunta regionale trasmette, altresì, entro 10 giorni dalla
data di adozione le deliberazioni assunte per l'applicazione delle
norme riferite al patto di stabilità territoriale, comprese quelle
per le quali la presente legge non prevede l'acquisizione del parere
preventivo espresso dallo stesso Consiglio.
Art. 15
Rapporti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze
1. La Regione quantifica l'obiettivo unico territoriale, sulla base
della comunicazione annuale del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato, di cui
all'articolo 77-ter, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008,
convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, e
definisce la sua articolazione analitica per Ente e per comparto.
2. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di
stabilità interno e per fornire gli elementi informativi utili per
il coordinamento della finanza pubblica, la Regione trasmette al
Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento della
ragioneria generale dello Stato, le informazioni riguardanti la
gestione di competenza e di cassa del complesso degli Enti del
territorio emiliano-romagnolo tenuti all'osservanza delle norme del
patto di stabilità interno ai sensi degli articoli 77-bis e 77-ter
del decreto-legge n. 112, convertito con modificazioni dalla legge
n. 133 del 2008.
3. La Regione trasmette, entro del 31 marzo dell'anno successivo a
quello di riferimento, al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
dipartimento della ragioneria generale dello Stato, una
certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'Ente e
dal direttore generale alle finanze e bilancio nella quale sono
riportati gli elementi necessari per la verifica del rispetto
dell'obiettivo unico territoriale.
4. Le modalità, i tempi e i contenuti delle attività di monitoraggio
e di certificazione dovute dalla Regione sono definiti nel rispetto
delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato.
Art. 16
Commissione tecnica interistituzionale
per l'applicazione del patto di stabilità territoriale
1. E' istituita una commissione tecnica interistituzionale per
l'applicazione del patto di stabilità territoriale, presieduta dal
direttore generale regionale competente in materia di finanza e
bilancio e composta altresì da:
a) quattro esperti designati dalla Giunta regionale, di cui tre in
materie economico-finanziarie e uno in materie giuridiche;
b) sei esperti in materia di finanza locale e gestione dei bilanci
pubblici designati dal Consiglio delle Autonomie locali.
2. La commissione è nominata dal presidente della Giunta regionale e
dura in carica tre anni.
3. La commissione formula proposte tecniche in ordine alla
definizione dei parametri e delle modalità di gestione delle risorse
disponibili, nei casi espressamente previsti dalla presente legge.
In particolare, la commissione formula proposte tecniche preventive
alla Giunta regionale in relazione alle deliberazioni di cui agli
articoli 5, 7, 8, 9, 10, comma 1, lettere a) e c), e 12.
4. La commissione viene convocata dal presidente almeno 3 giorni
prima della data fissata per la seduta, anche mediante il ricorso a
strumenti di comunicazione elettronica e decide a maggioranza dei
presenti. In assenza del direttore generale regionale competente in
materia di finanza, la commissione è presieduta da un suo delegato
scelto fra i componenti di cui alla lettera a) del comma 1.
5. L'istituzione e il funzionamento della commissione, di cui al
presente articolo, non comportano alcun onere finanziario a carico
del bilancio della Regione.
6. Entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il
Consiglio delle Autonomie locali designa i componenti per la
commissione. Decorso tale termine, la commissione può comunque
essere nominata e decide con i componenti in carica, fino alla sua
integrazione.